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Diritto di accesso - Motivazioni poste a base di un diniego di finanziamento - 25 ottobre 2001 [40305]

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[doc. web. n.  40305]

Diritto di accesso - Motivazioni poste a base di un diniego di finanziamento - 25 ottobre 2001

Costituiscono dati personali del soggetto che chiede un finanziamento le valutazioni sulla sua affidabilità economica che la società finanziaria pone a base della decisione di rigetto della domanda. Tali motivazioni possono essere oggetto dell´istanza di accesso e del successivo ricorso al Garante.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato dalla sig.a XY nei confronti di Findomestic Banca S.p.A., in relazione al riscontro, ritenuto incompleto, alla richiesta formulata ai sensi della legge n. 675/1996, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, la loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. 11127/17563 del 27/9/2001, con la quale questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, ad aderire spontaneamente alle richieste dell´interessata, comunicando alla stessa i dati personali richiesti e inviando contestualmente all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la precedente nota in data 31 agosto 2001 con la quale Findomestic Banca S.p.A. aveva confermato di detenere dati personali dell´interessata "contenuti nelle domande di finanziamento", precisando la logica e la finalità del trattamento;

VISTE le note di riscontro pervenute a questa Autorità il 5 e il 9 ottobre 2001, con le quali la società ha confermato di detenere i dati dell´interessata forniti dalla stessa all´atto della stipula dei contratti di finanziamento, ed ha inoltre precisato che la decisione "sulla finanziabilità o meno delle richieste da parte dei potenziali clienti è una valutazione che ogni intermediario può operare a suo insindacabile giudizio";

VISTE le note in data 7 e 10 ottobre 2001 con le quali l´interessata ha ritenuto imprecise e non esaustive le informazioni ottenute dal titolare del trattamento con particolare riferimento alle motivazioni che potrebbero aver ispirato il diniego del finanziamento;

RICORDATO che il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 13 e 29 della legge n. 675/1996, deve fornire senza ritardo un riscontro completo alle richieste dell´interessato fornendo (qualora lo stesso abbia formulato, come nel caso di specie, un´ esplicita istanza in tal senso) tutti i dati personali richiesti, senza limitarsi alla mera conferma della loro esistenza e all´indicazione delle sole tipologie, anche per consentire al richiedente di valutare la liceità e correttezza del comportamento del titolare anche nell´ambito delle relazioni pre - contrattuali;

RILEVATO che in presenza di una richiesta di comunicazione di tutti i dati dell´interessata, il titolare del trattamento deve quindi estrarre dai propri archivi e banche dati tutti i dati personali di tipo sia oggettivo, sia, eventualmente, valutativo (con specifico riferimento alla presenza di giudizi relativi all´affidabilità economica della ricorrente), a prescindere dalla circostanza che i dati siano stati parzialmente forniti al titolare del trattamento dall´interessata medesima;

RILEVATO che il titolare del trattamento, antecedentemente alla proposizione del ricorso in questione, non ha fornito un riscontro completo alle richieste avanzate dall´interessata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996;

RITENUTO congruo perciò determinare, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento in ragione del riscontro incompleto alle richieste dell´interessata;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, per quanto concerne le richieste dell´interessata volte a conoscere l´origine dei dati personali, nonché la logica e la finalità del trattamento;

b) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione con riferimento alla richiesta dell´interessata volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano detenuti da Findomestic Banca S.p.A, ordinando al medesimo titolare del trattamento di corrispondere alla richiesta della ricorrente entro il 30 novembre 2001 dando conferma di tale adempimento entro la stessa data a questa Autorità;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico di Findomestic Banca S.p.A., che saranno liquidati direttamente in favore della ricorrente.

Roma, 25 ottobre 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli