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Trattamento dei dati personali - Trattamento di dati relativi agli iscritti a partiti politici - 15 ottobre 1998 [42324]

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 [doc. web n. 42324]

Trattamento dei dati personali - Trattamento di dati relativi agli iscritti a partiti politici - 15 ottobre 1998

I partiti politici possono trattare dati personali relativi ad iscritti e simpatizzanti solo in presenza del consenso scritto degli interessati e dell´autorizzazione del Garante (autorizzazione n. 3/98 pubblicata in fondo a questo bollettino).

Roma, 15 ottobre 1998

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
Via del Corso 184 - Roma

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-17729 presentata dall´on. CICU

Codesta Presidenza ha chiesto elementi di risposta in ordine all´interrogazione parlamentare presentata dall´on.le Cicu, concernente la lettera con cui il Partito Democratico della Sinistra avrebbe segnalato ad iscritti e simpatizzanti la possibilità di acquisto di articoli per la sicurezza della casa e di ausili sanitari prodotti da un´azienda privata.

Al riguardo, si osserva che la predetta lettera sembra essere stata inviata direttamente dal partito e che non viene in questione, quindi, una cessione a privati dei dati personali relativi ai destinatari.

Deve poi precisarsi che un parere articolato potrebbe essere formulato solo in presenza di adeguate informazioni che al momento non sono disponibili.

Non è infatti chiaro se lo statuto del partito preveda la facoltà di comunicare agli iscritti iniziative, benefici od opportunità di loro interesse e che riguardano finalità diverse da quelle perseguite più direttamente dal partito stesso.

Va però osservato che in mancanza di una disposizione statutaria che preveda tale ipotesi (oppure di un consenso degli interessati altrimenti manifestato), il trattamento dei dati non risulterebbe conforme alla legge n. 675/1996.

Va infatti ricordato che i partiti politici possono trattare dati personali relativi ad iscritti e simpatizzanti (dati che hanno natura sensibile ai sensi dell´art. 22 della legge n. 675) solo in presenza del consenso scritto degli interessati e dell´autorizzazione del Garante (già rilasciata lo scorso anno con il provvedimento generale n. 3/1997, ora reiterato con l´autorizzazione generale n. 3/1998). Il consenso deve essere ovviamente manifestato anche dai sostenitori o sottoscrittori non iscritti al partito.

L´autorizzazione n. 3/1998 considera in generale legittime attività come quelle oggetto dell´interrogazione purchè siano in qualche modo riconducibili alle previsioni statutarie, alle quali la dichiarazione di consenso può essere collegata con formule anche snelle come quella suggerita dal Garante (v. comunicato stampa n. 7 del 16 ottobre 1997).

Va infine precisato che l´interessato conserva il diritto di comunicare al partito la propria opposizione al trattamento di dati per finalità pubblicitarie relative a prodotti, benché previste statutariamente.

IL PRESIDENTE