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Dati giudiziari - Dati personali connessi a un procedimento disciplinare a carico di un magistrato - 25 ottobre 2001 [39845]

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 [doc web n. 39845]

Dati giudiziari - Dati personali connessi a un procedimento disciplinare a carico di un magistrato - 25 ottobre 2001

Nella nozione di trattamento di dati personali dell´interessato svolto "per ragioni di giustizia" rientra anche quello, effettuato dagli uffici giudiziari e dal Consiglio Superiore della magistratura, attinente alla responsabilità disciplinare di un magistrato in relazione ad una vicenda giudiziaria che coinvolga l´interessato stesso. Nei confronti di tale trattamento non possono essere esercitati i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, né può essere proposto il ricorso al Garante disciplinato dall´art. 29, ferma restando la possibilità per l´interessato di inviare al Garante una segnalazione o un reclamo per chiedere la verifica della rispondenza del trattamento ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Piccinini del foro di Lanciano

nei confronti di

dr. ZW;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente chiede che il Garante disponga la cancellazione o il blocco dei dati sensibili relativi al proprio stato di salute che sarebbero stati comunicati dal resistente in qualità di presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Foggia nell´ambito di una relazione inviata al presidente del medesimo Tribunale, che ne avrebbe trasmesso poi copia al Consiglio superiore della magistratura, nonché ai dirigenti di altri uffici giudiziari, in relazione ad un esposto al Consiglio medesimo e ad una denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Potenza. Tali vicende riguardano il comportamento di un magistrato addetto alla predetta seconda sezione civile, il quale avrebbe prodotto la relazione in questione in una controversia civile pendente dinanzi al Tribunale di Lecce tra il magistrato medesimo ed il ricorrente.

L´interessato ha peraltro precisato che in data 27 settembre 2001 il presidente del Tribunale di Foggia ha negato il rilascio di copia della citata relazione in quanto "atto interno riservato sprovvisto di rilievo pubblicistico e destinato a spiegare efficacia all´interno dell´ufficio".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Il trattamento di dati al quale si riferisce il ricorso rientra fra quelli svolti "per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia" (art. 4, comma 1, lett. d), legge n. 675). Ciò con particolare riferimento ai citati profili attinenti all´asserita responsabilità, specie disciplinare, di un magistrato in relazione ad una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto l´interessato (v., in materia di procedimenti disciplinari nei confronti di magistrati ordinari, la pronuncia del Garante del 2 dicembre 1997, in Bollettino del Garante n. 2/1997, pag. 40).

A tale categoria di trattamenti si applicano al momento solo alcune disposizioni della medesima legge elencate nel comma 2 del citato art. 4 e fra le quali non sono compresi né l´art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l´art. 29 della legge n. 675 (in materia di ricorsi al Garante). Pertanto, nei confronti di questa stessa categoria di trattamenti non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, ferma restando la possibilità di sollecitare, attraverso l´invio al Garante di una segnalazione o di un reclamo, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Sulla base della documentazione prodotta dall´interessato non emergono peraltro ragioni che giustifichino un autonomo intervento di questa Autorità, in quanto le operazioni di trattamento in questione rientrano in una legittima comunicazione ed utilizzazione di elementi di valutazione in ordine a vicende che afferiscono, come detto, al corretto svolgimento dell´attività giudiziaria ed alla liceità e correttezza del comportamento di magistrati.

PER QUESTI MOTIVI:

il Garante dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli