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Parere in materia di accesso alle cartelle cliniche - 7 aprile 2016

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[doc. web n. 4948558]

Parere in materia di accesso alle cartelle cliniche - 7 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 158 del 7 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice).

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l´art. 25, comma 4, in base al quale "se l´accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso";

VISTA la richiesta presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi – volta a ottenere il parere del Garante in ordine alla richiesta di accesso dei genitori di XY alla cartella clinica di KK (note Dica prot. n. 4937 P-4.8.1.8.3 dell´8.3.2016 prot. n.  6448 P4.8.1.8.3. del 24.3.2016);

RILEVATO, sulla base della documentazione in atti, che i sig.ri KW e XX, genitori di XY, hanno avanzato al Direttore sanitario del presidio ospedaliero di Sant´Agata di Militello un´istanza di accesso alla cartella clinica, completa di scheda di dimissione ospedaliera, di KK conducente del motoveicolo su cui era trasportato il figlio nel sinistro verificatosi il YY in cui quest´ultimo è deceduto;

RILEVATO, che nella suddetta istanza i sig.ri KW e XX hanno rappresentato la necessità del "rilascio di copia integrale della cartella clinica e dell´acclusa scheda di dimissione ospedaliera" "al fine di far valere o difendere in sede giudiziaria ai sensi dell´art. 26, comma 4, lett. c) il diritto di accertare la reale dinamica dell´incidente stradale" e "di documentare le conseguenze del sinistro sulla persona del KK al fine di offrire all´Autorità giudiziaria ogni elemento idoneo a ricostruire l´evento traumatico";

VISTO il provvedimento dell´Azienda sanitaria provinciale di Messina del 7.1.2016 con il quale la stessa ha respinto la richiesta di rilascio di copia della suddetta cartella clinica "stante la mancanza di adeguata motivazione" in quanto "non fornisce elementi adeguati ed idonei a dimostrare la sussistenza di un diritto di rango pari al diritto alla riservatezza inerente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato (nel caso di specie il sig. KK)";

CONSIDERATO che la Commissione, nel sospendere la decisione sul ricorso presentato dai genitori di XY contro il suddetto provvedimento dell´Azienda sanitaria provinciale di Messina, non ha espresso valutazioni in ordine alle motivazioni addotte dall´Azienda nel suddetto provvedimento;

CONSIDERATO che la legge 7/8/1990 n. 241 prevede che "Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l´accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall´articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 24, comma 7) e che il predetto art. 60 del d. lgs. n 196/2003 stabilisce che "Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell´interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile";

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alle cartelle cliniche, "Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell´acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall´interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità: a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell´articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell´interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull´accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell´interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 92, comma 2, del Codice);

CONSIDERATO che alla luce della predetta normativa spetta alla struttura sanitaria, destinataria della richiesta, verificare, nel caso concreto, la configurabilità di una situazione giuridica di rango almeno pari ai diritti dell´interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60 del Codice);

CONSIDERATO che il titolare del trattamento che riceve la richiesta di accesso, "nel valutare il "rango" del diritto di un terzo che può giustificare l´accesso o la comunicazione , deve utilizzare, come parametro di raffronto, non il "diritto di azione e difesa" che pure è costituzionalmente garantito (e che merita in generale protezione a prescindere dall´"importanza" del diritto sostanziale che si vuole difendere), quanto questo diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere" (cfr. Provv. del 9 luglio 2003, consultabile su www.gpdp.it, doc. web n. 29832);

CONSIDERATO che al fine di consentire al titolare del trattamento di effettuare tale valutazione è necessario che l´istante motivi la necessità di venire a conoscenza dei dati sanitari di terzi al fine di tutelare un proprio diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, dovendosi operare il bilanciamento degli interessi caso per caso in considerazione delle specifiche esigenze dell´interessato, "verificando non in astratto, ma in concreto se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l´accesso è di rango almeno pari a quello alla riservatezza" (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2639. Cfr. anche Cons. di Stato, sez. VI, del 12.1.2011, n. 116, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440);

CONSIDERATO, poi, che la valutazione sull´istanza di accesso non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi sull´ulteriore verifica volta ad appurare – anche ai fini dell´accoglimento solo parziale dell´istanza – se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr. Provv. del 9 luglio 2003 citato e art. 11 del Codice);

RITENUTO, di condividere le osservazioni formulate dalla stessa Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi laddove "ha avuto modo di ribadire (…) il principio della prevalenza dell´esercizio del diritto di difesa rispetto alla riservatezza anche nel caso di dati sensibili o ultrasensibili, stabilendo che debba essere accolta l´istanza di accesso quando i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto - benché idonei a rivelare lo stato di salute di una terza persona e protetti quindi dall´art. 60, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - sono indispensabili per la tutela del diritto alla difesa dei propri interessi giuridici, se tali interessi attengono ad una situazione giuridicamente rilevante di rango almeno pari ai diritti tutelati dalla riservatezza del controinteressato all´accesso, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (Relazione per l´anno 2013 sulla trasparenza dell´attività della pubblica amministrazione, in www.commissioneaccesso.it);

CONSIDERATO che nel procedimento instaurato dall´istanza deve anche essere interpellato il controinteressato, per avviare un contraddittorio anticipato che può consentire a quest´ultimo, oltre alla tutela giurisdizionale in sede amministrativa, anche di opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni che lo riguardano (art. 7 del Codice);

CONSIDERATO che ai fini delle valutazioni previste dagli artt. 24, comma 7, della legge. n. 241/1990, 60, comma 1, e 92, comma 2, del Codice, e di una effettiva verifica che l´accesso "sia strettamente indispensabile" in ragione dell´esistenza di un diritto o di situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell´interessato, oppure consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile – quale potrebbe essere anche la necessità di provare l´esistenza di un danno esistenziale (Cass. civ., sez. un., 14/01/2009, n. 557) – è necessario analizzare tutti gli interessi sottostanti (sia quelli facenti capo al richiedente l´accesso, motivati nella relativa istanza, che quelli facenti capo al controinteressato rappresentati in una possibile opposizione all´accesso), anche al fine di selezionare, ai fini dell´accesso, all´interno della cartella clinica i soli dati effettivamente indispensabili, necessari, pertinenti e non eccedenti in relazione all´eventuale esistenza e garanzia di un diritto o di una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell´interessato, oppure consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

RITENUTO, che, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati personali, con riferimento allo specifico caso sottoposto all´attenzione del Garante, dagli atti non risulta che siano stati presi adeguatamente in considerazione dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero di Sant´Agata di Militello tutti gli elementi utili (motivati nell´istanza di accesso o rappresentati in una eventuale opposizione del controinteressato all´accesso alla propria cartella clinica) al fine di valutare, nel caso concreto, che l´accesso "sia strettamente indispensabile" in ragione dell´esistenza di un diritto o di situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell´interessato, oppure consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; anche allo scopo – come detto – di selezionare, ai fini dell´accesso, all´interno della cartella clinica i soli dati effettivamente indispensabili, necessari, pertinenti e non eccedenti;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice esprime il proprio parere nei termini suesposti al fine di consentire alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi di esprimersi in ordine all´accesso alla cartella clinica del Sig. KK da parte dei sig.ri KW e XX.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia