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Procedimento relativo ai ricorsi - Interrogazione consiliare e mancanza dell'esercizio dei diritti - 14 marzo 2001 [40145]

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 [doc web n. 40145]

Procedimento relativo ai ricorsi - Interrogazione consiliare e mancanza dell´esercizio dei diritti - 14 marzo 2001

Non è qualificabile come atto di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 una interrogazione di consiglieri comunali con la quale si denuncia di un fatto, si chiede la riduzione delle sanzioni a carico di contribuenti di alcuni tributi locali e la modifica delle caratteristiche di alcuni avvisi di accertamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal Sig.ri Michele Coppola, Nicola Lotesoriere, Renato Flore e Filippo Marseglia, consiglieri del Comune di Ostuni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. I ricorrenti lamentano che la società, a cui il Comune di Ostuni ha appaltato il servizio di riscossione di alcuni tributi locali (TARSU e ICI), avrebbe notificato avvisi di accertamento di tali tributi in violazione della legge n. 675/1996, utilizzando provvisoriamente propri dipendenti come "messi notificatori" e consegnando gli avvisi con modalità che ne avrebbero permesso la consultazione anche da parte di terzi.

Non avendo ricevuto riscontro alle proprie richieste ai sensi della legge n. 675/1996, i ricorrenti si sono rivolti al Garante ai sensi dell´art. 29 della citata legge, chiedendo di ottenere informazioni sugli estremi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati e sulle relative finalità e modalità, nonché la conferma dell´esistenza di dati che li riguardano, la loro comunicazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge.

A seguito dell´invito a regolarizzare il ricorso anche mediante allegazione della copia della richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, i ricorrenti hanno trasmesso copia di un´interrogazione a risposta scritta indirizzata in data 5 dicembre 2000 al sindaco di Ostuni, al presidente del locale consiglio comunale e al dirigente della ragioneria.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

L´atto, infatti, difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare ogni violazione delle disposizioni di tale legge, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante.

Il ricorso può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

I ricorrenti avrebbero dovuto quindi avanzare le proprie richieste, con riferimento appunto ai diritti riconosciuti dal citato art. 13 (diritto di accesso ai dati, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ecc.), nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è infatti possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile". Di questa evenienza non vi è cenno nel ricorso in esame, dove si fa riferimento ad una "apposita missiva" attraverso la quale gli interessati avrebbero chiesto di esercitare i diritti di cui al citato art. 13, senza ottenere alcuna risposta.

In allegato al ricorso compare invece copia di un´interrogazione con risposta scritta indirizzata dai ricorrenti (nella loro qualità di consiglieri comunali) al sindaco di Ostuni, al presidente del consiglio comunale e al dirigente della ragioneria del comune, per denunciare l´accaduto e per chiedere, senza alcun richiamo all´esercizio di quegli specifici diritti tutelati appunto dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675, la riduzione delle sanzioni eventualmente a carico dei contribuenti, l´indicazione dei criteri di nomina dei soggetti chiamati a volgere la funzione di "messi notificatori", la sospensione, con immediato ritiro, degli avvisi di accertamento in corso di distribuzione e la loro modificazione per garantire la privacy dei cittadini (per i consiglieri, i nuovi moduli dovrebbero "contenere a vista nome cognome indirizzo del contribuente e spazio per la notifica").

Tale interrogazione non può essere considerata come valido esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675, in quanto non riguarda l´esercizio di tali diritti, e mira piuttosto a segnalare, in forma peraltro generica, una presunta difformità del comportamento dell´amministrazione locale anche rispetto alle disposizioni in tema di tutela della riservatezza, con particolare riferimento alle modalità di notifica degli avvisi di accertamento di alcuni tributi locali.

L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà per i ricorrenti di esercitare i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 presso i titolari o i responsabili del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 14 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli