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Provvedimento del 9 marzo 2017 [6431003]

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[doc. web n. 6431003]

Provvedimento del 9 marzo 2017

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 9 marzo 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 4 dicembre 2016 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Martino Angelini, nei confronti di Google, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando il proprio nome e cognome attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente, dei seguenti URL:

1.    http:/...;

2.    http://...;

3.    http://...;

CONSIDERATO che il ricorrente, titolare di uno studio legale, ha, in particolare, rappresentato:

- di essere stato contattato, nell´anno 2009, da alcuni clienti stranieri che avevano sottoscritto dei contratti preliminari, versando contestualmente una caparra pari al 50% del prezzo, per l´acquisto di unità immobiliari all´interno di un complesso in costruzione, poi sottoposto a sequestro per essere stato realizzato abusivamente e con denaro illecito;

- di avere evidenziato ai predetti clienti alcune criticità sul loro investimento legate alla conformità delle fideiussioni, nonché al contenuto dei contratti preliminari sottoscritti;

- di essere venuto a conoscenza nel mese di ottobre 2013 dell´esistenza di un post anonimo, pubblicato sul sito www.ripoffreport.com, nel quale l´autore denunciava il comportamento negligente e le alte tariffe applicate dal suo studio legale, al quale sosteneva di essersi rivolto per riuscire ad ottenere la restituzione della caparra versata per l´acquisto del citato immobile;

- che il sito www.ripoffreport.com, che risulta essere di proprietà di tale Ed Magedson, con sede in Arizona, non assume responsabilità per i contenuti in esso pubblicati e si dichiara disposto a procedere ad eventuali rettifiche solo a seguito di un arbitrato gestito dal sito stesso;

- che post di identico contenuto sono stati recentemente pubblicati su altri due siti: www.USAcomplaints.com e www.UScomplaints.com, che sembrerebbero riconducibili allo stesso proprietario;

- che quanto contenuto nel post riferisce circostanze "in maniera non accurata, non veritiera ed altamente fuorviante, […] e senza alcun tipo di evidenza di sorta", tanto da poter essere considerato senz´altro diffamatorio;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 gennaio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 30 dicembre 2016 e dell´11 gennaio 2017, con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel comunicare di non poter aderire alle richieste del ricorrente in ragione "di un sussistente interesse della collettività alla reperibilità di informazioni ancora molto recenti e riconducibili al ruolo professionale" del medesimo, ha rappresentato che:

- nel caso di specie non sono ravvisabili i presupposti per l´esercizio del diritto all´oblio, in quanto il bene giuridico tutelato, ovvero il diritto alla riservatezza, è diverso rispetto alla tutela del diritto alla reputazione e all´onore, stante l´asserito carattere diffamatorio e non veritiero delle pagine contenenti gli URL dei quali il ricorrente chiede la rimozione;

- ove un soggetto ritenga leso il proprio diritto all´onore e alla reputazione può agire in sede giudiziaria nei confronti dell´autore del post o del gestore del sito, ma non nei confronti del motore di ricerca che, stante la logica sottesa al funzionamento dello stesso, non ha alcun potere di scelta sul contenuto delle informazioni in esso reperite;

- nel caso di specie non può ritenersi anonimo l´autore del post, il quale, pur non firmandosi, si qualifica come cliente del ricorrente e fornisce precisi dettagli sull´assistenza ricevuta dallo studio legale;

VISTA la nota del 7 febbraio 2017 con la quale il ricorrente, contestando quanto rappresentato da Google nella propria memoria, si è riportato integralmente alle considerazioni già svolte nell´atto introduttivo, evidenziando, altresì, che attraverso il citato sito Rip Off Report - il cui proprietario, avente residenza sconosciuta, opera nell´ambito di giurisdizioni extra Ue - sono pubblicati post anonimi, senza alcuna verifica da parte del sito stesso circa la veridicità dei relativi contenuti e senza possibilità per le vittime di tali pubblicazioni di ristabilire la verità, se non "usufruendo di vari servizi arbitrali (ovviamente a pagamento) che avvengono sotto la […] esclusiva gestione dello stesso proprietario del sito";

VISTE le note del 19 gennaio e del 27 febbraio 2017 con le quali Google ha rappresentato che da controlli effettuati è risultato che l´URL indicato in premessa con il n. 3, pur in assenza di uno specifico intervento da parte della società, non appare attualmente più rinvenibile tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente;

RILEVATO che, come emerso dall´istruttoria effettuata dall´Ufficio, nemmeno l´URL indicato in premessa con il n. 1 attualmente risulta più presente tra i risultati della ricerca associati al nome del ricorrente e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, con riguardo ad esso, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO, invece, con riferimento alla richiesta di rimozione dell´URL indicato in premessa con il n. 2, che:

- la notizia in questione si riferisce a fatti risalenti all´anno 2009;

- la medesima notizia non risulta essere stata confermata nel corso del tempo da altri interventi, né da ulteriori elementi di carattere oggettivo;

- il post risulta essere anonimo o, comunque, non riporta alcuna indicazione utile che consenta di identificare l´autore al quale poter rivolgere direttamente eventuali istanze ai sensi del Codice;

- l´interessato ha rappresentato che il "sito fonte", nell´affermare di non assumere responsabilità per quanto in esso pubblicato, dichiara di essere disponibile ad esperire un tentativo di "arbitrato" dietro pagamento però di una rilevante somma di denaro;

VISTO l´art. 11 del Codice, il quale prevede, tra l´altro, che i dati personali oggetto di trattamento debbano essere pertinenti, non eccedenti, completi ed aggiornati;

RITENUTO che, in ragione dei profili sopra esposti, i dati del ricorrente, come pubblicati nel post rinvenibile sul sito da questi indicato non possa allo stato considerarsi rispondenti ai principi enunciati dal citato art. 11 del Codice e ritenuto, pertanto, in relazione all´URL n. 2, di dover parzialmente accogliere il ricorso e per l´effetto ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la rimozione del predetto URL dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell´interessato medesimo;

RILEVATO, infine, che l´URL indicato in premessa con il n. 3 non risulta essere stato fatto oggetto di interpello preventivo e che pertanto la richiesta di rimozione dai risultati della ricerca deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, pur prendendo atto che, in base all´accertamento effettuato dall´Ufficio, lo stesso non è più rinvenibile tra i risultati associati al nome del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere con riguardo all´URL individuato in premessa con il n. 1;

b. accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina alla resistente la rimozione, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dell´URL indicato dal ricorrente in premessa con il n. 2 dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell´interessato medesimo;

c. dichiara il ricorso inammissibile con riguardo all´URL indicato in premessa con il n. 3.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento, e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia