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Soggetti Pubblici - Comunicazione e diffusione dei dati tra amministrazioni pubbliche - 29 maggio 1998 [40799]

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[doc. web. n. 40799]



Soggetti Pubblici - Comunicazione e diffusione dei dati tra amministrazioni pubbliche - 29 maggio 1998

Un centro sociale comunale può acquisire localmente dati relativi alla posizione reddituale degli ospiti.

Roma, 29 maggio 1998

Comune di S. Benedetto del Tronto

Oggetto: quesito al Garante ai sensi della legge 675/1996

Si fa riferimento al quesito formulato da codesto Comune e relativo alla possibilità per un centro sociale comunale di richiedere informazioni agli uffici finanziari o agli enti previdenziali, nonchè ai comuni di provenienza degli ospiti, al fine di verificare la posizione reddituale e patrimoniale di questi ultimi.

Poichè il centro sociale è una struttura che fa capo direttamente all´amministrazione comunale, il quesito chiede di verificare la legittimità della comunicazione dei dati personali da un soggetto pubblico ad un´altra pubblica amministrazione (nella specie, dal Ministero delle finanze ovvero dall´ente previdenziale verso il Comune).

La comunicazione dei dati personali fra amministrazioni pubbliche è ammessa, in termini generali, qualora sia prevista da norme di legge o di regolamento o risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (in quest´ultimo caso è però necessaria un´apposita comunicazione al Garante ai sensi dell´art. 27, comma 2, legge n. 675/1996 ).

La posizione reddituale di una persona assistita dal comune non costituisce, di per sé, un dato non comunicabile ad altra pubblica amministrazione.

Ad esempio, nell´ordinamento giuridico sono presenti norme che prevedono modalità di pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti (d.p.r. 29 settembre 1973, art. 69).

Inoltre il d. lg. 12 luglio 1991, n. 212, disciplina le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell´anagrafe tributaria.

In particolare, il relativo art. 1 prevede espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche che erogano ai cittadini "benefici assistenziali" , di accedere all´anagrafe tributaria, al fine di verificare i limiti di reddito cui l´erogazione è condizionata.

Alla luce di quanto esposto, poiché il centro sociale comunale richiede determinate informazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali, deve intendersi che la legge n. 675/1996 permetta al centro stesso di acquisire i dati relativi alla posizione reddituale degli ospiti, facendo riferimento o a specifiche norme di legge o di regolamento del tipo di quelle sopraindicate o in applicazione dell´art 27, comma 2, della legge n. 675/1996, avendo cura in quest´ultimo caso di darne previa comunicazione a questa Autorità.

IL PRESIDENTE