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Newsletter 4 - 10 marzo 2002

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Newsletter 4 - 10 marzo 2002

 

  • No alla voce "pignoramento " sul cedolino dello stipendio
  • I Garanti europei negli Usa 

 

No alla voce ´pignoramento´ sul cedolino dello stipendio

No alla dicitura "pignoramento" sul cedolino dello stipendio. Deve essere sostituita da altre formule (ad es. "altre trattenute") o da codici identificativi che rendano ugualmente comprensibile la voce, ma non consentano a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti relativi alla sfera privata del lavoratore. Sul cedolino, inoltre, vanno riportate solo le notizie indispensabili a documentare al dipendente le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute per consentire una verifica agevole dell’esatta corresponsione della retribuzione. Occorre, quindi, omettere, ad esempio, la specifica causale del pignoramento oppure, come in altri casi, l’indicazione del sindacato al quale il lavoratore iscritto versa la ritenuta sindacale

principi sono stati affermati dal Garante che ha accolto, in parte, il ricorso di un dipendente pubblico, il quale lamentava di non aver avuto riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati rivolta all’ente presso il quale lavora. L’interessato aveva chiesto di prendere visione degli atti e dei documenti inseriti nel proprio fascicolo personale e di cancellare dai cedolini dello stipendio la dicitura "pignoramento", che attualmente descrive nel dettaglio due detrazioni operate sullo stipendio, riferite una ad un assegno alimentare ed un’altra ad una garanzia prestata a favore dell’ex coniuge.

L’ente, invitato dal Garante a fornire chiarimenti, si era dichiarato disponibile a far visionare al lavoratore gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo presso la segreteria del personale di sede. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di cancellare la voce "pignoramento" dal cedolino, l’amministrazione aveva sostenuto di non poter provvedere, poiché, a suo parere, ciò avrebbe contrastato con il dovere di indicare con chiarezza le voci positive e negative su un cedolino. Nel caso specifico, poi, la richiesta dell’interessato riguardava un provvedimento di carattere giudiziario che obbligava l’ente ad indicare con chiarezza la trattenuta effettuata.

Considerata la disponibilità del datore di lavoro, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul primo punto del ricorso, precisando che l’interessato potrà eventualmente estrarre copia dei dati personali che lo riguardano, anche attraverso una persona delegata, o facendosi assistere da una persona di fiducia (art. 17 d.P.R. n. 501/1998).

Sulla seconda questione, relativa alla cancellazione della dicitura, invece, il Garante ha ritenuto che, l’istanza del ricorrente sia in parte fondata.

Il cedolino dello stipendio infatti, può essere esibito sia in circostanze nelle quali interessa appurare solo il livello stipendiale, sia in altri casi nei quali è necessario siano specificate le causali delle varie voci, per identificare la porzione di retribuzione "disponibile" (ad es. in caso di richiesta di un finanziamento, "cessioni del quinto" etc.).

In queste ultime ipotesi, la necessità individuare la predetta parte di retribuzione non deve rivelare delicati aspetti relativi a rapporti familiari o a provvedimenti giudiziari. Le finalità di documentazione e di trasparenza infatti, possono essere perseguite nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, attraverso l’utilizzo di diciture meno dettagliate, che rendano ugualmente comprensibile la voce, oppure attraverso dei codici identificativi. Tali cautele evitano, nel caso sia necessario esibire o produrre il cedolino , che divengano conoscibili a terzi aspetti della vita privata del lavoratore oppure notizie eccedenti la finalità perseguita con il cedolino.

L’ente dovrà, quindi, provvedere a modificare la dicitura "pignoramento" utilizzando una diversa dizione o un codice, oppure adottando un’altra espressione che renda individuabile la ritenuta senza descriverla.

 

I Garanti europei negli Usa

Una delegazione formata da rappresentanti delle autorità di protezione dati europee, guidata dal professor Stefano Rodotà, inizia oggi una visita ufficiale di due giorni negli Stati Uniti. La visita, programmata da tempo, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra USA ed Europa anche alla luce dell’accordo di Safe Harbour ("porto sicuro"), raggiunto nel 2000, e di raccogliere informazioni e spunti per l’attività futura del Gruppo che riunisce tutte le autorità per la protezione dei dati personali nell’UE ed è presieduto dallo stesso Rodotà. Della delegazione italiana fanno parte anche il componente dell’Autorità, Mauro Paissan, e il segretario generale, Giovanni Buttarelli.

Nei due giorni a Washington, la delegazione europea avrà una fitta serie di incontri con rappresentanti dell’Amministrazione Bush, delle imprese e di vari organismi indipendenti che si occupano di tutela della privacy. Al centro dei colloqui, in particolare, il funzionamento degli accordi stipulati allo scopo di garantire una adeguata tutela della privacy ai dati trasferiti oltreoceano, i rapporti tra sicurezza e privacy dopo l’11 settembre, la protezione dei dati sanitari.

Sono previsti incontri con i rappresentanti del Department of Commerce, con il vice-ministro per il commercio internazionale, Grant D. Aldonas, con i membri della Federal Trade Commission, con le imprese multinazionali che hanno aderito sinora al meccanismo del Safe Harbour (fra cui HP, Intel, Procter and Gamble, Eastman Kodak, BMW, Compaq) e con numerose associazioni non governative (fra le quali, Epic, Privacy International, il Centre for Democracy and Technology) che negli USA che si occupano da anni di tutela della privacy.

I Garanti incontreranno anche i rappresentanti dell’Ufficio per i diritti civili presso il Ministero della salute americano, con i quali esamineranno le novità ed i problemi legati alla recente approvazione di un regolamento di attuazione (aprile 2001) della legge sulle polizze sanitarie e la gestione dei dati sanitari, l’Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996. La legge riguarda anche tutti i soggetti che svolgono transazioni finanziarie ed amministrative per via elettronica o telematica.