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Diritto di accesso - Fotografie e dati personali - 4 gennaio 2001 [41119]

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 [doc web n. 41119]

Diritto di accesso - Fotografie e dati personali

Anche le fotografie possono contenere dati personali. La legge n. 675/1996 non è applicabile ai trattamenti di dati per uso esclusivamente personale, sempreché i dati non siano oggetto di una comunicazione sistematica o di una diffusione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´Ing. Claudio Manganelli componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Rodolfo Digregorio nei confronti del sig. Elio Baudolino;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente ha rivolto una richiesta alla sig.ra Elena Caveglia -fotografa professionista- e al Sig. Elio Baudolino - persona nel cui interesse sono state riprese alcune fotografie- per avere copia "dei rullini scattati, oppure la consegna della busta con i negativi", nonché per ottenere spiegazioni sulle finalità di un "servizio fotografico" che sarebbe stato realizzato riprendendo la parte esterna della propria abitazione.

Non avendo ricevuto risposta a tale richiesta, che nel ricorso viene collegata all´art. 13 della legge n. 675/1996, il ricorrente si è rivolto al Garante ai sensi dell´art. 29 della medesima legge, precisando di non essere stato informato delle finalità perseguite con il servizio, né di aver prestato consenso. Ha chiesto quindi a questa Autorità di obbligare il sig. Baudolino "a motivare il suo comportamento e a prevenire il ripetersi di tale situazione, nonché a consegnare le fotografie scattate e i negativi relativi, al fine di far cessare il trattamento dei propri dati personali".

Il sig. Baudolino ha inviato poi una memoria nella quale ha precisato che intendeva documentare lo stato dei luoghi oggetto di una controversia giudiziaria, con particolare riferimento allo stato di alcune grondaie e di scarichi di acque piovane, e che il trattamento dei dati rientra nella previsione di cui all´art. 3 della legge n. 675/1996.

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

2. Va rilevato preliminarmente che il ricorso -a differenza della richiesta ai sensi dell´art. 13- è rivolto solo nei confronti del sig. Baudolino e non anche nei riguardi della fotografa professionista. Conseguentemente, la presente decisione non riguarda quest´ultima, né preclude ulteriori, eventuali azioni nei suoi confronti.

3. Va poi precisato che l´odierno ricorso è preso in considerazione in relazione al diritto di accedere a dati di carattere personale -che possono essere contenuti anche in fotografie- anziché come richiesta di ottenere copia integrale di negativi o pellicole da parte del fotografo o la loro restituzione.

Vanno infatti tenuti presenti i peculiari connotati del diritto tutelato dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della legge n. 675/1996, che non deve essere confuso con il diverso diritto di accesso ad atti e a documenti. In particolare, va ricordato che l´interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, ma non può chiedere, invocando il medesimo art. 13, di ottenere copia integrale degli atti o di altri documenti contenenti tali dati. Solo quando l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite la modalità dell´esibizione e/o della consegna in copia della documentazione, secondo quanto già precisato da questa Autorità (vedi tra l´altro, i provvedimenti del 21 giugno e del 13 ottobre 1999, pubblicate nel Bollettino del Garante n. 11/12, pagg. 61 - 69 e sul sito web www.garanteprivacy.it).

4. Ciò premesso, il ricorso è infondato.

Le fotografie in questione -nella misura in cui, per la loro specificità, possono contenere dati di carattere personale- sono state pacificamente riprese da un fotografo che non è parte del procedimento e che le ha scattate nell´interesse del sig. Baudolino per una controversia condominiale.

La conservazione e l´eventuale utilizzazione da parte di quest´ultimo di fotografie che potrebbero contenere dati personali rientra, allo stato degli atti, tra i trattamenti effettuati da persone fisiche per fini personali, i quali non sono soggetti all´ambito di applicazione della legge n. 675/1996 se i dati non sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).

Dalla documentazione acquisita non emerge alcuna circostanza tale da far ritenere in atto o comunque possibile una comunicazione sistematica o la diffusione di dati, fuori dell´eventuale utilizzazione delle fotografie nell´ambito della citata controversia. L´inapplicabilità al caso di specie delle altre disposizioni della legge n. 675/1996 non pregiudica, in ogni caso, i diritti dell´interessato rispetto alla lecita e corretta utilizzazione delle immagini acquisite anche rispetto alla controversia predetta, in conformità alle norme applicabili contenute anche fuori della normativa sulla protezione dei dati personali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, lì 4 gennaio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli