g-docweb-display Portlet

Si possono integrare i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni - 05 luglio 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Si possono integrare i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni

Il cittadino che ha motivate ragioni per richiedere l´integrazione dei propri dati, deve vedere soddisfatto questo diritto. Il gestore della banca dati deve perciò corrispondere alla richiesta in base all´obbligo che la legge sulla privacy gli impone di trattare solo dati esatti, completi ed aggiornati.
Questo principio è stato affermato dal Garante nella decisione relativa ad un ricorso presentato da una persona che aveva chiesto l´intervento dell´Autorità affinché il Ministero della Difesa provvedesse alla "cancellazione o all´integrazione dei suoi dati personali contenuti nel foglio matricolare", con particolare riferimento ai dati sensibili riguardanti lo stato patologico che determinò a suo tempo il collocamento in congedo illimitato. L´interessato aveva rivolto al Ministero un´istanza con la quale aveva appunto richiesto che nel foglio matricolare si desse conto delle risultanze della perizia effettuata alcuni anni dopo dal Collegio medico legale della Direzione generale della sanità militare, dalla quale emergono risultanze diverse e più favorevoli rispetto a quelle rilevate anni prima dall´Ospedale militare.
Il Ministero non aveva soddisfatto la richiesta facendo notare che già sulla base delle leggi vigenti, l´ambito di comunicazione di questi dati, riguardanti le patologie riscontrate, è limitato. Infatti tali dati possono essere messi a disposizione soltanto dell´interessato e delle strutture sanitarie pubbliche.
Esaminando il caso, il Garante ha dichiarato il ricorso infondato per quanto attiene alla richiesta di cancellazione dei dati personali dell´interessato, ma fondato e meritevole di accoglimento per quanto concerne la richiesta di integrazione dei dati.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge sulla privacy stabilisce che la cancellazione dei dati personali può essere richiesta dall´interessato qualora i dati siano trattati in violazione di legge. Tutti i trattamenti dei dati personali comuni e sensibili, svolti dai vari organi dell´amministrazione della difesa nel caso specifico, sono invece avvenuti in attuazione delle disposizioni normative che disciplinano, in particolare, le cause inabilitanti al servizio militare. Si tratta, cioè, di trattamenti finalizzati all´adempimento da parte dell´amministrazione delle proprie finalità istituzionali. Il Garante non ha ravvisato quindi le condizioni per poter accogliere la domanda di cancellazione dei dati.
Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, l´art. 13 della legge sulla privacy prevede che l´interessato ha diritto ad ottenere "qualora vi abbia interesse, l´integrazione dei dati". Il Garante ha affermato che può esistere un legittimo interesse della persona ad ottenere che i dati riguardanti il proprio stato di salute (nel caso specifico quelli risultanti dal foglio matricolare) siano aggiornati e completi. E ciò per evitare che le strutture sanitarie pubbliche che sono legittimate alla conoscenza di tali dati vengano in possesso di informazioni inesatte, incomplete o, come nel caso in esame, non aggiornate in quanto riferite ad una situazione diagnosticata molti anni fa ed ora non più attuale. Deve, pertanto, considerarsi legittima la richiesta dell´interessato di ottenere l´integrazione del dato riguardante la sua salute psicofisica.
Va riconosciuta, in particolare, la possibilità all´interessato di far integrare la diagnosi a suo tempo effettuata dai medici dell´ospedale militare con le successive risultanze degli accertamenti effettuati presso il Collegio medico legale della Direzione generale della sanità. Tali accertamenti avevano, infatti, messo in luce un quadro clinico diverso da quello riscontrato anni prima e giustificano la richiesta di integrazione ed aggiornamento del dato. La necessità che tutti i dati personali e quindi anche dati particolarmente delicati come quelli riguardanti lo stato di salute siano esatti, aggiornati e completi è chiaramente affermata dall´art. 9 della legge n. 675 del 1996 e costituisce uno dei cardini della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale importante principio è stato recentemente ribadito, con specifico riferimento ai dati sensibili trattai da soggetti pubblici, dal recente decreto legislativo dell´11 maggio 1999, n. 135, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche verifichino "periodicamente l´esattezza e l´aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi".
Alla luce di queste motivazioni, il Garante ha ordinato al Ministero della difesa di aggiornare il foglio matricolare dell´interessato.

Roma, 5 luglio 1999