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Forze di Polizia - C.e.d. del Dipartimento di P.s. - Dati personali contenuti nelle comunicazioni ed informazioni antimafia - 31 dicembre 1998 [4...

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 [doc. web n. 41990]

C.e.d. del Dipartimento di P.s.  - Dati personali contenuti nelle comunicazioni ed informazioni antimafia - 31 dicembre 1998

La verifica dei dati personali risultanti presso il C.e.d. del Dipartimento di p.s. può essere richiesta direttamente dagli interessati ai competenti uffici dello stesso dipartimento.


Roma, 31 dicembre 1998
Spett. Società (...)

OGGETTO: Reclamo relativo a dati personali contenuti nelle comunicazioni ed informazioni antimafia.


È pervenuto a questa Autorità un reclamo con il quale codeste società contestano, in particolare, la completezza delle informazioni trasmesse dalla Prefettura di Napoli ad alcune amministrazioni pubbliche appaltanti che avevano richiesto il rilascio delle comunicazioni e/o informazioni antimafia ai sensi del d.lg. 8/8/1994 n. 490.

Codeste società hanno chiesto poi di conoscere i dati che le riguardano in possesso del C.e.d. del Dipartimento di p.s. e le modalità del loro trattamento, ipotizzando, altresì, una violazione dell´art. 17 della legge n. 675.

In proposito, il Garante ricorda che la verifica dei dati personali risultanti presso tale C.e.d. può essere richiesta dagli interessati direttamente al Dipartimento della pubblica sicurezza. Ai sensi dell´art. 10 della legge 1/4/1981, n. 121, così come riformulato dall´art. 42 della legge 31/12/1996 n. 675, i soggetti ai quali si riferiscono i dati, possono esercitare il diritto di accesso presso il Ministero dell´Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, 00100 ROMA, e chiedere al medesimo Ufficio la correzione o la cancellazione dei dati qualora essi risultino trattati in violazione di legge o di regolamento. Tali diritti sono riconosciuti anche in caso di dati inesatti o incompleti (art. 9 legge n. 675/1996), tenendo presenti anche le nuove disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia introdotte dal d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

Nel caso in cui tali richieste non vengano accolte e ciò appaia ingiustificato, i soggetti interessati potranno rivolgersi a questa Autorità e chiedere di effettuare gli accertamenti previsti dall´art. 32 della legge n. 675/1996; potranno anche rivolgersi al tribunale ordinario ai sensi dell´art. 10, comma 5, della citata legge n. 121.

Si ricorda, infine, che la notificazione di cui all´art. 7 della citata legge n. 675 non è suddivisa in più dichiarazioni relative ai singoli interessati cui si riferiscono i dati. Con essa, poi, non vengono trasmessi al Garante i nominativi e gli altri dati personali degli interessati contenuti negli archivi dei soggetti pubblici e privati tenuti alla notificazione, ma vengono fornite una serie di indicazioni generali sulle caratteristiche di tali banche dati, nonché sui soggetti che ne sono titolari e che ne hanno la concreta gestione (art. 7, comma 4, legge n. 675).

Il Garante fa presente che allo stato non si rinvengono elementi tali da far ritenere che sia stato violato l´art. 17 della legge n. 675 o che i trattamenti in questione siano effettuati in difformità dalla notificazione.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
41990
Data
31/12/98

Argomenti


Tipologie

Prescrizioni e divieto del Garante

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