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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina - 1 giugno 2016 [5493092]

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[doc. web n. 5493092]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina - 1 giugno 2016

Registro dei provvedimenti
n. 247 del 1° giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con provvedimento n. 382 del 1° agosto 2013, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione circa la diffusione, effettuata dall´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina P.Iva : 01162270316, con sede in Gorizia, via Vittorio Veneto n. 174, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di dati personali relativi al segnalante, mediante la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale nell´area denominata "Albo aziendale on line", della determinazione del Direttore generale n. 603 del 3 ottobre 2011, con la quale veniva assunta la decisione di recedere dal contratto individuale di lavoro con il segnalante, contenente, tra l´altro, oltre i dati identificativi del soggetto anche la valutazione complessivamente negativa sul suo operato, in violazione dell´art. 19, comma 3 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 26616/78193 del 23 ottobre 2013 con cui è stata contestata all´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 15 novembre 2013 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina, osservando come "(…) l´Autorità (…) con nota prot. N. ULPP/EP/78193-1 di data 26/07/2012 portava a conoscenza della ASS.2 (Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina) di essere venuta a conoscenza della segnalazione (…) in data 28.12.2011 (…)" e rilevando come a fronte della citata nota "(…) seguiva il riscontro della ASS. n.2 con nota 30.08.2012 (…) con la quale venivano forniti tutti i riscontri richiesti a seguito della segnalazione in questione", ne deduceva "(…) la tardività della contestazione, intervenuta abbondantemente dopo il decorso il termine di 90 giorni previsto dall´art. 14 della l. n. 689/81 dall´accertamento (…)". Inoltre, nel merito, ha evidenziato come "(…) la eccedenza e non pertinenza contestata all´Azienda sanitaria sulla base del precedente giurisprudenziale ricordato (Cass. Civ. Sez. I, 20 luglio 2012 n. 12726) non è pertinente al caso di specie e appare apoditticamente formulata". Rileva, altresì, "(…) il rispetto delle norme contrattuali e del diritto amministrativo (motivazione per la sua validità e pubblicazione per la sua efficacia) non possano integrare gli estremi della violazione contestate comunque, anche a tutto voler concedere, contengono in sé l´esimente di cui all´art. 4 della l. n. 689/81 dell´adempimento di un dovere derivante da norme giuridiche (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina in relazione alla contestazione in argomento. Risulta privo di pregio quanto argomentato relativamente allo spirare del termine di cui all´art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi come la data in cui sono stati acquisiti (e valutati dall´organo accertatore) tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame, l´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina ritiene erroneamente che l´accertamento della violazione contestata potesse perfezionarsi, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, o con l´invio da parte dell´Ufficio della nota datata 26 luglio 2012, che invece è un atto istruttorio del procedimento amministrativo della segnalazione volto a raccogliere quegli elementi necessari alle valutazioni del caso, ovvero con la nota di riscontro dell´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina del 30 agosto 2012 con la quale sono stati forniti per essere valutati gli elementi richiesti. In effetti la violazione, così come espressamente indicato nel verbale di contestazione in argomento, è stata accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, con il provvedimento dell´Autorità n. 382 del 1° agosto 2013 conclusivo del procedimento della segnalazione, all´esito dell´articolata attività istruttoria posta in essere dall´Ufficio e delle conseguenti valutazioni in ordine alla illiceità del trattamento dei dati effettuato. Il Dipartimento attività ispettive e sanzioni ha proceduto, pertanto, a notificare la contestazione nel rispetto del termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 ovvero in data 24 ottobre 2013. Inoltre, risulta inconferente quanto argomentato in ordine alla "(…) eccedenza e non pertinenza contestata all´Azienda sanitaria (…)", atteso che tali criteri, previsti dall´art. 11 del Codice e volti a individuare le modalità del trattamento e i requisiti dei dati, sono stati oggetto di valutazione nel provvedimento dell´Autorità n. 382 del 1° agosto 2013 che, però, non risulta essere stato impugnato ai sensi dell´art. 152 del Codice. Relativamente a quanto osservato circa "(…) l´esimente di cui all´art. 4 della l. n. 689/81 dell´adempimento di un dovere derivante da norme giuridiche (…)", si rileva come, in ragione del fatto che le argomentazioni prodotte non abbiano fornito alcun elemento ulteriore rispetto a quanto preso in considerazione dall´Autorità nel provvedimento n. 382 del 1° dicembre 2013 con il quale è stata accertata la violazione di che trattasi e che il provvedimento citato non è stato impugnato in sede giurisdizionale ai sensi dell´art. 152 del Codice, devono essere ribadite le valutazioni poste a base del citato provvedimento, sulla scorta delle quali non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della disciplina di cui all´art. 4 della legge n. 689/1981, con specifico riferimento alla scriminante dell´adempimento di un dovere;

RILEVATO, pertanto, che l´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina ha effettuato una diffusione di dati personali relativi al segnalante, mediante la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale nell´area denominata "Albo aziendale on line", della determinazione del Direttore generale n. 603 del 3 ottobre 2011, con la quale veniva assunta la decisione di recedere dal contratto individuale di lavoro con il segnalante, contenente, tra l´altro, oltre i dati identificativi del soggetto anche la valutazione complessivamente negativa sul suo operato, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, così come rilevato nel verbale di contestazione, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Azienda per i servizi sanitari n. 2 Isontina P.Iva : 01162270316, con sede in Gorizia, via Vittorio Veneto n. 174, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° giugno 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia