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Parere su una istanza di accesso civico - 3 maggio 2018 [8997292]

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[doc. web n. 8997292]

Parere su una istanza di accesso civico - 3 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 259 del 3 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della trasparenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico, adottato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Nello specifico, in relazione alla circostanza che il «centro di coordinamento del soccorso in mare […] effettua il coordinamento delle operazioni di soccorso in mare, ogni volta che riceve la segnalazione di una imbarcazione i cui passeggeri si trovano in situazione di pericolo», è stata fatta una richiesta di accesso civico alla documentazione relativa a:

- 1. «pervenimento di richiesta di soccorso da parte di imbarcazione in difficoltà in data [identificata in atti], comprensivo di orari, riferimenti telefonici e indicazioni fornite dal richiedente e dal destinatario della chiamata»;

- 2. «organizzazione ed esecuzione delle operazioni di individuazione dell’imbarcazione ora menzionata, comprensivo di indicazioni di orari, soggetti coinvolti e coordinate»;

- 3. «organizzazione ed esecuzione delle operazioni di coordinamento e salvataggio delle persone presenti all’interno dell’imbarcazione, con riferimento in particolare alle imbarcazioni interessate, anche indirettamente, dalle operazioni o comunque presenti in prossimità del natante da soccorrere ed alle loro coordinate, alle indicazioni, agli ordini o alle direttive date a dette imbarcazioni, alle valutazioni poste a fondamento della scelta di incaricare le autorità libiche del salvataggio, alle ragioni per le quali è stato indicato alla nave Aquarius di dirigersi altrove, agli orari delle operazioni, allo svolgimento ed agli esiti delle stesse nonché ai riscontri pervenuti da parte delle autorità libiche prima, durante e all’esito del salvataggio». 

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha accolto la richiesta parzialmente, fornendo alcune informazioni inerenti all’accaduto e rifiutando l’ulteriore documentazione, rappresentando che:

- «nel caso di specie, la mole della documentazione e dei dati richiesti appare manifestatamente irragionevole. Infatti, la necessaria rielaborazione di alcuni dati imporrebbe alla scrivente amministrazione un facere straordinario tale da pregiudicarne il buon andamento, con conseguente violazione del dovere di conformarsi ai suddetti criteri di efficacia ed efficienza che necessariamente devono accompagnare l’operato della P.A. in tutte le attività di pubblico interesse ad essa demandate (v. Tar Lombardia, sez. III, sentenza 11 ottobre 2017, n. 1951)»; 

- «ai sensi dell’art. 1048, comma 1, lett. Q) del D.P.R. 90/2010 e s.m.i. sono sottratti all’accesso i documenti riguardanti programmazione, pianificazione e condotta di attività operative-esercitazioni NATO e nazionali, tra le quali rientrano anche quelle SAR in questione. Inoltre, sussiste, ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., il limite relativo alla salvaguardia delle relazioni internazionali. Ed infatti, l’eventuale accesso alle comunicazioni relative all’evento SAR di cui trattasi, comporterebbe un pregiudizio concreto ai rapporti che intercorrono tra Stati ed alle relazioni tra soggetti internazionali, in particolare con la Libia. L’Autorità anticorruzione ha riportato, a titolo esemplificativo, svariati documenti inerenti alle relazioni internazionali ai fini dell’accesso generalizzato, e tra questi, è bene ricordare gli atti che si riferiscono alle procedure di stipula di accordi internazionali con altri Stati, nei quali è necessario non soltanto tutelare la riservatezza degli atti ma anche salvaguardare l’integrità dei rapporti diplomatici con i Paesi interessati, che nel caso specifico riguardano l’Autorità italiana e quella libica»;

- «Inoltre, con specifico riferimento alla richiesta di ottenimento di numeri telefonici (v. precedente punto n. 1) e soggetti coinvolti (v. precedente punto n. 2), l’art. 5 bis, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 33/2013 richiama espressamente la disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali la quale prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l’accesso civico – debba essere effettuato “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale […]”, ivi inclusi il diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, all’oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione (si veda, a tal proposito, quanto affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle proprie “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”). Si ravvisa, pertanto, anche la sussistenza del limite derivante dalla protezione dei dati personali e della libertà e segretezza della corrispondenza sui numerosi atti pervenuti e trasmessi a soggetti privati e pubblici italiani e stranieri»;

- «Da ultimo, è opportuno segnalare che le attività SAR rientrano a pieno titolo nella materia della sicurezza e ordine pubblico che comprende, ovviamente, la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone. L’art. 5 bis co. 1 del d.lgs 33/2013 prevede, infatti, la possibilità di rigettare l’istanza di accesso civico generalizzato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordine pubblico. Nel caso di specie, la divulgazione dei dati e delle informazioni di cui ai precedenti punti nn. 1, 2 e 3 – riguardando l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e del personale delle forze armate nonché le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente necessarie alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza della vita umana in mare – vanificherebbe l’azione del Corpo, derivandone un pregiudizio concreto per la tutela degli interessi in gioco».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che l’accesso civico, quale istituto preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e […] promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2), deve essere negato nei casi previsti dall’art. 5-bis, fra cui, per i profili di competenza di questa Autorità, nel caso in cui «il diniego [sia] necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Si ricorda, in proposito, che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

In tale quadro, sotto il profilo procedurale, occorre evidenziare che l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico è tenuta a coinvolgere i controinteressati, individuati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Il Garante deve essere sentito dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso di riesame a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a)).

2. Il caso sottoposto al Garante

Nel caso in esame, dagli atti dell’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico a documentazione detenuta dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, inerente a un’operazione di Search And Rescue (SAR) relativa alla richiesta di soccorso di un natante in difficolta, navigante nel Mar Libico, con a bordo migranti.

L’amministrazione ha respinto l’istanza di accesso civico, ritenendo – in generale –«manifestatamente irragionevole» la mole della documentazione e dei dati richiesti e richiamando l’esclusione dall’accesso prevista dall’art. 1048, comma 1, lett. q) del d.P.R. 15/3/2010 n. 90, nonché motivi inerenti alla salvaguardia delle relazioni internazionali, ai limiti della sicurezza e dell’ordine pubblico. 

Il limite previsto dall’art. 5 bis, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013, unico aspetto sul quale questa Autorità è tenuta a esprimersi in relazione alla fattispecie in esame, è stato richiamato solo con riferimento al rifiuto della richiesta di ostensione dei numeri telefonici e dei soggetti coinvolti (cfr. precedenti punti nn.1-2), rispetto alla quale l’amministrazione ha eccepito «la sussistenza del limite derivante dalla protezione dei dati personali e della libertà e segretezza della corrispondenza sui numerosi atti pervenuti e trasmessi a soggetti privati e pubblici italiani e stranieri». 

Ciò chiarito, con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, deve essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati (che peraltro non risultano essere stati coinvolti nel presente procedimento di accesso civico impedendogli di presentare un’eventuale opposizione), in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso integrale ai documenti richiesti, oppure fornire un accesso parziale.

In tale quadro, si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto abbia correttamente respinto l’accesso civico ai numeri di telefono e ai soggetti coinvolti. Ciò in quanto la relativa ostensione può arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico e il conseguente particolare regime di pubblicità, si ritiene che dall’ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbero derivare ai soggetti interessati (segnalanti e destinatari della segnalazione, peraltro sia italiani che esteri, coinvolti nelle operazioni di ricerca e salvataggio di un natante in difficolta in acque libiche con a bordo migranti) ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale. Ciò anche pensando alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della trasparenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 3 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia