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Disinformazione sugli obblighi previsti dalla legge n. 675 - 23 febbraio 1998

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Disinformazione sugli obblighi previsti dalla legge n. 675

Per la varietà e la complessità delle questioni trattate, la legge sulla privacy si presta certamente ad interpretazioni che esaltano gli aspetti "di colore". Il Garante è però allarmato dal persistere di leggende metropolitane e da una certa diffusa disinformazione che rischia di disorientare i cittadini. L´Ufficio del Garante, dovendo anche curare per legge la corretta "conoscenza tra il pubblico" delle norme in materia, ritiene necessario ricordare che:

  1. è del tutto falso che la legge preveda sanzioni penali per chi smarrisca un´agendina, come era stato già mille volte chiarito e come conferma un regolamento in via di approvazione;
  2. è del tutto falso che i familiari di un ricoverato in ospedale non possano essere informati del ricovero;
  3. è del tutto falso che gli investigatori privati debbano richiedere il consenso della persona da sottoporre ad indagine, ad esempio il coniuge infedele, o comunque avvertirlo per svolgere le indagini necessarie, ad esempio, per una separazione o un divorzio, come ha confermato una autorizzazione generale rilasciata dal Garante ed hanno pubblicamente riconosciuto molti autorevoli esponenti delle organizzazioni del settore;
  4. sono del tutto fantasiosi i costi stimati per il funzionamento della legge, che sono i più bassi d´Europa e che sono stati calcolati anche con riferimento agli addebiti di alcune banche ai loro clienti delle spese per le informazioni rese necessarie dalla legge 675, addebiti che il Garante ritiene illegittimi,
  5. è vero, invece, che la legge ha attribuito una serie di poteri d´intervento diretto che i cittadini stanno già utilizzando per conoscere, tra l´altro, dati raccolti sul loro conto da amministrazioni pubbliche e organizzazioni private, per essere cancellati da liste d´indirizzi, per ottenere la tutela di dati sensibili, come dimostra il flusso quotidiano e costante di richieste e ricorsi che perviene all´Ufficio del Garante, che è intervenuto in molte occasioni per assicurare l´effettivo rispetto della riservatezza e la libertà di determinazione dei cittadini.

Roma, 23 febbraio 1998

Scheda

Doc-Web
49079
Data
23/02/98

Tipologie

Comunicato stampa