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Diritto di accesso - 'Centrali rischi' private: dati relativi a persistenti ritardi - 10 luglio 2002 [622883]

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[doc. web n. 622883]

Diritto di accesso - “Centrali rischi” private: dati relativi a persistenti ritardi - 10 luglio 2002

É lecita la conservazione da parte di una "centrale rischi" privata delle informazioni relative ad un finanziamento ove queste si rivelino esatte e a carico dell´interessato perduri una posizione debitoria non sanata.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Citicorp finanziaria S.p.a. - Citifin e

Consorzio per la tutela del credito (Ctc);


VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;


PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, lamenta che tale società non abbia chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito (Ctc) al quale erano state precedentemente  comunicate alcune informazioni che lo riguardano.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare alla prima società di richiedere al Consorzio la cancellazione dei dati conservati.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, con nota pervenuta in data 21 giugno 2002, ha sostenuto di non poter allo stato aderire alla richiesta dell’interessato in quanto:

  • non sussisterebbero motivi legittimi a sostegno della medesima richiesta, essendo il trattamento avvenuto sulla base di un previo e informato consenso;
  • non risulterebbe estinta la posizione debitoria del ricorrente e a nulla rileverebbe, al riguardo, la circostanza che il credito sia stato successivamente ceduto ad un terzo.

Ctc ha inviato in data 20 giugno 2002 una nota con la quale ha confermato quanto già dichiarato dall’altra società resistente e cioè di non essere tenuto alla cancellazione dei dati in questione, specificando che "residua un credito dell’Ente finanziatore” e che il ricorrente “non ha sanato integralmente la sua posizione debitoria".

Il ricorrente ha inviato due note via fax in data 27 giugno 2002 e 1 luglio, con le quali ha ribadito le proprie posizioni sostenendo anche di non riconoscere come propria la firma apposta sul contratto di finanziamento. Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, su successiva richiesta dell’Autorità, ha prodotto il 9 luglio 2002 copia della patente di guida del ricorrente dalla quale, a suo avviso, sembra potersi confermare la genuinità della firma sul contratto.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società finanziaria e da una c.d. “centrale rischi” privata, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali del ricorrente presso la banca dati di quest’ultima.

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda Citicorp Finanziaria S.p.A. – Citifin non risulta dagli atti che questa abbia conservato i dati dell’interessato in modo illecito, sussistendo peraltro un previo consenso informato. Nel corso del rapporto si sono verificati ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento che giustificano la conservazione di alcuni dati anche in relazione ad una posizione debitoria del ricorrente che non risulta definita.

Analogamente, per quanto concerne Ctc (cui peraltro l’istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 era stata inviata solo per conoscenza), dalla documentazione in atti non si desumono elementi idonei e sufficienti a ritenere che il simmetrico trattamento dei dati in questione sia avvenuto in violazione di legge. Pertanto, appare allo stato legittima la conservazione dei medesimi in relazione al predetto rapporto contrattuale ed a garanzia degli utenti delle centrali rischi e delle esigenze di tutela generale del credito.

Resta impregiudicata la facoltà dell’interessato di far valere in altra sede i propri diritti in ordine alla controversa genuinità della sottoscrizione apposta al contratto.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) il ricorso infondato nei termini di cui in motivazione.


Roma, 10 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli