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Troppe violazioni in tagliandi, tessere e schede di partecipazione a concorsi a premi. L'Autorità Garante detta le regole e avvia procedimenti - 2...

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Troppe violazioni in tagliandi, tessere e schede di partecipazione a concorsi a premi. L´Autorità Garante detta le regole e avvia procedimenti

Tagliandi e coupon offerti da negozi e supermercati, benzinai e società di servizi, depliant, lettere e annunci pubblicitari per partecipare a lotterie, estrazioni di premi e offerte di regali, schede per abbonamenti a riviste e periodici, questionari per ricerche di mercato o collegati a tessere per clienti affezionati, ma anche lettere di adesione ad associazioni e annunci di offerte di lavoro sui giornali non rispettano, nella maggioranza dei casi, la privacy dei cittadini e dei consumatori. Infatti, diversi di questi moduli, nel richiedere dati anagrafici o altri tipi di informazioni personali, eludono o contraddicono troppo spesso la legge sulla protezione dei dati personali.

Lo ha affermato l´Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha deciso di avviare alcuni procedimenti per comminare sanzioni amministrative per violazione della legge n.675 del 1996 e si è anche riservata, nei casi più gravi, di informare l´autorità giudiziaria di eventuali violazioni penali da parte delle aziende e degli organismi che trattano dati senza aver acquisito il necessario consenso degli interessati. Verranno effettuate, inoltre, dall´Ufficio verifiche caso per caso, anche ai fini di eventuali provvedimenti di blocco o divieto del trattamento dei dati.

L´intero settore della promozione era da tempo sotto monitoraggio da parte dell´Autorità, la quale, anche su segnalazione di molti cittadini, ha esaminato un notevole numero di esemplari di contrassegni, tagliandi, cartoline, schede e moduli relativi ad iniziative commerciali o promozionali di prodotti o servizi, con i quali si chiede agli interessati di fornire alcuni dati anagrafici, recapiti telefonici e telematici, informazioni sull´attività svolta, sul nucleo familiare o su gusti e preferenze.

E poiché il fenomeno ha assunto dimensioni significative, il Garante ha effettuato un esame complessivo, esprimendo rilievi e fornendo alcuni suggerimenti, in modo da consentire alle aziende di rispettare meglio, nei singoli casi, gli obblighi di trasparenza, lealtà e correttezza che la legge sulla privacy prevede.

Il primo rilievo fondamentale dell´Autorità è quello relativo alla mancanza di informazione nei confronti dei clienti. Ogni organismo che raccoglie dati deve anzitutto informare in modo adeguato gli interessati, così da consentire loro di conoscere con precisione lo scopo per il quale i dati vengono utilizzati e poter, quindi, acconsentire al loro uso, ove ciò sia necessario, in piena consapevolezza.

Sebbene fin dall´inizio della propria attività l´Autorità abbia fornito a più riprese precise indicazioni a coloro che raccolgono dati a fini pubblici e privati, un numero cospicuo dei modelli in circolazione non risponde ai requisiti previsti dalla legge sulla protezione dei dati. In particolare, per quanto riguarda l´informativa da fornire ai cittadini e l´acquisizione del consenso da parte degli interessati. I modelli, infatti, sono spesso privi di un´adeguata informativa ai clienti, presentano vistosi errori e carenze, non prevedono il consenso degli interessati quando questo è obbligatorio oppure lo richiedono con formule lacunose o senza prevedere una manifestazione di volontà espressa in positivo.

Il Garante ha, pertanto, indicato gli obblighi minimi da rispettare suggerendo, anche soluzioni operative per favorire una maggiore uniformità nell´adozione di schemi e modelli da parte delle aziende.

Informativa ai cittadini

I coupon sono spesso privi di qualsiasi informativa dalla quale l´interessato possa ricavare indicazione sui diritti a tutela della privacy o sono incompleti nel riportare i riferimenti obbligatori per legge. Ciò può essere verificato, in particolare, dall´esame di alcune cartoline con affrancatura a carico del destinatario, inserite in annunci pubblicitari apparsi su quotidiani e periodici, nonché su materiali inviati per corrispondenza o consegnati a domicilio, con i quali è possibile ricevere, (indicando alcuni dati) prodotti, offerte e servizi, o informazioni dettagliate al riguardo.

L´Autorità ha chiarito che l´azienda ha l´obbligo di:

  • informare in ogni caso gli interessati, in maniera chiara e sintetica
  • fornire prima l´informativa anziché contattare successivamente l´interessato, dopo aver ricevuto i dati e l´eventuale consenso
  • specificare gli scopi per i quali i dati sono raccolti ed utilizzati e se i dati richiesti sono obbligatori o facoltativi
  • chiarire se i dati verranno anche ceduti a terzi e, in questo caso, indicare le categorie dei destinatari
  • recare il richiamo all´esercizio dei diritti previsti per gli interessati dall´art.13 della legge sulla privacy (accesso ai dati, rettificazione, cancellazione ecc.), e fornire l´indicazione dei riferimenti nonché dei recapiti telefonici dell´ufficio o del servizio presso cui esercitare tali diritti.

Consenso da parte degli interessati

Spesso, nei casi in cui è indispensabile, agli interessati non viene richiesto il consenso per la raccolta e l´utilizzazione dei dati, tanto che queste raccolte di dati risultano illecite e possono anche integrare gli estremi di un reato. In altri casi, invece, la formula di consenso non è conforme alla legge n.675, in quanto spesso risulta:

  • non supportata da un´idonea informativa che consenta la manifestazione libera e consapevole del consenso
  • espressa o documentata in forma negativa, come mera possibilità di esprimere un dissenso o di barrare una casella per la rinuncia o l´opposizione ad ulteriori contatti o comunicazioni commerciali
  • superflua per una prestazione che non richiede consenso (come, ad esempio, l´invio di un regalo) o, invece, non prevista per una serie di finalità per le quali è obbligatoria (uso da parte di terzi).

Offerte di lavoro sui giornali

Le indicazioni fornite dall´Autorità per l´ampia casistica di coupon con finalità promozionali valgono anche per le offerte di lavoro riportate su quotidiani e periodici. Anche in questo settore, il Garante ha riscontrato analoghi casi di assenza di idonee informative e richieste di consenso.

Infatti, viene chiesto spesso ai candidati interessati a partecipare ad una selezione di personale, di inviare un curriculum, la cui ricezione comporta una raccolta di dati, come avviene per i coupon.

E´ quindi necessario che anche le offerte di lavoro rechino la prevista informativa (che, peraltro, potrebbe essere fornita agevolmente attraverso i bandi o i capitolati che contengono i requisiti richiesti per l´assunzione). La mancanza di tali informative, rende non valide le dichiarazioni di consenso che sono spesso richieste per l´utilizzazione dei curricula.

Il Garante ha, di conseguenza, richiamato l´attenzione di tutti gli operatori interessati al rispetto dei principi stabiliti facendo presente che il trattamento di dati raccolti in contrasto con tali principi è illecito.

Ha annunciato, inoltre, che avvierà altri accertamenti su ulteriori casi, analoghi alle tipologie in questione, per assicurare il rispetto delle norme sulla privacy. In particolare, saranno oggetto di specifici provvedimenti alcuni casi segnalati all´Autorità, riguardanti questionari di indagine sui consumi o il rilascio di tessere per clienti affezionati, la cosiddetta "fidelizzazione".

Roma, 24 gennaio 2000