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Attività giornalistica: divulgazione di notizie relative ad un rinvio a giudizio - 18 novembre 1998 [41203]

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 [doc. web n. 41203]

Attività giornalistica: divulgazione di notizie relative ad un rinvio a giudizio - 18 novembre 1998


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Esaminato il ricorso presentato da ............................, residente in ............................, via ............................, n. ..........

nei confronti di

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OSSERVA:

1. Il ricorrente lamenta la pubblicazione sul quotidiano ..........................., nelle pagine della cronaca di .................., di un articolo a firma di ................................., intitolato ............................, nel quale si dà notizia, corredata anche dalla foto del ricorrente, della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal p.m. dottor ............................ nei confronti dello stesso ingegner ................ e di altre 10 persone, già indagate dal 1993 per ipotesi di reato connesse alla costruzione del nuovo mercato dei fiori della città di ......................

La comunicazione e la diffusione dei dati personali del ricorrente sarebbe avvenuta in violazione dell´art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, nonché dell´art. 329 del codice di procedura penale, in quanto la notizia sarebbe apparsa sul quotidiano e sarebbe stata ripresa dal .......................... prima della notifica al ricorrente della richiesta di rinvio a giudizio.

È contestata poi nei confronti dei giornalisti del ........................... la violazione dell´art. 9, comma 1, lettera a), della legge n. 675/1996, in quanto la divulgazione della notizia della richiesta di rinvio a giudizio non avrebbero rispettato i presupposti di liceità e di correttezza ai quali deve conformarsi l´attività giornalistica.

Viene infine sottolineato che la violazione degli artt. 9 e 27 della legge n. 675 sarebbe stata finalizzata alla consumazione dei reati previsti dagli artt. 323, 326, 648 e 110 del codice penale.

In data 5 ottobre 1997, il ricorrente ha formulato ulteriori deduzioni facendo presente di aver appreso il 18 settembre 1997 dai quotidiani che il giudice per le indagini preliminari aveva fissato la data dell´udienza preliminare, e di non aver ancora ricevuto copia degli atti e dei documenti di cui all´art. 416, comma 2, c.p.p.

In ragione dei motivi suesposti, il ricorrente ha chiesto a questa Autorità:

  • di dichiarare l´illiceità dei comportamenti denunciati relativi al trattamento dei propri dati personali da parte dei soggetti citati in premessa, ai quali ha già rivolto la richiesta di adempimento ex art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996;
  • di ordinare ai medesimi soggetti l´immediata cessazione di ogni ulteriore comportamento illegittimo e la cancellazione dei dati che lo riguardano "al di fuori del periodo di tempo strettamente necessario fissato dalla legge".

Il ricorrente ha chiesto inoltre: a) copia della richiesta del suo rinvio a giudizio, non ancora pervenutagli; b) di ottenere uno spazio adeguato sul quotidiano ........................ per esporre le proprie ragioni; c) il "riconoscimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in separata sede".

CIÒ PREMESSO

Il Garante ritiene che il ricorso sia, per alcune richieste, inammissibile e, per le altre, manifestamente infondato.

2. In occasione dell´esame di altri ricorsi (vedi, ad esempio, il provvedimento del Garante in data 16 ottobre 1997), questa Autorità ha infatti ritenuto che:

a) in attesa dell´adozione del regolamento che deve dare piena attuazione alle previsioni contenute nell´art. 29 della legge n. 675/1996, tali atti devono essere qualificati come "reclami" ai sensi dell´art. 31 della stessa legge;

b) resta ferma la possibilità di dichiarare l´inammissibilità o la manifesta infondatezza degli atti presentati in questa fase come formali ricorsi, qualora gli stessi non presentino i requisiti previsti dagli articoli 13 e 29 della citata legge n. 675.

3. Va preliminarmente evidenziato che: a) il ricorso al Garante di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 può essere proposto solo relativamente ai diritti di cui all´art. 13, comma 1, della medesima legge; b) le disposizioni della citata legge n. 675, ai sensi del relativo art. 4, comma 1, lettera d) non si applicano ai trattamenti di dati effettuati per ragioni di giustizia nell´ambito degli uffici giudiziari. In tali casi possono trovare applicazione solo alcune disposizioni della legge n. 675, enumerate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non figura l´art. 13.

Pertanto, il ricorso di cui all´art. 29 della legge non può essere proposto nei confronti del trattamento dei dati personali effettuato in sede di svolgimento di indagini preliminari da parte di un p.m. inquirente.

Di conseguenza, per quanto attiene ai rilievi mossi nei confronti della .......................................
e del ........................., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ciò rende superfluo esaminare il profilo della legittimazione passiva del ......................., che il ricorrente ha ritenuto erroneamente essere il "responsabile" del trattamento, sebbene gli artt. 8 e 19 della legge n. 675 (che disciplinano appunto le figure del responsabile del trattamento e degli incaricati) non si applichino ai trattamenti di dati per ragioni di giustizia.

Il ricorso è altresì inammissibile per ciò che riguarda:

a) il rilievo formulato sulla base dell´art. 27 della legge n. 675. Tale disposizione disciplina infatti il trattamento dei dati personali "comuni" da parte dei soggetti pubblici, ma non si applica ai trattamenti di dati per "ragioni di giustizia";

b) le richieste di comunicazione al ricorrente della richiesta di rinvio a giudizio e di riconoscimento di uno spazio sul quotidiano (richieste per le quali il Garante non ha competenza), nonché di pubblicazione sul medesimo quotidiano ..................... della decisione di questa Autorità (l´art. 29, comma 4, prevede che il Garante, accogliendo il ricorso, possa indicare al titolare e al responsabile "le misure necessarie a tutela dei diritti dell´interessato", ma non fa cenno alla pubblicazione della decisione che è invece prevista dall´art. 38 della legge n. 675 come pena accessoria in caso di condanna penale).

Il ricorso è invece da considerare manifestamente infondato nella parte relativa alla richiesta di far cessare ogni ulteriore comportamento illegittimo.

Non risulta agli atti che i destinatari abbiano fornito risposta ai sensi della legge n. 675 alla richiesta presentata dall´ingegner .................... che pure era formulata in modo non pienamente conforme all´art. 13 della legge stessa. Tuttavia, prescindendo dalla verifica se il ricorso soddisfi al requisito della corretta identificazione del titolare e del responsabile del trattamento in ambito giornalistico (tema sul quale il Garante si è pronunciato con provvedimento del 25 marzo 1998), è bene ricordare che questa Autorità ha già precisato, a partire dalla decisione del 14 ottobre 1997, che la diffusione della notizia relativa all´avvenuta presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio non èvietata da norme specifiche, anche perché tale richiesta non è qualificabile come un atto d´indagine (atto che renderebbe invece applicabile l´art. 329 c.p.p.).

L´articolo de .............................., a giudizio di questa Autorità, riferisce la notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente e, in maniera manifesta, non oltrepassa i limiti posti dal diritto di cronaca a tutela della riservatezza (art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 675/1996, riformulato dall´art. 12 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171), limiti che trovano ora ulteriore sviluppo nel codice deontologico per l´attività giornalistica intervenuto in epoca successiva ai fatti (vedi Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179).

Anche dopo la legge n. 675, la pubblicazione anche parziale del contenuto di atti processuali è vietata, in termini generali, per gli atti coperti dal segreto (art. 114, comma 1 c.p.p.). Resta peraltro ferma l´esigenza che le notizie non siano acquisite in maniera illecita, circostanza che non risulta comprovata dal ricorso.

Naturalmente la presente decisione non pregiudica il diritto dei ricorrenti di rivolgersi al giudice ordinario per far accertare eventuali reati o per chiedere il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, anche morali, istanze in merito alle quali la legge n. 675/1996 non attribuisce competenze al Garante.

PER QUESTI MOTIVI:

Il Garante:

a) dichiara inammissibile il ricorso nella parte riferita all´attività della ................................

b) dichiara manifestamente infondato il ricorso nella parte relativa alla diffusione di notizie da parte dei giornalisti ......................................................................................................................

Roma, 18 novembre 1998

IL PRESIDENTE