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Provvedimento del 22 dicembre 2016 [5986214]

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[doc. web n. 5986214]

Provvedimento del 22 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti
n. 558 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 8 settembre 2016 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale XY, in qualità di erede dei genitori defunti, rappresentata e difesa dall´avv. Valentina Blunda, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riguardanti i rapporti bancari intrattenuti, a qualunque titolo negli ultimi dieci anni, dai genitori deceduti, con particolare riguardo a due rapporti di conto corrente - di cui uno in cointestazione e l´altro facente capo alla sola madre - ivi compresa "l´eventuale presenza di deleghe all´incasso, al pagamento o di qualunque altra natura ed il loro eventuale esercizio in operazioni bancarie effettuate" su entrambi i conti citati;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato la necessità di disporre dei dati richiesti al fine di poter effettuare "una corretta e puntuale ricostruzione dell´asse ereditario a tutela e salvaguardia dei propri diritti successori", chiedendo espressamente di conoscere l´importo presente sui conti correnti indicati nell´atto di ricorso al momento dell´accensione e dell´estinzione degli stessi - nonché su eventuali altri rapporti cointestati o individualmente intestati di cui dovesse essere confermata l´esistenza -  la data di chiusura dei rapporti ed il nominativo della persona che ne ha dato l´ordine, nonché copia degli estratti conto attestanti le movimentazioni degli stessi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 14 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota datata 14 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota dell´11 novembre 2016 con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha comunicato all´interessata alcuni dati riferiti ai due rapporti di conto corrente individuati dalla medesima, nonché ad altri rapporti (nello specifico, un deposito a risparmio ed un deposito titoli) che risultavano intestati ai genitori defunti, dichiarando altresì di aver predisposto copia degli estratti conto contenenti le ulteriori informazioni richieste, con la sola esclusione dei dati riferiti a terzi, prevedendone la consegna presso la filiale competente;

VISTA la nota del 2 dicembre 2016 con la quale la ricorrente, a fronte del riscontro trasmesso dalla resistente, ha eccepito la necessità di ottenere l´esibizione ed il rilascio di copia integrale della documentazione richiesta, ivi compresi i dati riferiti a terzi al fine di tutelare in giudizio i propri diritti;

VISTE le note del 12 e 13 dicembre 2016 con le quali la resistente, nel comunicare all´Autorità che la copia dei documenti contenenti i dati richiesti dall´interessata non risulta essere stata ancora ritirata dalla medesima, ha altresì dichiarato che i dati detenuti con riguardo ai rapporti intestati ai genitori defunti sono solo quelli comunicati nel corso del procedimento, oltreché quelli contenuti nella documentazione resa disponibile presso la filiale competente;

VISTA la nota del 14 dicembre 2016 con la quale la ricorrente ha confermato di non aver ancora provveduto al ritiro della documentazione predisposta in copia dalla banca, ritenendo che "sulla scorta dei dati (…) in possesso e purché vengano resi noti i dati dei terzi (…) pare [comunque] ritenersi completa";

RILEVATO che occorra, preliminarmente, richiamare la distinzione, più volte delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari effettuata ai sensi dell´art. 119 del TUB e la richiesta, avanzata ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti all´interessato (o, come in questo caso, al de cuius) contenuti nei medesimi documenti;

RILEVATO ALTRESÌ, con riferimento a tale ultima istanza, che l´art. 10 del Codice prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, con esclusione dei dati riferiti a terzi; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del medesimo senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali in quanto l´interessata, pur facendo richiamo, nell´interpello preventivo, alla normativa in materia bancaria, ha tuttavia avanzato specifica istanza ai sensi dell´art. 9 del Codice diretta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi ai genitori defunti contenuti nella documentazione riguardante i rapporti bancari indicati nell´atto introduttivo del procedimento, motivando la relativa richiesta alla luce della necessità di tutelare i propri diritti successori;

CONSIDERATO pertanto che, nel caso di specie, l´interessata ha diritto di accedere, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, a tutti i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dagli stessi con l´istituto di credito resistente, con esclusione dei soli dati riferiti a terzi;

RILEVATO che la resistente ha provveduto a comunicare alla ricorrente, nel corso del procedimento, parte dei dati richiesti, dichiarando, con riguardo alle restanti informazioni, di aver predisposto copia degli estratti conto riferiti alle movimentazioni dei citati rapporti bancari - previo oscuramento dei dati riferiti a soggetti terzi - rendendosi disponibile a consegnarli  tramite la filiale competente e che, ad oggi, non risultano ancora essere stati ritirati dall´interessata;

RILEVATO altresì che, nel caso di specie, la modalità di comunicazione dei dati personali prescelta dal titolare del trattamento possa ritenersi idonea, in assenza di indicazioni diverse manifestate dalla ricorrente e tenuto peraltro conto del fatto che la resistente ha ritenuto di fornire riscontro mettendo a disposizione della medesima un rilevante numero di documenti, pur restando salvo, in linea generale ed in virtù di quanto previsto dall´art. 10 del Codice, il diritto dell´interessato di ottenere riscontro alle proprie istanze mediante la trasmissione delle informazioni richieste presso il proprio domicilio;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, comunicando parte dei dati richiesti e dichiarando, quanto ai restanti dati (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a mettere a diposizione della ricorrente copia della documentazione in cui gli stessi risultano contenuti;

RITENUTO, inoltre, che l´ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente, volta a conoscere i dati riferiti a terzi che abbiano eventualmente operato sui conti correnti indicati nell´atto di ricorso o con riguardo agli altri rapporti intestati ai genitori defunti, non può essere valutata nell´ambito del presente procedimento non rientrando nel novero dei diritti esercitabili ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e che, pertanto, il ricorso debba, sotto tale profilo, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito dal titolare del trattamento nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità dello stesso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati personali comunicati nel corso del procedimento, nonché in ordine a quelli contenuti nella documentazione resa disponibile in copia da parte del titolare del trattamento e non ancora ritirati dall´interessata;

b) dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, con riguardo ai dati riferiti a terzi;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia