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Provvedimento del 16 febbraio 2017 [6240405]

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[doc. web n. 6240405]

Provvedimento del 16 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 68 del 16 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 30 dicembre 2016 da XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Diana Barrui, nei confronti della Securitisation Services S.p.A. con il quale gli interessati, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto la comunicazione "in forma chiara ed intelligibile" di tutti i dati contenuti nei documenti contrattuali sottoscritti dalla società e, in particolare:

- ogni rapporto, documento e operazione intrattenuto con Banca della Nuova Terra S.p.A. e successivamente con la Securitisation Services S.p.A., in qualità di acquirente del credito;

- copia dei contratti sottoscritti con Banca della Nuova Terra, con particolare riferimento all´atto di mutuo del 16 maggio 2007, rep. ****, racc. **** e relativi allegati, nonché gli estratti del conto da cui risulta l´accreditamento della somma mutuata;

- atto di costituzione di pegno infruttifero e relativo atto di svincolo delle somme;

- eventuali contratti di apertura di conto corrente o conti speciali;

i ricorrenti hanno, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che i ricorrenti, hanno rappresentato di avere inviato, in data 9 novembre 2016, sia alla Banca della Nuova Terra S.p.A., sia alla Securitisation Services S.p.A., un´istanza ai sensi del citato art. 7 del Codice, alla quale ha fornito riscontro solo la prima società, informando gli interessati che, a seguito di una cessione del credito, tutta la documentazione è in possesso dell´odierna resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 13 gennaio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 25 gennaio 2017 con la quale la resistente, nel trasmettere ai ricorrenti i documenti dagli stessi richiesti, ha precisato "che non […] risulta stipulato, con i suddetti ricorrenti, alcun atto costitutivo di pegno relativamente al su citato contratto di mutuo";

VISTA la nota del 26 gennaio 2017 con la quale i ricorrenti hanno lamentato che la resistente non avrebbe fornito:

- gli estratti conto da cui dovrebbe risultare l´accreditamento della somma mutuata;

- il contratto di apertura di conto corrente sul quale è stata accreditata la somma mutuata;

VISTA la nota del 3 febbraio 2017 con la quale il titolare del trattamento ha precisato di "non […essere] in possesso dei richiesti contratti di apertura di conto corrente", atteso che ai ricorrenti "è stato concesso ed erogato, unicamente, un mutuo fondiario";

RILEVATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo i ricorrenti sostanzialmente chiesto al titolare del trattamento la comunicazione dei dati loro riferiti;

PRESO ATTO che la resistente ha rappresentato (con dichiarazione di cui gli autori rispondono ai sensi dell´art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere fornito integrale riscontro, sia pure nel corso del procedimento, alle richieste dei ricorrenti mediante trasmissione in formato cartaceo della documentazione in possesso contenente i dati personali oggetto di accesso;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Securitisation Services S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione della tempestività ed esaustività del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia