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Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7830621]

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[doc. web n. 7830621]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 543 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 22 settembre 2017 da XX nei confronti del Comune di Pietrasanta con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

in via principale, la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano presenti all´interno del documento denominato "201610.Depositifinali" pubblicato sul sito web del Comune resistente e, in via subordinata, l´adozione di ogni misura idonea ad evitare la reperibilità dei suddetti dati personali da parte dei motori di ricerca generalisti;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

in data 14 novembre 2016 l´Ufficio Edilizia, Urbanistica e Sviluppo del Territorio del Comune di Pietrasanta ha provveduto al sorteggio a campione delle pratiche (S.C.I.A., C.I.L.A. e C.I.L.), presentate nell´ottobre 2016, da sottoporre a controllo in merito alla vigilanza sull´attività urbanistico-edilizia, redigendone relativo verbale trasmesso ai competenti uffici per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell´ente in ottemperanza al disposto dell´art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.";

il documento oggetto di ricorso, contenente l´elenco delle pratiche ammesse al sorteggio, fra cui quella presentata dallo stesso e da sua moglie, costituisce un allegato del predetto verbale ed è stato anch´esso pubblicato sul sito istituzionale dell´ente;

i dati personali che lo riguardano sarebbero stati pubblicati in violazione dell´art. 19, comma 3, e 11, comma 1, lett. d), del Codice, nonché del d.lgs. n. 33/2013 e risultano tuttora disponibili nel suddetto sito web oltreché reperibili tramite i motori di ricerca esterni digitando il suo nominativo;

la perdurante reperibilità dei propri dati personali sul web in associazione al documento in questione gli reca un grave pregiudizio tenuto conto che attraverso lo stesso, che riporta anche i dati del coniuge e del luogo in cui sono state eseguite le opere edilizie, luogo coincidente con il luogo di residenza, eventuali terzi soggetti con i quali egli venga in contatto in virtù del proprio ruolo di ispettore del Nucleo di Polizia Tributaria potrebbero risalire ad informazioni che lo riguardano condizionando la serenità sua e del proprio nucleo familiare oltre che lo svolgimento dell´attività lavorativa;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 ottobre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 21 ottobre 2017 con la quale l´ente resistente ha comunicato di aver provveduto, in adesione spontanea alle richieste del ricorrente, a rimuovere dal proprio sito web istituzionale il file pdf contenente il documento oggetto di ricorso;

VISTA la nota del 10 novembre 2017 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto dalla controparte;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, sia pure nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia