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Telefonate con spot: decisione su GratisTel - 13 novembre 1999

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Telefonate con spot: decisione su GratisTel

Il collegio del Garante per la protezione dei dati personali ha concluso gli accertamenti avviati d´ufficio nel febbraio scorso riguardo alle modalità del servizio GratisTel e ai relativi trattamenti dei dati, segnalando alla società GratisT Italia le modifiche necessarie per poter avviare e svolgere il servizio in piena conformità alle garanzie richieste dalla normativa sulla protezione dei dati personali (legge n.675 del 1996) e anche dalla legislazione sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni (decreto legislativo n.171 del 1998).

Il provvedimento adottato dall´Autorità è volto, da una parte, a tutelare pienamente i diritti dei cittadini che si accingono a sottoscrivere questo tipo di contratti, che in cambio di prestazioni gratuite prevedono la cessione di dati personali, i quali costituiscono un bene primario nella società dell´informazione; dall´altra, a garantire pieno rispetto dei diritti delle persone che ricevono le chiamate destinate ad essere interrotte da spot pubblicitari.

Dalla ricostruzione delle modalità di attivazione e funzionamento del servizio, è innanzitutto emersa la necessità di una maggiore attenzione nei riguardi della raccolta e del successivo trattamento dei dati del sottoscrittore, con particolare riferimento alla chiarezza dell´informativa e alla specificità del consenso.

Il Garante ha, infatti, evidenziato che il modulo di adesione predisposto dalla GratisTel deve essere perfezionato sotto diversi profili. Le clausole presenti nel modulo devono:

a) indicare se il conferimento di alcuni dati è obbligatorio o facoltativo;
b) eliminare la richiesta di alcune informazioni non essenziali, come il codice fiscale;
c) specificare che l´assenso a ricevere al proprio domicilio materiale pubblicitario, manifestato dal sottoscrittore durante l´ascolto di uno spot (ad esempio con la pressione di un tasto dell´apparecchio telefonico) è espresso in favore della sola società di cui è trasmesso lo spot;
d) individuare, riguardo alla cessione dei dati a scopi pubblicitari nei confronti di altre società non direttamente collegate al circuito Gratis Tel, le categorie delle società destinatarie.

La GratisT Italia dovrà modificare i moduli del contratto dandone riscontro al Garante prima dell´attivazione del servizio e comunicare ai sottoscrittori che hanno già aderito al servizio le clausole modificate, anche al fine di ottenere nuovamente il consenso dei sottoscrittori alla cessione dei loro dati a società terze.

Anche per quanto riguarda gli abbonati ed utenti chiamati che ascoltano anch´essi messaggi pubblicitari, il servizio Gratis Tel è soggetto alla disciplina in materia di dati personali e di riservatezza nelle telecomunicazioni.

I dati relativi alle utenze chiamate sono, infatti, oggetto di trattamento da parte della società che li raccoglie. Pertanto, anche queste ultime devono essere informate e messe in grado di esprimere consapevolmente le proprie scelte in ordine all´utilizzazione dei loro dati a fini pubblicitari.

L´Autorità non ritiene ammissibile un meccanismo che trasferisca sui sottoscrittori l´obbligo di informare le persone chiamate, il cui onere spetta alla società fornitrice del servizio, la quale deve predisporre un messaggio chiaro per permettere al chiamato di non ricevere inconsapevolmente una chiamata con spot o di ascoltare messaggi pubblicitari senza un´informativa anche sintetica e l´espressione di un consenso.

La manifestazione di volontà da parte del chiamato potrebbe essere espressa anche esercitando, tramite l´apparecchio telefonico, un´opzione per l´instaurazione della chiamata o per l´inserimento dei messaggi pubblicitari, ma sempre sulla base di una preventiva idonea informativa.

Rimane, comunque, aperto il problema generale della libertà di comunicazione, che potrebbe essere limitata da un´ alternativa circoscritta all´accettazione della pubblicità o all´interruzione della telefonata.

A tale proposito il Garante ha trasmesso il provvedimento all´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; ciò anche perché quest´ultima valuti, per quanto di sua competenza, la natura del servizio offerto.

Roma, 13 novembre 1999