g-docweb-display Portlet

Dati sensibili - Opinioni politiche, partiti e opuscoli di propaganda - 30 marzo 1998 [42220]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 42220]

Dati sensibili - Opinioni politiche, partiti e opuscoli di propaganda - 30 marzo 1998

La disciplina sulla diffusione di opuscoli di propaganda politica ed elettorale contenenti dati definiti dalla legge "sensibili" , cambia a seconda delle caratteristiche dell´opuscolo; se quest´ultimo è curato da giornalisti o pubblicisti per il perseguimento delle relative finalità di tali categorie, non si deve chiedere il consenso dell´interessato.


Roma, 30 marzo 1998

Al Gruppo Parlamentare
Lega Nord per l´indipendenza
della Padania
Camera dei Deputati
Roma


OGGETTO: Applicazione della legge n. 675/1996 ad una pubblicazione periodica da parte di un gruppo parlamentare

Codesto gruppo parlamentare ha chiesto un parere in ordine alla disciplina contenuta nella legge n. 675 applicabile alla diffusione dei dati sensibili attraverso gli opuscoli informativi pubblicati a scopo di propaganda.

Tale disciplina muta a seconda delle caratteristiche dei singoli opuscoli e dei dati raccolti, i quali, in alcuni casi, possono essere di natura sensibile o riguardare determinati procedimenti giudiziari. Se gli opuscoli sono curati, come sembra, da giornalisti o pubblicisti e per l´esclusivo perseguimento delle finalità proprie di tali figure, si applicano le disposizioni della legge n. 675 relative al giornalismo, le quali non prevedono il consenso degli interessati.

Le disposizioni relative al giornalismo si applicano anche ai trattamenti temporanei effettuati da soggetti diversi da quelli che svolgono la professione di giornalista ma che sono finalizzati pur sempre all´esclusivo fine della pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, benché effettuate nell´ambito di un´attività politica (art. 25, comma 4,-bis legge n. 675).

Questo quadro normativo lascia peraltro immutata l´esigenza del rispetto di alcuni limiti posti al diritto di cronaca a tutela della riservatezza, specie per quanto riguarda l´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 9, lett. d) e 25).

Tali limiti saranno integrati da alcune regole contenute nell´apposito codice di deontologia che sarà adottato prossimamente ai sensi dell´art. 25 della legge n. 675.

Venendo all´altro quesito, va osservato che l´ordinario trattamento di dati effettuato nell´ambito di un´associazione non riconosciuta quale un partito o un movimento politico segue regole in parte diverse, contenute negli artt. 11, 12 e 20 della legge n. 675 per quanto riguarda il consenso degli interessati e le connesse eccezioni, nonché nell´art. 10 per ciò che attiene all´informativa per gli interessati.

In questo secondo contesto, il partito o il movimento politico può trattare determinati dati sensibili in conformità all´autorizzazione del Garante n. 3/1997, tenendo presente che tale provvedimento non riguarda dati diversi da quelli relativi ad associati, aderenti, sottoscrittori ed altri soggetti che hanno contatti regolari con l´organizzazione politica.

Per quanto riguarda determinati dati di carattere giudiziario, invece, è in vigore una norma transitoria che permette di continuare a trattarli fino al 7 maggio 1998, data entro la quale è prevista l´emanazione di norme integrative che dovranno prevedere alcune ulteriori garanzie (le finalità di interesse pubblico perseguite, i dati che possono essere trattati e le operazioni eseguibili).

Anche per le associazioni resta ferma la necessità di rispettare le disposizioni sull´informativa agli interessati.

IL PRESIDENTE