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Diritto di accesso - Richiesta di conoscere logica e finalità del trattamento e di accedere a dati già noti all'interessato - 8 maggio 2001 [41083]

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[doc web n. 41083]

Diritto di accesso - Richiesta di conoscere logica e finalità del trattamento e di accedere a dati già noti all´interessato - 8 maggio 2001

L´accesso a dati personali contenuti in una perizia medico-legale può essere differito qualora contenga "pareri e indicazioni" sulla strategia da adottare in una prossima consulenza tecnica d´uffico. I dati vanno comunicati anche se già noti al richiedente. I dati attinenti allo stato di salute devono essere comunicati solo per il tramite del medico indicato dall´interessato nella richiesta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di Winterthur Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18,19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto un idoneo riscontro ad alcune richieste formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto a Winterthur Assicurazioni S.p.A. di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, la comunicazione di tutti i dati personali contenuti nelle perizie medico-legali redatte dal medico fiduciario della società, nonché di conoscere "quale utilizzo fosse stato fatto dei suoi dati sensibili". Ha pertanto presentato ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della citata legge, chiedendo che siano poste a carico di Winterthur Assicurazioni S.p.A. le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha comunicato all´interessato il nominativo del responsabile del trattamento e alcuni dati sensibili relativi ad una "anamnesi patologica prossima", ad un "consuntivo diagnostico" e a connesse "considerazioni medico legali". Ha precisato poi, in relazione al trattamento, che la perizia del medico di fiducia é utilizzata dalla società solo come atto interno e non é divulgata. Ha aggiunto inoltre che il caso é stato sottoposto anche alla "Consulenza Medica Centrale" interna e che, sulla scorta delle conclusioni di quest´ultima, é stata formulata un´ipotesi di risarcimento.

L´interessato ha inviato una memoria nella quale ha osservato che tale risposta non sarebbe completa, non riportando i dati personali "comuni" e indicando una parte soltanto dei dati sensibili raccolti in occasione delle diverse visite cui é stato sottoposto (dati che sarebbero stati peraltro comunicati direttamente all´interessato, anziché tramite il sanitario individuato nell´istanza presentata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Per quanto riguarda la richiesta di conoscere quale utilizzo sia stato fatto dei dati sensibili dalla Winterthur Assicurazioni S.p.A., si rappresenta che tale richiesta, non specificamente prevista in tali termini dall´art. 13 della legge n. 675/1996, va considerata come richiesta di comunicare in forma intelligibile la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, secondo quanto previsto dallo stesso art. 13, comma 1, lett. c) n. 1. In proposito deve ritenersi che il titolare del trattamento abbia fornito sufficienti indicazioni sulle modalità e finalità di utilizzo dei dati. Per questa parte del ricorso va quindi dichiarato non luogo a provvedere.

Va egualmente dichiarato non luogo a provvedere per quanto riguarda la richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, che é stato comunicato dalla società.

Il ricorso deve essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere i dati personali, in quanto la società ha fornito un riscontro che indica alcuni dati sensibili di tipo valutativo, ma non ha comunicato al richiedente i dati personali diversi da quelli "sensibili" di cui all´art. 22, comma 1, della legge (che in caso di specifica richiesta di accesso al complesso di tutti i dati detenuti vanno forniti comunque, anche nel caso in cui siano già noti all´interessato richiedente).

Anche per quanto attiene ai dati sensibili il riscontro non può considerarsi esaustivo, in quanto il tenore della risposta fornita all´interessato non permette a quest´ultimo di comprendere se esistano altri dati sensibili in possesso della società, raccolti o formati a seguito delle diverse visite mediche e della stessa attività della "Consulenza Medica Centrale".

La società deve quindi fornire un ulteriore riscontro al ricorrente, indicando tutti i dati "comuni" detenuti, nonché gli ulteriori dati sensibili eventualmente in possesso della società, oltre a quelli già indicati nella risposta dell´11 aprile 2001. I dati attinenti allo stato di salute vanno poi comunicati solo per il tramite del medico indicato dall´interessato nella iniziale richiesta ai sensi dell´art. 13 della citata legge.

In considerazione del non idoneo riscontro del titolare alle istanze dell´interessato formulate ai sensi dell´art.13 della legge n. 675/1996, va posto a carico dello stesso l´ammontare delle spese inerenti al presente ricorso, determinato nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda la richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, la logica e le finalità del trattamento medesimo, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso per la restante parte, nei termini di cui in motivazione, ordinando a Winterthur Assicurazioni S.p.A. di comunicare tali dati all´interessato entro il 15 giugno p.v., dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

c) determina ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso posti a carico di Winterthur Assicurazioni S.p.A, che dovrà liquidarli direttamente all´interessato.

Roma, 8 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
41083
Data
08/05/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso