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Matrimoni e diritto di cronaca - 9 marzo 2000

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Matrimoni e diritto di cronaca

I media possono pubblicare notizie riguardanti gli annunci di matrimonio anche senza il consenso degli interessati, ma i nominativi dei futuri sposi devono essere tratti dalle pubblicazioni affisse nell´albo pretorio. E´ invece illegittima la prassi di dare diretta comunicazione o diffusione continuativa di queste informazioni agli organi di stampa da parte degli uffici di stato civile.

E´ quanto viene ribadito da un provvedimento con cui il Garante ha respinto il ricorso presentato da due giovani che si erano rivolti all´Autorità per denunciare la presunta violazione della disciplina sulla tutela della riservatezza da parte di un quotidiano locale che aveva riportato, contro la loro volontà, la notizia del matrimonio traendola dalle pubblicazioni affisse in comune.

Il Garante ha, infatti, ricordato che la diffusione dei dati contenuti negli annunci matrimoniali affissi all´albo pretorio è lecita e conforme alle disposizioni in materia di privacy poiché risponde a un obbligo di legge volto a rendere nota la volontà dei nubendi e a consentire eventuali opposizioni da parte degli interessati. Le pubblicazioni contengono informazioni che possono essere visionate da chiunque e che sono suscettibili di essere trattate a fini giornalistici anche senza il consenso degli interessati purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e dei principi fissati dal codice deontologico.

E´, invece, da considerarsi illegittima la prassi seguita dagli uffici comunali di fornire direttamente a terzi dati o elenchi dello stato civile con modalità diverse da quelle espressamente previste dalle leggi o dai regolamenti. La normativa in materia di registri dello stato civile e di atti anagrafici non consentiva, infatti, già prima dell´entrata in vigore della legge sulla privacy la possibilità di trasmettere le liste delle pubblicazioni matrimoniali agli organi di informazione.

Per quanto riguarda tali pubblicazioni valgono, pertanto, gli stessi principi già stabiliti dal Garante in precedenti provvedimenti relativi al divieto di comunicare ai media i nominativi dei nati e dei deceduti.

Roma, 9 marzo 2000