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Pubblica amministrazione - Utilizzazione da parte di comuni e di Corpi di polizia municipale di laboratori fotografici per lo sviluppo di fotogra...

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 [doc. web n. 40313]

Pubblica amministrazione - Utilizzazione da parte di comuni e di Corpi di polizia municipale di laboratori fotografici per lo sviluppo di fotografie da apparecchiature del tipo "autovelox" - 19 dicembre 1998

Ai sensi della legge n. 675/96, il ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto solo da una persona fisica e non anche dagli altri soggetti (persona giuridica, ente, associazione o organismo) che possono invece ricoprire il ruolo di "responsabile".
In ordine al trattamento dei dati personali acquisiti con apparecchiature del tipo "autovelox" il Garante si è recentemente pronunciato nell´ambito di un provvedimento sulle notifiche di atti amministrativi e giudiziari. (v. pag. 13 di questo bollettino).


Roma, 19 dicembre 1998

Ministero dell´interno
Direzione generale per l´Amministrazione
generale e per gli affari del personale
Ufficio studi per l´a.g. e gli affari legislativi
Palazzo Viminale
Roma


OGGETTO: Legge n. 675/1996 - Utilizzazione da parte di comuni e di Corpi di polizia municipale di laboratori fotografici per lo sviluppo di fotografie da apparecchiature del tipo "autovelox"


Codesto Ministero ha chiesto chiarimenti in ordine ai trattamenti dei dati personali relativi ai contravventori alle disposizioni in tema di limiti di velocità (art. 142 del codice della strada), desunti dalla documentazione fotografica ottenuta con apparecchiature del tipo "autovelox".

Il Garante ha già precisato che nel trattamento di dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che restano nella sfera di titolarità dell´amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati (qualità e quantità delle informazioni trattabili, operazioni eseguibili, logiche di aggregazione, misure di sicurezza) ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio ed a scelte tecnico-operative.

I compiti del soggetto privato devono risultare da un atto scritto dell´amministrazione (anche nell´ambito di un provvedimento amministrativo o di una convenzione). È necessario inoltre che i dipendenti della struttura privata aventi accesso ai dati operino, comunque, in qualità di "incaricati del trattamento", sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare" e del "responsabile" del trattamento (tenendo presente che si può designare facoltativamente come responsabile la società incaricata ovvero una o più persone operanti nell´amministrazione o nella medesima società).

Si ricorda, peraltro, che il ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto solo da una persona fisica e non anche dagli altri soggetti (persona giuridica, ente, associazione o organismo) che possono invece ricoprire il ruolo di "responsabile".

La descritta configurazione del rapporto legittima il privato ad utilizzare, per quanto di competenza, i dati in possesso della struttura pubblica, vincolandolo, però, ad utilizzarli per le sole finalità perseguite dall´amministrazione, in base al particolare regime previsto per quest´ultima. In tali casi, la conoscenza dei dati da parte del responsabile e degli incaricati non si considera, infatti, come "comunicazione" (art. 19 della legge n. 675), con la conseguente inoperatività del limite previsto dall´art. 27, comma 3, della legge n. 675.

Per completezza, si fa presente che in ordine al trattamento dei dati personali acquisiti con apparecchiature del tipo "autovelox" il Garante si è recentemente pronunciato nell´ambito di un provvedimento sulle notifiche di atti amministrativi e giudiziari, di cui si allega copia.

IL PRESIDENTE