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Trattamento di dati per ragioni di giustizia - Richiesta di cancellazione - 7 gennaio 1999 [39728]

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 [doc. web n. 39728]

Trattamento di dati per ragioni di giustizia - Richiesta di cancellazione - 7 gennaio 1999

 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell´ ing. Claudio Manganelli, componenti;

esaminato il ricorso presentato dal Sig ........, residente in ........

nei confronti del

Comando stazione carabinieri di ................;

Vista la documentazione allegata;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati personali del proprio padre ........, deceduto alcuni anni or sono, che ritiene essere conservati presso la stazione carabinieri di ...............

Contestualmente il ricorrente ha richiesto la cancellazione del proprio numero telefonico riservato dalle agende telefoniche della stazione, "nonché dal fascicolo a lui dedicato presso la stessa stazione carabinieri di & .".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. In occasione dell´ esame di altri ricorsi (si veda per esempio il provvedimento del Garante in data 16 ottobre 1997), questa Autorità ha ritenuto che:

a) in attesa dell´entrata in vigore del regolamento che deve dare piena attuazione all´art. 29 della legge n. 675/1996, tali atti possono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´art. 31 della stessa legge;

b) resta ferma la possibilità di dichiarare l´ inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati in questa fase come formali ricorsi qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

1. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

La legge 675/1996 ha reso al momento applicabili solo alcune sue disposizioni ai trattamenti di dati personali effettuati "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari" o da soggetti pubblici per finalità "di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento" (art. 4, comma 1, lett. d) ed e), legge n. 675). Non a caso la connessa legge 31 dicembre 1996, n. 675 ha delegato il Governo ad emanare in proposito alcune disposizioni integrative sulla base degli opportuni adattamenti (art. 1, comma 1, lett. i), legge n. 676). Tali norme, in forza dell´ ulteriore delega concessa con legge n. 344/1998, dovrebbero essere emanate entro il 31 luglio 1999.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni già oggi applicabili (artt. 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32, comma 6 e 7, 34 e 36 legge n. 675/1996), i trattamenti di dati per finalità giudiziarie o, comunque, di prevenzione dei reati non sono ancora disciplinati con sufficiente chiarezza da norme di legge che abbiano il livello di dettaglio previsto anche dall´art. 1, comma 1, lett. i), della legge n. 676.

I medesimi trattamenti, pertanto, rimangono al momento esclusi dall´ applicazione di altre disposizioni della legge n. 675 concernenti, ad esempio le modalità di esercizio dei diritti previste dall´ art. 13 della legge n. 675.

Pertanto, non è possibile presentare una domanda di accesso o di cancellazione dei propri dati personali, ai sensi del citato art. 13, nei confronti di organi o uffici di polizia, quali un comando periferico dell´ Arma dei carabinieri. Conseguentemente, l´ eventuale ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 è inammissibile.

Resta semmai ferma la facoltà dell´ interessato di segnalare al Garante eventuali inosservanze di legge o di regolamento attinenti al trattamento dei dati personali, anche in riferimento all´art. 9 della legge n. 675 il quale prescrive che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza ( comma 1, lettera a)), siano esatti e, se necessario, aggiornati (comma 1, lettera c)), e siano altresì pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati (comma 1, lett. d)).

La presente pronuncia del Garante non pregiudica il diritto del ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati e per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 7 gennaio 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà


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