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Essenzialità dell'informazione e diritto di cronaca - 27 ottobre 1999

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Essenzialità dell´informazione e diritto di cronaca

Il Garante ha accolto il ricorso di una persona che aveva lamentato la violazione della sua privacy da parte di un quotidiano. In occasione di una vicenda giudiziaria relativa ad un proprio congiunto, il quotidiano aveva fatto riferimento alle condizioni di salute dell´interessato. Tale riferimento, pur senza l´indicazione di precisi dati identificativi, aveva consentito di individuare l´interessato in quanto lo stesso era stato indicato come "suocero" della persona citata con precisione nell´articolo. Il ricorrente aveva perciò chiesto al Garante di intervenire ordinando il blocco dei dati.

Nel corso dell´istruttoria, il quotidiano aveva sostenuto che con la pubblicazione dell´articolo in questione, era stato correttamente esercitato il diritto di cronaca nel rispetto della personalità altrui. Ad avviso del quotidiano erano stati, infatti, rispettati i requisiti di veridicità della notizia; interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia stessa; continenza della forma espositiva ed essenzialità dell´informazione.

Il Garante ha ritenuto fondato il ricorso perché la citazione della specifica patologia da cui era stato affetto il ricorrente è risultata eccedente rispetto all´esigenza di voler informare sulla vicenda in questione. Lo stesso scopo si sarebbe, infatti, potuto ottenere attraverso riferimenti più generici che nulla avrebbero tolto al valore della notizia (parlando, ad esempio, di "particolari condizioni di salute di un congiunto").

Il trattamento dei dati "sensibili" (salute, sessualità, origine etnica, convinzioni religiose, appartenenze politiche ecc.) richiede, tanto più nel caso che essi siano relativi a persone non direttamente coinvolte negli avvenimenti riferiti, l´adozione di alcune cautele. In particolare, riguardo alla pertinenza e non eccedenza dei dati e all´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico.

Queste cautele sono oggi definite in dettaglio nel codice di deontologia per l´attività giornalistica il quale specifica che il trattamento dei dati deve avvenire "evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti" (art.5) e che la pubblicazione di informazioni su persone malate, nell´ambito di precisi limiti, è consentita solo "se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica" (art.10).

I principi specificati nel codice erano, però, già previsti dalla legge sulla privacy ed è per questo motivo che, sebbene il codice non fosse applicabile ai fatti in questione perché questi si erano verificati prima della sua entrata in vigore, l´Autorità ha ordinato al quotidiano di astenersi dall´ulteriore utilizzazione dei dati relativi alle condizioni di salute dell´interessato, cancellandoli laddove essi siano registrati in forma diversa dalla conservazione dell´articolo in questione.

Roma, 27 ottobre 1999