g-docweb-display Portlet

Diritto di accesso - Identità del richiedente l'accesso - 26 marzo 2001 [40707]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 [doc web n. 40707]

Diritto di accesso - Identità del richiedente l´accesso - 26 marzo 2001

L´interessato che chiede di accedere ai propri dati può essere identificato anche in forme diverse dalla esibizione di un documento, ad esempio attraverso la presenza in atti di elementi che comprovino comunque l´identità. La Raccomandazione del 22 marzo 2001 del Gruppo dei Garanti europei conferma la natura di dato personale delle informazioni presenti nelle valutazioni e nei giudizi di tipo sogettivo.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Simone Ciccotti nei confronti di Generali Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad alcune richieste di accesso ai propri dati personali formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali ha chiesto a Generali Assicurazioni S.p.A. di rilasciare copia della perizia medico - legale redatta dal medico fiduciario della società, in relazione ad un sinistro per il quale le parti hanno già convenuto la misura del risarcimento.

Il ricorrente ha presentato quindi ricorso al Garante ai sensi dell´ art. 29 della citata legge per ottenere l´esibizione e/o la consegna di una copia della perizia, chiedendo che le spese inerenti al procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, la società ha dichiarato di non aver risposto al ricorrente, ma di aver ricevuto una sola delle richieste di accesso ai dati. Ha precisato poi che le perizie medico - legali contengono informazioni che non avrebbero carattere obiettivo, presentandosi come mere valutazioni e giudizi prodromici alle determinazioni di spettanza della società. Per tale ragione la società ha quindi comunicato all´interessato i soli dati di tipo obiettivo contenuti nella perizia.

La società ha inoltre presentato una memoria nella quale ha eccepito l´inammissibilità del ricorso per asserita irregolarità della richiesta di accesso ai sensi dell´art. 17 del d.P.R. n. 501 del 31 marzo 1998, in quanto non corredata di copia di un documento di riconoscimento o di una attestazione comprovante l´identità dell´interessato.

Nel merito, la società ha sostenuto che occorrerebbe scindere di volta in volta la valutazione espressa dal medico fiduciario in due componenti: "una informativa che comprende a titolo esemplificativo, i dati anagrafici del periziato, la descrizione delle modalità del sinistro e l´anamnesi patologica prossima e remota" ed una valutativa comprendente le opinioni personali del periziato. Secondo la società, l´interessato potrebbe accedere ai soli dati personali contenuti nella parte informativa della perizia, in quanto la parte valutativa frutto dell´elaborazione personale del medico rappresenterebbe, in realtà, un dato personale di quest´ultimo, anziché dell´ interessato.

Il ricorrente, nella propria memoria e nel corso dell´audizione, ha ribadito da ultimo che Generali Assicurazioni S.p.A. non ha permesso l´accesso integrale alle informazioni richieste.

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Deve essere anzitutto disattesa l´eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla società in relazione alle modalità con le quali l´interessato ha esercitato i diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675 (art. 17 d.P.R. n. 501/1998). L´art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 precisa che "l´interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento". L´esibizione di un documento di riconoscimento è quindi una delle possibili modalità di dimostrazione dell´identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, essendo sufficiente appurare l´identità personale anche attraverso altre adeguate circostanze quale, tra l´altro, la conoscenza personale o la presenza in atti di ulteriori elementi presenti in atti che comprovino in altro modo l´identità del ricorrente.

Prima della presentazione del ricorso la società non ha fornito alcun riscontro alla richiesta dell´interessato, neanche di tipo negativo, come avrebbe dovuto ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, né ha obiettato alcunché in ordine all´identità dell´interessato e alla regolarità della relativa istanza. A seguito poi dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Generali Assicurazioni S.p.A. ha inviato le proprie deduzioni al ricorrente senza muovere, anche in questo caso, alcun rilievo formale alla richiesta precedentemente presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (v. nota del 12 ottobre 2000 della Direzione centrale delle Generali Assicurazioni S.p.A.).


3. Vanno poi richiamate le considerazioni formulate dal Garante in vari provvedimenti circa i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti.

Ciascun interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi tra l´altro, i provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, in tema di accesso alle perizie medico - legali nel settore assicurativo, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61 - 69).

L´odierno ricorso, per la parte relativa alle richieste volte ad ottenere copia integrale della perizia medico - legale, può essere pertanto preso utilmente in considerazione come esercizio del diritto di conoscere i dati contenuti nella perizia stessa, ivi compresi i giudizi e le valutazioni espressi dal medico di fiducia della società.


4. A tale riguardo, va osservato inoltre che le perizie medico - legali comprendono dati personali dell´interessato, fornendo un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sul soggetto interessato, sulle sue eventuali patologie, sul rapporto fra esse ed altri eventi di vita del medesimo, ecc. Si tratta quindi di dati rispetto ai quali può essere legittimamente prospettata un´istanza di accesso ai sensi della legge n. 675, che, come è noto, non richiede l´enunciazione delle specifiche ragioni poste a base della richiesta medesima.

In particolare, per quanto riguarda la parte della perizia contenente veri e propri elementi valutativi in cui il medico esprime le proprie considerazioni su alcuni profili della sfera psicofisica dell´assicurato, va nuovamente sottolineato che tali considerazioni forniscono ulteriori elementi informativi che completano ed arricchiscono il quadro di riferimento, clinico e personale, dell´interessato. Si tratta di elementi che sebbene derivano dal libero convincimento del medico non possono essere, per ciò stesso, considerate alla stregua di conoscenze impermeabili all´accesso dell´interessato.

In proposito, vanno richiamati i principi più volte affermati dal Garante nei numerosi provvedimenti adottati sull´argomento (v. in proposito, quelli del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicati nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61 - 69, nonché, da ultimo, il provvedimento del 17 gennaio 2001 pubblicato nel sito del Garante www.garanteprivacy.it), principi che hanno trovato, tra l´altro, conferma nella Raccomandazione adottata il 22 marzo 2001 dal Gruppo delle autorità dei Paesi europei in materia di protezione dei dati istituito dall´art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, Raccomandazione la quale evidenzia anch´essa la chiara natura di dato personale delle informazioni contenute nelle diverse valutazioni e giudizi di tipo soggettivo oggetto del diritto di accesso degli interessati.

Considerata la mancanza di un idoneo riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, vanno infine poste a carico della società le spese sostenute dal ricorrente, congruamente determinate nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione ed alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione per quanto attiene alla richiesta di accedere alle valutazioni espresse nella perizia oggetto di ricorso;

b) ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998 determina, nella misura forfettaria di lire 150.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Assicurazioni Generali S.p.A. e che verranno liquidati direttamente al ricorrente.

Roma, 26 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
40707
Data
26/03/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso