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Procedura sui ricorsi - Diffusione di dati da parte di una compagnia aerea - 9 giugno 1999 [40373]

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 [doc. web n. 40373]

Procedura sui ricorsi - Diffusione di dati da parte di una compagnia aerea - 9 giugno 1999

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica il diritto del ricorrente di esercitare nei confronti della società titolare del trattamento i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, nonché di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati e per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti;

esaminato il ricorso presentato dal ricorrente nei confronti della Società X;

vista la documentazione allegata;

PREMESSO:

1. Il ricorrente ha fatto presente di essere venuto a conoscenza che una terza persona, non legata da alcun vincolo di parentela o conoscenza con lo stesso, avrebbe acquisito telefonicamente da operatori di un determinato ufficio della società dettagliate informazioni circa i voli prenotati dal ricorrente in un determinato periodo (in particolare, destinazione e numero dei voli, date relative alle tratte di andata e di ritorno, codice alfabetico e numerico di ciascun volo, costo dei voli). Tale circostanza sarebbe stata poi confermata dalla stessa persona che avrebbe richiesto le informazioni in un documento sottoscritto da quest´ultima in data ..., prodotto nel procedimento civile di separazione pendente presso il Tribunale di .... tra il ricorrente e la moglie (detto documento viene allegato all´odierno ricorso).

Le predette informazioni acquisite dalla terza persona sarebbero state, infatti, utilizzate in tale procedimento "come argomento di prova ai fini della decisione sull´affidamento della figlia minore" e "sulla determinazione dell´ assegno alimentare richiesto" dalla moglie del ricorrente.

2. Il ricorrente si è in un primo tempo rivolto, con raccomandata del ..., a questa Autorità, esponendo di essere "interessato da richieste di informazioni riguardanti dati personali" , che "risulterebbero effettuate da privati (investigatori o soggetti operanti per conto di organizzazioni di investigazione privata ovvero da soggeti privati senza particolari qualifiche) ai quali, peraltro, il sottoscritto non ha mai prestato il proprio consenso (anche perché non richiesto)" e richiedendo al Garante "di adottare ogni iniziativa e misura prevista dalla legge a tutela dei diritti del ricorrente."

Al riguardo, constatata la genericità dell´istanza presentata dall´interessato (in quanto contenente una richiesta di intervento dell´Autorità, per conoscere le informazioni relative al ricorrente "raccolte presso banche dati non meglio specificate" ), il Garante ha segnalato allo stesso ricorrente la possibilità di esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall´art. 13 direttamente nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento dei dati, prima di avanzare, dopo cinque giorni dall´ esercizio di tali diritti, un formale ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

3. A seguito di tale lettera, il ricorrente avrebbe rivolto, per il tramite di un suo legale, un´apposita istanza (con raccomandate del ... , allegate al ricorso) sia alla società Y sia alla terza persona che avrebbe raccolto le informazioni presso la stessa società, le quali non avrebbero fornito alcuna risposta.

Per questi motivi, l´Avv. .... ha presentato l´odierno ricorso, nel quale ha chiesto al Garante di ´´adottare nei confronti della società y i provvedimenti idonei alla tutela del diritto del ricorrente circa l´avvenuto illecito trattamento dei dati personali dello stesso, tra i quali il ritiro o l´inutilizzabilità della dichiarazione della predetta terza persona".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. In occasione della decisione dei ricorsi presentati anteriormente all´entrata in vigore del regolamento di attuazione dell´art. 29 della legge n. 675/1996, previsto dall´art. 33, comma 3, della medesima legge, questa Autorità ha sempre ritenuto che tali atti possono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´art. 31 della stessa legge, restando ferma la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati nella predetta fase come formali ricorsi, qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

5. Alla luce delle considerazioni sopra formulate e sulla base della disciplina anteriore al predetto regolamento, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Il procedimento previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 ha tratti particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsivoglia violazione della normativa in tema di dati personali, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami rivolti anch´ essi al Garante. Infatti il ricorso ai sensi dello stesso articolo può essere presentato solo per la tutela di una precedente richiesta ai sensi dell´art. 13, avanzata puntualmente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Le richieste precedentemente avanzate dal ricorrente (con raccomandate del 4 agosto 1998) non riguardano invece l´esercizio dei diritti previsti dall´art. 13, né contengono alcun riferimento a questo articolo, ma recano un´istanza volta a contestare l´operato della Società y e ad ottenere "ogni opportuna delucidazione al fine di chiarire come mai, in spregio alla normativa vigente, siano state fornite a persona ignota (allo stesso Avv. .... ed al Titolare dei dati personali riguardanti lo stesso) dettagliate notizie in merito alle prenotazioni effettuate dal professionista nel periodo ... ." .

Pertanto, l´odierno ricorso difetta dei presupposti previsti dall´art. 29, commi 1 e 2, della legge n. 675/1996, in quanto non è diretto a far valere alcuno dei diritti previsti dal citato art. 13 ma piuttosto a segnalare a questa Autorità l´eventuale violazione delle disposizioni poste a tutela della riservatezza dell´interessato.

L´accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica peraltro il diritto del ricorrente di esercitare nei confronti della società titolare del trattamento i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996, nonché di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati e per chiedere il risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) avvia autonomamente ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996, sulla base della documentazione acquisita in occasione dell´esame del presente ricorso, un apposito procedimento per verificare quanto segnalato dal ricorrente in ordine alla divulgazione dei dati che lo riguardano.

Roma, 9 giugno 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà