g-docweb-display Portlet

Intercettazioni e pubblicazione del loro contenuto. Una giornalista ricorre al garante per tutelare la sua vita privata - 13 aprile 2002

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Intercettazioni e pubblicazione del loro contenuto. Una giornalista ricorre al garante per tutelare la sua vita privata

Il segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente le trascrizioni di intercettazioni penali e, se ne pubblica il contenuto, deve verificare se ciò è lecito e se non vengono lesi i diritti degli interessati, a maggior ragione se riguardanti la loro vita privata.

Il principio è stato ribadito dall’Autorità Garante che è tornata sul delicato e complesso tema dei rapporti tra uffici di polizia e giudiziari con gli organi di stampa, intervenendo proprio a tutela della riservatezza di un giornalista. E’ il primo caso in cui il Garante è chiamato da un giornalista ad intervenire sulla pubblicazione di notizie sul suo conto rese note da altri giornalisti, ritenute offensive della sua dignità personale.

Una redattrice di un quotidiano nazionale si era rivolta al Garante lamentando una violazione della legge sulla privacy prendendo spunto dalla pubblicazione di alcuni articoli riguardanti un’indagine giudiziaria in cui la stessa era coinvolta. In particolare, negli articoli pubblicati, si affermava che, da alcune intercettazioni telefoniche disposte dall’autorità giudiziaria su sue utenze, sarebbero emersi alcuni aspetti relativi alla sua vita privata. La giornalista aveva anche paventato il rischio di una ulteriore illecita diffusione, da parte degli organi di stampa, di informazioni relative alla sua vita privata.

Nell’esaminare il caso, l’Autorità ha ricordato che la raccolta e la diffusione di informazioni tratte da intercettazioni telefoniche o da videoregistrazioni di carattere preventivo oppure effettuate nel corso di procedimenti penali, sono regolate da norme specifiche del codice penale e di procedura penale che individuano i casi nei quali gli atti sono, anche temporaneamente, coperti da segreto. Varie norme sanzionano, poi, anche nel codice penale la pubblicazione, anche per riassunto, di atti o documenti di indagine o di un procedimento penale, dei quali sia vietata per legge la pubblicazione. Per quanto riguarda, poi, l’attività di intercettazione preventiva, oltre ad esservi limiti alla utilizzabilità delle intercettazioni, sono previste sanzioni penali anche in caso di rivelazione della notizia della loro esistenza. I dati personali trattati dagli organi di polizia o presso uffici giudiziari devono essere, in ogni caso, raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, anche per evitare un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per scopi non conformi a quelli per i quali sono stati raccolti.

E’ in base a questo quadro normativo che i giornalisti sono tenuti a verificare la liceità nell’acquisizione e nell’utilizzazione dei documenti relativi alle intercettazioni.

A prescindere, poi, dalla eventuale violazione del segreto (circostanza che, nel caso di specie, è oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria), l’Autorità ha sottolineato come vadano comunque pienamente rispettati la dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nelle inchieste giudiziarie. Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico - come potrebbe essere la vicenda in questione - il giornalista, nel diffondere notizie ed informazioni personali, è tenuto a rispettare il principio dell’essenzialità dell’informazione: principio che impone di vagliare attentamente le notizie acquisite e la liceità della loro raccolta, evitando in ogni caso di diffondere le informazioni attinenti a comportamenti strettamente personali non direttamente collegati alla inchiesta giudiziaria.

L’Autorità ha pertanto segnalato agli organi di informazione di rispettare gli obblighi richiamati anche riguardo all’eventuale ulteriore diffusione delle informazioni e ha inviato il provvedimento al Consiglio nazionale dei giornalisti e agli Ordini regionali competenti, oltre che all’ufficio giudiziario che ha già avviato accertamenti.


Roma, 13 aprile 2002