g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 luglio 2016 [5488188]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 5488188]

Provvedimento del 21 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 323 del 21 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto in data 18 maggio 2016  da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Benedetta XY, nei confronti di Google Inc. e Google Italy S.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione dell´URL "http://..." in quanto rinviante ad un articolo de "Il Centro" riguardante una vicenda giudiziaria che l´ha visto coinvolto;

PRESO ATTO che, secondo quanto affermato dal ricorrente, la notizia riportata nell´articolo in questione non rivestirebbe un interesse pubblico né sarebbe attuale in quanto relativa ad un procedimento penale conclusosi nel 2014 con un´ordinanza di archiviazione, "avendo il G.I.P. (…) rilevato ‘che la perizia medico legale in atti ha giudicato corretto l´operato dell´indagato´ ed atteso che ‘la p.o. ha rinunciato alla proposta opposizione´";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 giugno 2016 con la quale la resistente (con dichiarazione di cui l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") ha comunicato, "a seguito di un riesame del caso e alla luce delle informazioni aggiuntive disponibili, di aver accolto l´istanza di rimozione" e di aver pertanto bloccato l´Url oggetto di ricorso dai "risultati di ricerca di Google relativi alla query correlata al nome del ricorrente";

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna nota di replica da parte del ricorrente;

RITENUTO quindi di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro alla richiesta avanzata dall´interessato con il ricorso medesimo, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro 

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia