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Misure minime di sicurezza: superfluo l'invio di comunicazioni al Garante - 30 maggio 2000

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Misure minime di sicurezza: superfluo l´invio di comunicazioni al Garante

E´ superfluo l´invio al Garante per la protezione dei dati personali di ogni comunicazione relativa agli adempimenti previsti dal regolamento n. 318/99 sulle misure minime di sicurezza, entrato in vigore dal 29 marzo scorso.

E´ quanto chiarisce l´Autorità in un provvedimento adottato in relazione alla trasmissione al Garante, da parte di numerosi soggetti pubblici e privati, di comunicazioni di vario tenore sulle iniziative da essi intraprese per adeguare archivi e banche dati alle misure volte a garantire la sicurezza ed a prevenire la distruzione, la dispersione o l´uso illecito dei dati personali in essi contenute.

L´Autorità sottolinea, infatti, che nei confronti dei soggetti interessati non sussiste alcun obbligo di comunicare al Garante le determinazioni eventualmente adottate in attuazione del regolamento, e tanto meno ciò può discendere da un disegno di legge, attualmente in discussione in Parlamento e approvato in prima lettura dal Senato, che introduce un termine di adeguamento più ampio alle nuove norme.

Nel provvedimento, che sarà trasmesso anche ai soggetti che hanno inviato al Garante in queste settimane note e documentazioni sull´adozione delle misure minime di sicurezza, viene inoltre precisato che gli atti previsti dal regolamento, come il documento programmatico sulla sicurezza o la designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento, devono essere esibiti all´Autorità solo a seguito di una eventuale e specifica richiesta in sede di ispezione o di controllo.

Tali indicazioni si aggiungono a quelle già fornite dal Garante nelle decisioni adottate il 29 febbraio scorso (e disponibili sul sito ufficiale dell´Autorità all´indirizzo www.garanteprivacy.it) per richiamare l´attenzione dei soggetti obbligati sulle misure minime di sicurezza e per chiarire che l´adozione di tali misure non comporta la necessità per i titolari dei trattamenti di dati di modificare le notificazioni a suo tempo presentate al Garante.

L´Autorità si è comunque riservata di tornare a breve sulla materia, una volta che il Parlamento abbia deliberato sul disegno di legge in discussione, con un provvedimento che conterrà ulteriori suggerimenti volti a favorire una piena e corretta attuazione del regolamento n. 318/99.

Roma, 30 maggio 2000

Scheda

Doc-Web
46925
Data
30/05/00

Argomenti


Tipologie

Comunicato stampa

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