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Associazioni, fondazioni e comitati - Partiti politici: non è necessaria la notificazione per i dati dei dipendenti - 30 marzo 1998 [39760]

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[doc. web. n. 39760]

Associazioni, fondazioni e comitati - Partiti politici: non è necessaria la notificazione per i dati dei dipendenti - 30 marzo 1998

I partiti politici non devono richiedere apposite autorizzazioni per poter trattare i dati sensibili, essendo sufficiente che osservino le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali nn. 1 e 3/1997 del Garante, riguardanti, rispettivamente, i rapporti di lavoro, e gli organismi associativi; non è necessario, inoltre, che notifichino i trattamenti dei dati relativi ai dipendenti, ai simpatizzanti e agli aderenti, sempreché i dati siano utilizzati in conformità alle disposizioni dell´art. 7 comma 5 -ter della legge n. 675/1996.

Roma, 30 marzo 1998

Al Partito democratico della sinistra
Direzione - Area organizzazione
Via delle Botteghe Oscure, 4
00186 Roma


OGGETTO: Applicazione della legge 675/1996 da parte dei partiti politici

Il P.D.S. ha formulato alcuni quesiti in ordine all´applicazione della legge 675/1996 ai dati personali relativi ai propri aderenti e simpatizzanti, nonché al personale dipendente.

Al riguardo, si precisa che la notificazione del trattamento dei dati non è necessaria né in riferimento ai dati relativi agli associati, né per quelli relativi ai dipendenti, qualora tali dati siano utilizzati in conformità alla lettera l) del comma 5 ter dell´art. 7 della legge n. 675/96 (vedi anche la lettera e) del medesimo articolo, che riguarda gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ecc. concernenti il personale dipendente).

Questa conclusione rende superflua la risposta agli ulteriori quesiti concernenti le modalità della notificazione.

Per quanto riguarda invece l´autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili, (tra i quali rientrano quelli idonei a rivelare le opinioni politiche dell´interessato), si ricorda che questa Autorità ha già emanato, sulla base dell´articolo 41 della legge, le autorizzazioni n. 1 e 3/97, (pubblicate, rispettivamente, nella G.U. n. 272 del 21 novembre 1997 e n. 279 del 29 novembre 1997), efficaci fino al 30 settembre del corrente anno. La prima riguarda i rapporti di lavoro, mentre la seconda attiene all´attività degli organismi associativi, ivi compresi i partiti politici.

Tali provvedimenti generali sono applicabili anche alle articolazioni territoriali.

Resta peraltro ferma la necessità che gli iscritti al partito prestino il proprio consenso per iscritto, anche sulla base di una formula concisa e collegata alle finalità statutarie, formula che il Garante ha già considerato idonea nel comunicato-stampa che si allega in copia.

Tale consenso riguarda anche - salva diversa scelta dell´iscritto o del dipendente - la pubblicazione del relativo nominativo negli elenchi dei sostenitori o dei dipendenti, divulgabili anche via Internet, pubblicazione che è considerata anche nel punto 6) della detta autorizzazione generale n. 3/1997.

Si precisa, inoltre, che la pubblicazione delle biografie dei dirigenti può rientrare nella previsione di cui all´art. 25, comma 4 - bis, della legge, che estende le prerogative dei giornalisti ai soggetti che curano la pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

Il Garante resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE