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Parere su uno schema di decreto legislativo inteso alla revisione e integrazione del codice della nautica da diporto - 19 ottobre 2017 [7273618]

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[doc. web n. 7273618]

Parere su uno schema di decreto legislativo inteso alla revisione e integrazione del codice della nautica da diporto - 19 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 420 del 19 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere pervenuta del Ministero della Salute;

Visto l´articolo 154 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art.15 del regolamento del Garante n.1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 26 settembre 2017,  ha richiesto il parere del Garante ai sensi dell´art.154 del Codice in merito ad a uno schema di decreto legislativo inteso alla "Revisione e integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/ce, a norma dell´articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell´articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167."Il decreto prevede significative innovazioni al Codice della nautica da diporto, in relazione ad alcune delle quali il Garante svolge, di seguito, le osservazioni di competenza al fine di adeguarne maggiormente il contenuto alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

RILEVATO

1. Il decreto legislativo è volto a dare attuazione alla legge 7 ottobre 2015, n. 167, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi di revisione e di integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell´articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Come indicato nella relazione illustrativa, il testo sottoposto al parere del Garante, che si compone di 55 articoli, intende coordinare ed armonizzare la normativa in materia di nautica da diporto, prevedendo una radicale opera di semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dei documenti di navigazione, anche ai fini commerciali, compresa la dismissione di bandiera (artt. 1- 17), semplificazione resa possibile anche dalle recenti innovazioni, ad esempio, del Codice dell´Amministrazione Digitale.

In esso vengono, inoltre, previsti criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all´attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione (artt. 19 -28), e di  razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto, attraverso metodologie che consentano di evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati, nel rispetto della sicurezza nautica. In tale ottica si pone l´art. 29 dello schema di decreto che, inserendo l´articolo 39-bis al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prevede l´istituzione dell´anagrafe delle patenti nautiche.

Attraverso lo strumento dell´anagrafe si prevede un maggiore e più celere controllo del traffico marittimo e una riduzione anche degli incidenti, dovuta ad una maggiore responsabilizzazione dei conduttori delle unità. L´anagrafe consentirà in tempo reale di verificare i requisiti di validità delle patenti nautiche e, attraverso un sistema di archiviazione delle violazioni commesse dagli abilitati, l´applicazione delle sanzioni della sospensione e revoca della patente, anche per effetto di recidive.

Vengono inoltre definite le "figure professionali per le unità da diporto" tra i quali si segnalano, in particolare, quella del mediatore da diporto e quella dell´istruttore di vela (art. 31). È disposto che i dati dei mediatori siano tenuti nel Registro delle imprese delle camere di commercio o in apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche e amministrative, secondo le modalità da stabilirsi con successivo decreto ministeriale, mentre per gli istruttori di vela è istituito un elenco l´iscrizione al quale costituisce requisito abilitante alla professione.

Da ultimo, il testo dello schema di decreto rivede la disciplina sanzionatoria, relativamente alle violazioni commesse mediante l´utilizzo di un´unità da diporto. Si prevedono, in particolare, sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l´effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell´ambiente e dell´ecosistema marino (artt. 35 – 43). Tali dati confluiscono nell´anagrafe di cui al menzionato art 29 dello schema.

RITENUTO

2.1. Anagrafe delle patenti nautiche

L´art. 29 dello schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 171/2005 l´art. 39-bis, istituendo l´anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

Le finalità dell´anagrafe, come indicate al comma 1 dell´articolo 39, sono  la "sicurezza della navigazione" e " rendere possibile l´acquisizione dei dati inerenti lo stato degli utenti e dei relativi mutamenti".

Il sistema delineato ha forti analogie con quanto previsto, nel Codice della strada, per l´anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 225, comma 1, lett. c) e art. 403 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Come per l´ anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, anche l´anagrafe nazionale telematica delle patenti nautiche viene istituita presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2 dell´art. 39 bis (aggiunto dell´art. 29 dello schema) individua i dati che dovranno confluire nell´anagrafe e che, segnatamente riguardano i dati anagrafici, e le loro variazioni, dei titolari di patente nautica nonché i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche ed alle vicende successive (quali rinnovo, sospensione, revoca), alla violazioni di disposizioni del codice della nautica o di altre disposizioni che comportino la sanzione della sospensione o revoca della patente nautica, ulteriori eventi in cui il titolare della patente nautica sia stato coinvolto al comando o alla direzione nautica di un´unità da diporto e le eventuali sanzioni irrogate.

Si ritiene che tali dati siano stati individuati, nel rispetto dei principi del Codice, come necessari e proporzionati per il perseguimento delle finalità dell´anagrafe e, quindi, all´espletamento dei procedimenti amministrativi relativi alle patenti nautiche, compresi quelli inerenti all´applicazione di eventuali sanzioni amministrative e per il supporto alle attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e agli organi accertatori di eventuali violazioni. Al comma 3, del medesimo articolo, sono previste le modalità di popolamento e di aggiornamento periodico dell´anagrafe e al comma 4, viene regolamentato l´accesso alle informazioni presenti nell´anagrafe: il quale è sempre consentito alle autorità pubbliche, secondo la disciplina speciale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, nonché ai soggetti privati nel rispetto della legislazione vigente in materia di accesso alla documentazione amministrativa e alle Forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all´articolo 8 della legge n. 121 del 1981, e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

Il comma 5 rinvia al regolamento di attuazione del decreto in oggetto per stabilire le regole sull´organizzazione e il funzionamento dell´anagrafe, nonché l´accesso alla stessa e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati (comma 5).

a) Al riguardo, si fa presente che sia il comma 5 dell´art. 39 bis, introdotto dall´art. 29 dello schema, sia l´art. 54, comma 1, lett. l), del medesimo schema demandano ad un successivo decreto la definizione delle regole sull´organizzazione e il funzionamento dell´Anagrafe nazionale telematica delle patenti nautiche, le modalità di accesso alla stessa e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all´art. 39-bis, comma 3".

Sul punto, in particolare, occorre, precisare che il decreto al quale il medesimo art. 54 rinvia dovrà essere adottato, in quanto rivolto a specificare aspetti essenziali quali la responsabilità per il trattamento dei dati personali, i periodi di conservazione, le misure di sicurezza inclusa la verifica degli accessi, previa acquisizione del parere del Garante ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice.

b) Si rileva inoltre l´opportunità di uniformare le definizioni di "anagrafe nazionale delle patenti nautiche" presente nell´art. 29 e di "anagrafe nazionale telematica delle patenti nautiche" presente invece nell´art. 54.

c) Sarebbe inoltre opportuno integrare la disposizione in oggetto, prevedendo che il regolamento di attuazione dettagli anche le misure di sicurezza informatica ai sensi dell´art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

d) Si ritiene opportuno rivedere/eliminare la previsione che consente alle forze di polizia un generale accesso ai dati detenuti dall´Anagrafe per finalità amministrative. Laddove non si intendesse modificare la disposizione occorrerebbe, quanto meno, che le opportune disposizioni siano introdotte nel decreto attuativo di cui sopra, in modo da prevedere un accesso legato al perseguimento delle finalità istituzionali e non generalizzato. Ciò anche tenuto conto della presenza di dati "sensibili", quali quelli riguardanti violazioni conseguenti alla conduzione di unità da diporto sotto l´influenza dell´alcool o di sostanze psicotrope.

2.2. Figura professionale di Istruttore di vela

L´art. 31 dello schema, nell´istituire figure professionali per le unità da diporto, introduce l´art. 49-quinquies che prevede la figura dell´istruttore di vela, da iscrivere in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici (comma 7). E´, altresì, previsto che siano stabilite, con decreto, l´organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza relative al predetto elenco, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell´attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari.

a) Al riguardo, si ritiene opportuno specificare che il predetto decreto andrà ad individuare i dati che devono essere contenuti nell´elenco, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati (artt. 3 e  11 del Codice) e che lo stesso sia adottato, previa acquisizione del parere del Garante ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice.

2.3. Conduzione di unità da diporto sotto l´influenza di alcol e stupefacenti

Gli artt. 36, 37 e 38 dello schema introducono, rispettivamente, gli artt. 53-bis, 53-ter e 53-quater, in materia di conduzione di unità da diporto sotto l´influenza di alcool -anche per soggetti di età inferiore a ventuno anni e per coloro che conducono una unità da diporto utilizzata a fini commerciali-o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; in particolare, si fa presente che l´art. 53-quater prevede in talune ipotesi anche il prelievo di liquidi biologici (comma 6).

Al riguardo, si rileva che le citate disposizioni sono state mutuate da quelle previste nel Codice della strada a proposito della guida sotto l´influenza dell´alcool (anche per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l´attività di trasporto di persone o di cose) o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 186, 186-bis e 187 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

a) Sul punto si ritiene opportuno integrare il testo dello schema, prevedendo espressamente che i decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsti dall´art. 53-bis, comma 7, e art. 53-quater, comma 4, volti a determinare gli strumenti e le procedure con le quali effettuare i successivi accertamenti previsti nonché a stabilire le modalità di effettuazione degli accertamenti clinico-tossicologici e le caratteristiche degli strumenti da impiegare a tal fine, devono essere adottati, anche in tal caso, previa acquisizione del parere del Garante.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione sullo schema di decreto legislativo, recante le revisione e integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/ce, a norma dell´articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell´articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 con le osservazioni di cui ai punti, 2.1., lett. a), b, c) e d); 2.2. e 2.3.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7273618
Data
19/10/17

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Parere del Garante

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