Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Morino - 19 marzo 2015
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Morino - 19 marzo 2015
[doc. web n. 4000025]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Morino - 19 marzo 2015
Registro dei provvedimenti
n. 168 del 19 marzo 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il verbale di contestazione del 6 marzo 2013 n. 5750/83205 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Morino, con sede in Morino (AQ), Via XXIV Maggio n. 1 (C.F. 00185610664), nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 19, comma 3, con riferimento alla comunicazione da parte dell´Ente pubblico di dati personali della segnalante, contenuti nella nota (prot. n. 2977 del 26.6.2012) riguardante una richiesta di alloggi E.R.P., a soggetti privati in assenza di idonei presupposti normativi;
LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;
VISTE le memorie difensive e le osservazioni svolte in sede di audizione con cui la parte ha sostenuto che i dati della segnalante sarebbero stati comunque resi pubblici, laddove la stessa fosse risultata aggiudicante di un alloggio E.R.P., in quanto la previsione normativa di cui alla legge regionale n. 96 del 1996, obbliga l´Ente alla pubblicazione dell´elenco dei soggetti assegnatari dei suddetti alloggi;
CONSIDERATO che le argomentazioni proposte non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto la parte non ha provveduto ad indicare alcuna norma di legge o di regolamento che autorizzasse la comunicazione a soggetti privati dei dati della segnalante, come richiesto dall´art. 19, comma 3, del Codice;
RILEVATO che il Comune di Morino ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella comunicazione di dati personali in violazione dell´art. 19, comma 3, del medesimo Codice;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 19, comma 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall´art. 164-bis, comma 1, l´ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
ORDINA
al Comune di Morino, con sede in Morino (AQ), Via XXIV Maggio n. 1 (C.F. 00185610664), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981 prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero
Roma, 19 marzo 2015
IL PRESIDENTE
SORO
IL RELATORE
SORO
IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA
Vedi anche (10)
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