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Procedimento relativo ai ricorsi - Divulgazione di una relazione medica concernente un minore e pregiudizio imminente ed irreparabile - 8 maggio 2...

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 [doc web n. 41155]

Procedimento relativo ai ricorsi - Divulgazione di una relazione medica concernente un minore e pregiudizio imminente ed irreparabile - 8 maggio 2001

Elementi essenziali per la proposizione ed ammissibilità del ricorso sono rappresentati dal preventivo esercizio del diritto di accesso del soggetto, presso il titolare del trattamento, ed il decorso di almeno cinque giorni. È possibile proporre immediatamente ricorso al Garante solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile arrechi un pregiudizio imminente e irreparabile. Nel caso in esame di tale evenienza non è stata fornita idonea prova.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY nella sua qualità di genitore del figlio minore XZ;

nei confronti di

Azienda socio sanitaria locale n. 5 di Crotone, Dipartimento di salute mentale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che un dirigente medico del Dipartimento di salute mentale dell´ASSL n. 5 di Crotone ha rilasciato copia di una relazione medico-psicologica riferita allo stato di salute del figlio minore Gaetano. Tale relazione (il cui contenuto sarebbe peraltro in contrasto con una successiva relazione di un altro medico) sarebbe stata redatta in assenza di una autorizzazione del Garante o di esso ricorrente, nonché in contrasto con la legge n. 675, e ciò giustificherebbe l´adozione di un provvedimento di "blocco" del suo utilizzo.

Con nota n. 4631 del 12 aprile 2001 l´Ufficio ha formulato l´invito a regolarizzare il ricorso in relazione ad alcuni requisiti formali e alla mancata allegazione di una copia dell´istanza inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento in sede di esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675. In risposta a tale nota il ricorrente ha trasmesso un nuovo atto di ricorso nel quale ha specificato di non aver inviato la previa istanza ex art. 13 per l´"urgenza di porre rimedio al pregiudizio imminente e irreparabile" che si potrebbe determinare a danno del figlio in conseguenza della divulgazione del contenuto della predetta relazione.

Al successivo invito dell´Ufficio in data 12 aprile 2001 a fornire un riscontro alle istanze dell´interessato, il titolare del trattamento, in persona del dottor Paolo Sesti, ha risposto con fax anticipato il 18 aprile 2001 nel quale ha precisato di aver rilasciato alla madre del minore, il 12 gennaio scorso, una relazione clinico-anamnestica relativa alle osservazioni svolte sullo stesso "dai primi mesi del 1997 fino al mese di novembre 2000". Nell´audizione del 27 aprile 2001 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il procedimento disciplinato da tale disposizione ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami che possono essere rivolti anch´essi al Garante. Il ricorso può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675 deve avanzare le proprie richieste nei confronti dei titolari o dei responsabili del trattamento, con riferimento a quanto garantito dal citato art. 13 (diritto di accesso ai propri dati personali, di conoscere la loro origine, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, ecc.), ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile, o per attendere un riscontro, "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Di questa evenienza non è stata fornita idonea prova da parte del ricorrente, il quale ha inserito solo un cenno generico nel ricorso inviato a seguito della richiesta di regolarizzazione. Anche dalla documentazione acquisita non risultano elementi o circostanze che possono far ritenere esistente in rapporto al minore il requisito del "pregiudizio imminente e irreparabile" di cui all´art. 29, comma 2, della legge, tenendo anche conto della natura dell´atto in questione e delle finalità per le quali lo stesso è stato redatto e prodotto in giudizio.

L´inammissibilità del ricorso preclude un esame di merito, con particolare riferimento alle prerogative dei due genitori che si contendono l´affidamento del minore, al rapporto che i medesimi genitori intrattengono separatamente con strutture sanitarie che hanno visitato il minore, nonché alla disciplina dell´utilizzo di dati sullo stato di salute per finalità di difesa di un diritto in sede giudiziaria, profili in ordine ai quali dalla documentazione acquisita non emergono elementi che giustificano l´attivazione d´ufficio da parte del Garante di un autonomo procedimento di verifica.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 8 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
41155
Data
08/05/01

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)