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Attività giornalistica - Chiarimenti sul Codice di deontologia e di buona condotta - 11 agosto 1998 [40607]

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[doc. web n. 40607]

Attività giornalistica  - Chiarimenti sul Codice di deontologia e di buona condotta - 11 agosto 1998

Nel rispondere ad alcuni quesiti concernenti il Codice di deontologia dei giornalisti pubblicato anche in fondo al presente bollettino, il Garante chiarisce le forme semplificate d´informativa applicabili nell´esercizio dell5´attività giornalistica, nonché le modalità attraverso le quali gli editori possono provvedere agli annunci relativi alle banche dati di uso redazionale, e il comportamento da tenere in ordine a richieste di cancellazione dei dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OSSERVA:

Sono pervenuti a questa Autorità alcuni quesiti concernenti l´interpretazione di talune disposizioni del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto u.s.

1. Si chiede, in primo luogo, di chiarire se l´adempimento previsto dall´articolo 2, comma 2, del Codice (che pone a carico degli editori l´obbligo di rendere noti al pubblico, almeno due volte l´anno, mediante annunci, l´esistenza degli archivi e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996) renda superfluo adempiere all´obbligo di informativa agli interessati previsto all´art. 10 della legge n. 675.

Al riguardo, si precisa che il Codice di deontologia ha introdotto forme semplificate di informativa applicabili a due distinte situazioni regolate nei commi 1 e 3 dell´art. 10 della legge, e ciò in attuazione dell´articolo 25, comma 4, della legge n. 675, come modificato dal decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997.

L´art. 2, comma 1, del Codice disciplina l´informativa che il giornalista deve fornire al momento in cui raccoglie dati dalla persona alla quale si riferiscono le informazioni. In questo primo caso, il dovere di informativa può essere adempiuto - salvo il caso in cui ciò risulti impossibile o comporti rischi per l´incolumità del professionista - palesando all´interessato la sola circostanza che si sta esercitando un´attività giornalistica, nonché le finalità della raccolta, senza che occorra specificare anche gli altri elementi indicati nell´art. 10, comma 1, della legge n. 675.

Questa prima informativa è comunque necessaria per un´esigenza di correttezza nei confronti delle persone "intervistate" . L´art. 2, comma 2, del Codice disciplina, invece, il secondo e diverso caso nel quale il giornalista, come accade di frequente, raccoglie le informazioni riguardanti l´interessato presso terzi, oppure avvalendosi delle varie fonti informative disponibili (art. 10, comma 3, legge n. 675).
L´informativa di tipo generale cui devono provvedere gli editori mediante gli annunci citati in premessa, riguarda esclusivamente questa seconda ipotesi e lascia ferma, come si è detto, l´esigenza di effettuare, ove necessario, la prima informativa alla quale si è prima accennato (informativa che non compete agli editori, ma al giornalista che raccoglie in concreto i dati).

2. Il secondo quesito riguarda le modalità per provvedere ai predetti annunci.

A tale riguardo il Codice prevede due distinti adempimenti:

a) accanto ai dati obbligatori per legge che in ogni esemplare stampato indicano, ad esempio, il direttore responsabile, si dovranno indicare il nominativo e la sede della persona fisica o giuridica che svolge le funzioni di responsabile del trattamento dei dati, precisando, con una formula sintetica, che presso tale figura possono essere esercitati in concreto i diritti previsti dalla legge n. 675/1996 (in particolare quelli di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati, ecc.);

b) qualora l´impresa editoriale gestisca una o più banche-dati di uso redazionale, dovrà rendere nota al pubblico l´esistenza di tali banche-dati, e ciò almeno due volte l´anno, con un annuncio sulla propria testata ed eventualmente su altre.

3. Si domanda, infine, di conoscere quale comportamento debba tenere il responsabile del trattamento al quale pervenga una richiesta di cancellazione dei dati, presentata dall´interessato.

A tale riguardo, si fa presente che la richiesta dell´interessato, che ha il suo principale fondamento nell´art. 13 della legge n. 675 non è di per sé vincolante. Il responsabile del trattamento deve infatti verificare se la richiesta è fondata (in quanto, ad esempio, il dato è stato raccolto illecitamente) ovvero se la stessa può essere accolta senza cancellare i dati, modificando, cioè, il trattamento in modo da renderlo conforme alla legge (ad esempio, aggiornando o integrando i dati inesatti - art. 4 del Codice - o eliminando alcune notizie non essenziali per il diritto di cronaca).

Attraverso l´art. 13 della legge, il legislatore del 1996 ha inteso favorire la risoluzione non contenziosa dei conflitti in materia, attraverso un meccanismo che è basato su un rapporto diretto tra l´interessato ed il titolare e/o il responsabile del trattamento. Nel caso in cui il contenzioso non trovi soluzione tra le parti interessate, la legge n. 675 prevede peraltro la possibilità per le parti stesse di rivolgersi sia all´autorità giudiziaria secondo le ordinarie procedure, sia al Garante (attraverso eventuali segnalazioni o reclami, oppure mediante ricorsi ai sensi dell´art. 29 della legge).

Roma, 11 agosto 1998

IL PRESIDENTE