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Dati sensibili - Modulo per iscrizione ad asili nido - 7 giugno 1999 [42308]

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 [doc. web n. 42308]

Dati sensibili - Modulo per iscrizione ad asili nido - 7 giugno 1999

Il Garante dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, avvalendosi dell autonomo potere conferitogli dalla legge n. 675/1996, instaura un distinto procedimento, per la valutazione di quanto prospettato dai ricorrenti, anche in relazione a quanto previsto dall´art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675, e pertanto invita il Comune a far pervenire ogni utile elemento di valutazione in ordine al trattamento di dati personali connesso alla distribuzione del questionario rivolto "agli utenti degli asili nido" .

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dai ricorrenti ...

nei confronti di

Comune di ...

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501;

RELATORE il Prof. Ugo De Siervo;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO:

I ricorrenti lamentano che la Divisione servizi educativi del Comune di ... avrebbe distribuito, agli utenti degli asili nido della città, un questionario con il quale i destinatari sarebbero stati invitati a fornire dettagliate informazioni circa la professione, il reddito, le disponibilità finanziarie e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare.

Tale raccolta di dati si porrebbe in grave contrasto con la legge n. 675/1996, in quanto con il modulo verrebbero richieste informazioni sulla presenza all´interno del nucleo familiare di persone handicappate; il consenso degli interessati al trattamento dei dati verrebbe "di fatto estorto" agli stessi e non verrebbero fornite idonee garanzie di sicurezza in riferimento al trattamento stesso. Inoltre, i dati richiesti sarebbero "non pertinenti ed eccedenti la finalità per la quale sono raccolti" .

Nei confronti dell´ iniziativa del Comune di & . i ricorrenti hanno presentato al sindaco e all´assessore competente un´apposita interpellanza che sarebbe rimasta senza esito.

Le segnalate modalità di trattamento determinerebbero, a giudizio dei ricorrenti, una "violazione dei diritti di cui agli articoli 9, 11, 15 e 22 della legge 31/12/1996 n. 675", legittimando il presente ricorso al Garante, proposto in via d´urgenza ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675, vista la scadenza ravvicinata prevista per la consegna agli uffici comunali dei questionari in oggetto.

Con il ricorso si chiede che "il Garante ordini, in via provvisoria, la sospensione delle operazioni di raccolta e trattamento dei dati, indicando i modi per tutelare la sicurezza di quelli già pervenuti all´ amministrazione" . Si chiede inoltre che all´ esito del procedimento venga ordinato "al titolare e al responsabile convenuti la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti degli interessati" .

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999) contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell´Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

L´atto in esame non contiene alcun riferimento ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 e difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della medesima legge.

Il procedimento previsto dall´art. 29 ha infatti caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può lamentare qualsiasi violazione della normativa in tema di dati personali, come può avvenire invece in caso di segnalazioni e reclami rivolti anch´essi al Garante.

Il ricorso può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (ai sensi dell´art. 13) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Nel caso di specie vengono avanzate alcune censure al trattamento dei dati effettuato dalla Divisione servizi educativi del Comune di ..., ma non risulta attivato il particolare meccanismo di tutela previsto dagli artt. 13 e 29 della legge n. 675.

Non può considerarsi in tal senso come una valida forma di esercizio dei diritti dell´art. 13 l´interpellanza del ..., rivolta al sindaco e all´assessore competente, nella quale venivano segnalate "violazioni della privacy" .

Va poi rilevato che i citati diritti di cui all´art. 13 possono essere esercitati solo dagli "interessati" , cioè dalle persone cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento, mentre nel caso in esame non risulta che i ricorrenti si trovino in tale situazione soggettiva o siano destinatari di una delega o procura conferita da uno o più interessati ai sensi dell´art. 13, comma 4, della legge n. 675.

Relativamente al profilo della protezione dei dati personali, la citata legge non prevede che i diritti degli interessati (di cui sono titolari nella specie i destinatari della richiesta di compilazione del questionario) possano essere fatti valere, in assenza dei citati meccanismi di delega o rappresentanza, da consiglieri comunali in qualità di "rappresentanti dei cittadini tutti e, in particolare, dei genitori di bambini iscrivendi agli asili comunali" .

Attesa la carenza di legittimazione degli odierni ricorrenti, è pertanto superfluo accertare se sussistano i requisiti previsti dall´art. 29, comma 2 per la proposizione "immediata" del ricorso al Garante.

Tutto ciò considerato, va però ricordato che la legge n. 675 ha previsto, al di fuori dell´ ipotesi del ricorso ex art. 29, la possibilità di accertare le eventuali inosservanze della legge n. 675 anche attraverso autonome determinazioni assunte d´ufficio dal Garante, oltre che per impulso degli interessati, mediante gli strumenti della "segnalazione" e del "reclamo" inviati dagli interessati ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera d), della medesima legge.

PER QUESTI MOTIVI:

a) il Garante dichiara inammissibile il ricorso;

b) avvalendosi dell´autonomo potere conferitogli dalla legge n. 675/1996 instaura un distinto procedimento, per la valutazione di quanto prospettato dai ricorrenti, anche in relazione a quanto previsto dall´art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675, e pertanto invita il Comune a far pervenire al Garante, entro il ..., ogni utile elemento di valutazione in ordine al trattamento di dati personali connesso alla distribuzione del questionario rivolto "agli utenti degli asili nido della città di .... " , con particolare riferimento agli obblighi normativi posti a fondamento dell´iniziativa, all´adempimento degli obblighi di informativa nei confronti dei soggetti interessati, alle modalità di trattamento e conservazione dei dati e alle misure di sicurezza adottate.

Roma, 7 giugno 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli