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Parere sullo schema di d.P.C.M. in materia di censimento della popolazione e delle abitazioni e di Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane - 15 ottobre 2015 [4481301]

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[doc. web n. 4481301]

Parere sullo schema di d.P.C.M. in materia di censimento della popolazione e delle abitazioni e di Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane - 15 ottobre 2015

Registro dei provvedimenti
n. 536 del 15 ottobre 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l´art. 154, comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Con nota del Capo ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di d.P.C.M. in materia di censimento della popolazione e delle abitazioni e di Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU).

Il predetto schema è adottato in attuazione dell´articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale con decreto devono essere disciplinati: i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all´articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuato dall´Istat con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei; i contenuti dell´Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni, le modalità di accesso all´ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l´interoperabilità dell´Archivio con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale.

Il medesimo articolo 3, al comma 2 stabilisce altresì che per la realizzazione dell´ANNCSU, l´Istat può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati.

RILEVATO

3. Lo schema in esame – composto da 12 articoli - tiene parzialmente conto di alcune questioni affrontate nell´ambito di incontri di lavoro preliminari tenutisi presso l´Ufficio del Garante con rappresentanti dell´Istat e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, lo schema, oltre a disciplinare il funzionamento dell´ANCCSU, introduce aspetti relativi al nuovo censimento della popolazione residente da effettuarsi con cadenza annuale (cd. Censimento permanente) che presentano rilevanti profili di criticità.

In proposito il Garante osserva quanto segue.

RITENUTO

4. Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane.

Con riferimento alle disposizioni concernenti l´istituzione e il funzionamento dell´ANCCSU, il suo contenuto, la disciplina degli accessi e i servizi resi disponibili, non essendo prevista la raccolta di dati personali per la realizzazione di tale archivio, il Garante non ha, per quanto di competenza, specifici rilievi da formulare sugli articoli in questione (artt. 3-11 dello schema).

Nondimeno, poiché le interconnessioni dell´Archivio con altre banche dati previste dallo schema di decreto (artt. 8 e ss.), possono comportare trattamenti di dati personali, per le possibili implicazioni che ne possono derivare sul piano della protezione dei dati si ritiene necessario prevedere espressamente, nell´articolo 11, che sul provvedimento interdirigenziale dell´Istat e dell´Agenzia delle entrate, ivi previsto per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di accesso ai servizi dell´ANNCSU, sia acquisito anche il parere del Garante.

5. Censimento permanente.

Con riferimento alle disposizioni concernenti il censimento permanente, invece, occorre ribadire quanto già segnalato dall´Ufficio alle Amministrazioni nel corso degli incontri di lavoro, circa l´inidoneità dello schema in esame a disciplinare le modalità e l´organizzazione del censimento permanente poiché, ai sensi di legge (cfr. art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 citato), con il d.P.C.M. in esame devono esserne stabiliti unicamente i tempi di realizzazione.

Diversamente, gli articoli 1, commi 2 e 3, e 12, commi 2 e 3, dello schema intervengono a disciplinarne fonti, modalità di realizzazione, flussi di dati che invece necessitano di un corretto inquadramento giuridico, ponendosi in tal modo anche in contrasto con la normativa vigente, come di seguito illustrato (cfr., in particolare, infra, lett. c) e d)).

Più precisamente:

a) l´articolo 1, comma 2, oltre a stabilire la tempistica di un primo ciclo di indagini campionarie per il 2021, introduce una nuova modalità di realizzazione del censimento permanente, prevedendo, in carenza di potere, l´integrazione di "fonti diverse relative a individui, famiglie, abitazioni ed edifici con i risultati di indagini campionarie, volte a valutare gli errori di copertura dell´anagrafe e a soddisfare le esigenze informative statistiche" ("combinazione di censimenti basati sui registri e indagini per campione", ai sensi dell´articolo 4, comma 1, lett. d) del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008). La raccolta di dati personali da parte dell´Istat con obbligo di risposta – effettuata sia da fonti amministrative (registri) presso enti pubblici, che presso gli interessati – può avvenire soltanto se prevista dal Programma statistico nazionale-PSN (artt. 6-bis, 7, 13 e 15 del d.lgs. n. 322/1989 e art. 4-bis del Codice deontologico per i trattamenti di dati personali a scopi statistici) ovvero da norme di legge o regolamento (art. 19, comma 2, del Codice). Al riguardo, occorre, peraltro, osservare che, con riferimento al precedente 15° censimento generale della popolazione, la corrispondente previsione era contenuta in un atto avente forza di legge che rinviava ad un successivo Piano generale di censimento da adottarsi a cura dell´Istat per la definizione degli "gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all´ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria" (art. 50 d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

b) analoghe osservazioni possono, quindi, formularsi per l´articolo 1, comma 3, in base al quale è previsto che l´Istat detti disposizioni specifiche agli organismi di rilevazione per la disciplina delle operazioni di sperimentazione del censimento permanente attraverso atti di pianificazione tecnico-organizzativa;

c) l´articolo 12, comma 2, prevedendo che "i soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale e gli organismi di rilevazione possono richiedere all´Istat i dati relativi alle attività preparatorie e al censimento permanente di cui ai commi 1 e 2 dell´art. 1, svolti secondo la metodologia ivi prevista", introduce nuovi flussi di dati non "definitivi" e quindi protetti dal segreto statistico verso soggetti facenti parte del SISTAN e, addirittura, verso non meglio qualificati organismi di rilevazione, in assenza di qualsiasi garanzia per gli interessati. Anche in relazione a tali aspetti, si evidenzia che per il precedente censimento la norma, avente forza di legge e come tale idonea a legittimare tali flussi, era maggiormente restrittiva e analitica. Infatti essa (art. 50, comma 2, lett. c), cit.) prevedeva che il richiamato Piano generale potesse disciplinare: "la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all´ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici";

d) infine, il comma 3 dell´articolo 12 deroga ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 322/1989 e dal predetto codice di deontologia, abbassando la soglia di diffusione dei dati risultanti dal censimento permanente, anche con frequenza inferiore alle tre unità. Analogamente a quanto sopra rilevato, una tale disposizione può essere contenuta unicamente in un atto normativo idoneo (in questo caso norma di legge o Psn), come peraltro avvenuto in passato con il citato articolo 50 secondo il quale il menzionato Piano generale di censimento poteva prevedere "le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all´articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" (ibidem).

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la disciplina del censimento permanente devono essere espunte dallo schema di decreto, in conformità ai rilievi sopra formulati, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, - limitatamente alla parte in cui dispone l´integrazione di "fonti diverse relative a individui, famiglie, abitazioni ed edifici con i risultati di indagini campionarie, volte a valutare gli errori di copertura dell´anagrafe e a soddisfare le esigenze informative statistiche"- e comma 3, e 12, commi 2 e 3.

Si richiama, infine, l´attenzione delle Amministrazioni competenti sulla circostanza che, come per il passato, alcuni aspetti del censimento potrebbero trovare disciplina in un atto avente forza di legge che, anche attraverso il rinvio a successi atti amministrativi o in parte al Psn, ne stabilisca le modalità di realizzazione.

6. Trattamento di dati per finalità statistiche e censimento.

Cionondimeno, sotto altro profilo, deve darsi evidenza del fatto che la versione dello schema in esame è stata, in parte, modificata secondo alcune delle indicazioni fornite nel corso dei predetti incontri, volte ad assicurare, in particolare, il rispetto dell´articolo 105 del Codice che, in attuazione dei principi internazionali e comunitari al riguardo, prevede che i dati raccolti per fini statistici non possano essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti nei confronti dell´interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

Alla luce di chiarimenti forniti, sono stati pertanto espunti dal testo alcuni riferimenti che sottendevano l´uso di dati statistici (raccolti dall´Istat per finalità statistiche da numerose fonti amministrative ed elaborati con tecniche di linkage e di georeferenziazione relativi all´intera popolazione residente) per la finalità amministrativa di revisione delle anagrafi della popolazione residente (cfr.: art. 12, comma 2, della prima bozza).

Al riguardo, al fine di assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, il Garante ribadisce anche in questa sede quanto già condiviso dai rappresentanti dell´Istat e della Presidenza del Consiglio, precisando che, se i dati raccolti per scopi di altra natura possono sempre essere trattati per finalità statistiche, al contrario, i dati trattati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altre finalità, né comportare ricadute personalizzate sugli interessati.

Le precedenti modalità di revisione delle anagrafi post-censuaria previste nel regolamento anagrafico (d.p.r. 223/1989) e la cancellazione dall´anagrafe per irreperibilità in occasione di censimento risultavano, infatti, compatibili con l´ordinamento vigente in quanto il cittadino era direttamente coinvolto nella raccolta dei dati (raccolta presso l´interessato, che doveva compilare il modello censuario - anche on line - entro un termine prestabilito) che, come correttamente specificato nelle informative predisposte dall´Istat, avveniva presso l´interessato già ab initio per due diverse finalità (amministrativa e statistica).

Al fine di rispettare i principi sopra richiamati, i dati personali trattati nell´ambito del nuovo censimento con cadenza annuale, realizzato secondo modalità ancora in corso di definizione, ma del tutto diverse da quelle in uso nei precedenti censimenti generali della popolazione e che si caratterizzerà per l´utilizzo combinato di fonti amministrative e indagini campionarie, non potranno, invece, essere utilizzati per la finalità di revisione di basi dati amministrative, quale l´anagrafe della popolazione residente, comportando rilevanti conseguenze sui diritti e sulla vita privata degli interessati.

IL GARANTE

esprime parere nei termini di cui in motivazione sullo schema di d.P.C.M. in materia di censimento della popolazione e delle abitazioni e di Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, con le seguenti condizioni:

a) in ragione delle osservazioni svolte al punto 5, in particolare in tema di livello delle fonti, siano espunti dallo schema l´articolo 1, comma 2 - limitatamente alla parte in cui dispone l´integrazione di "fonti diverse relative a individui, famiglie, abitazioni ed edifici con i risultati di indagini campionarie, volte a valutare gli errori di copertura dell´anagrafe e a soddisfare le esigenze informative statistiche"- e comma 3 (punto 5, lett. a) e b) ) e l´articolo 12, commi 2 e 3 (punto 5, lett. c) e d) );

b) all´articolo 11 sia previsto espressamente il parere del Garante per la protezione dei dati personali sul provvedimento interdirigenziale ivi previsto (punto 4).

Roma, 15 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Iannini

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
4481301
Data
15/10/15

Tipologie

Parere del Garante