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Provvedimento del 25 giugno 2015 [4221093]

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[doc. web n. 4221093]

Provvedimento del 25 giugno 2015

Registro dei provvedimenti
n.  del 25 giugno 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 marzo 2015 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la cancellazione o la sospensione del trattamento dei dati che lo riguardano all´interno di ogni prodotto informativo Cerved allo stesso riferito ove associati al fallimento della XX & Co. (dichiarato in data 6 luglio 2009) della quale era socio accomandatario; visto che, a parere del ricorrente il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comporta notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente tenuto conto in particolare che il fallimento si è chiuso in data 7 novembre 2011; rilevato che il ricorrente ha chiesto inoltre di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2015  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 maggio 2015 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7;

VISTA la nota del 9 aprile 2015 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha ribadito la "piena liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riportate nei documenti informativi oggetto di contestazione rispetto a quanto risultante nei pubblici registri consultabili da chiunque da cui sono state estratte", rilevando che le informazioni riguardanti la "XX & Co." in cui (…) ha rivestito la carica di socio accomandatario, nonché i dati concernenti l´evento di fallimento che ha interessato la predetta società, ivi compresi i relativi riferimenti temporali (aperto il 6 luglio 2009 e chiuso il 7 novembre 2011) risultano "correttamente riferite alla citata società e, nell´ambito dei prodotti informativi distribuiti da Cerved, riportate in appositi riquadri dedicati alla medesima e concernenti imprese in cui Lei ricopra o abbia ricoperto qualifiche o cariche considerate rilevanti a livello societario, economico o giuridico"; il titolare del trattamento ha inoltre rilevato la pertinenza "della segnalazione del fallimento di una s.a.s. con riferimento alla qualifica del socio, accomandatario in considerazione della loro responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) e della rilevanza della posizione rivestita dal medesimo nella compagine sociale (2318 c.c.)", eccependo che la richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente sia comunque priva di fondamento riguardando un trattamento lecito che ha "per oggetto informazioni esatte, pertinenti e complete ai sensi dell´art. 11 del Codice, tratte da pubblici registri conoscibili da chiunque ed utilizzabili senza il consenso degli interessati ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice";

VISTA la nota del 10 aprile 2015 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro di controparte ed ha ribadito le proprie richieste;
VISTA la memoria del 5 giugno 2015 con la quale la società resistente ha ribadito quanto già dedotto nel precedente scritto difensivo;

RILEVATO che il trattamento di dati personali tratti da pubblici registri è un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi (…)" al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTA, invece, la necessità di disporre quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice deontologico, la sospensione temporanea del trattamento e della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento in questione in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ordina a Cerved Group S.p.A, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e nelle more della redazione del Codice deontologico di cui in motivazione, la sospensione temporanea del trattamento e della comunicazione a terzi delle informazioni relative al fallimento in questione in tutti i prodotti informativi Cerved direttamente riferiti al ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Il Garante, nel chiedere a Cerved Group S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire, comunque, riscontro entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia