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Provvedimento del 16 maggio 2018 [9003442]

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[doc. web n. 9003442]

Provvedimento del 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 305 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 19 marzo 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Antonio Dal Ben, nei confronti di Google LLC (già Google Inc) con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome dei seguenti URL:

1) http://...;

2) http://...;

3) http://...;

in quanto rinvianti ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante diffusione di informazioni relative al suo coinvolgimento in un’indagine penale per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta connessa al fallimento di una società (“XX Systems”), della quale era socio ed amministratore, dichiarato nel 2006 e in relazione al quale, nel marzo del 2011, è stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., passata in giudicato;

rilevata l’insussistenza di un attuale interesse alla conoscibilità di una vicenda ormai superata, considerando anche di non aver più svolto, successivamente ad essa, attività imprenditoriale, avendo iniziato ad operare come “consulente nel settore dell’assistenza alle imprese nel controllo di gestione, nella riorganizzazione aziendale e nell’assistenza nel compimento delle operazioni straordinarie”; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 5 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; 

VISTE le note del 17 e del 19 aprile 2018 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha dichiarato:

con riguardo all’URL indicato in premessa con il n.1, di non aver individuato, all’interno della relativa pagina, il nome dell’interessato e pertanto di aver adottato misure manuali finalizzate ad impedirne l’indicizzazione;

relativamente agli altri due URL, di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza dell’interessato, trattandosi di informazioni di attuale interesse pubblico in quanto connessi al compimento di reati gravi – ovvero concorso in bancarotta fraudolenta con creazione di un passivo pari a sette milioni di euro – riguardanti l’attività svolta dallo stesso all’epoca dei fatti e che sarebbero tuttora rilevanti in virtù del ruolo attualmente ricoperto in qualità di consulente aziendale;

VISTA la nota del 19 aprile 2018 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto rappresentato dalla resistente, ha ribadito le proprie istanze;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine all’URL indicato in premessa con il n. 1 avendo la resistente dichiarato nel corso del procedimento (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver provveduto ad adottare, rispetto ad esso, misure manuali di deindicizzazione;

CONSIDERATO, con riguardo alla richiesta di rimozione dei restanti URL, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorra tener conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

RILEVATO, dunque, con riguardo all’URL indicato in premessa con il n. 2, che quest’ultimo rimanda ad un articolo pubblicato nel 2012, nel quale pur essendo riportata l’evoluzione giudiziaria dei fatti nei quali è stato coinvolto il ricorrente, si riferisce a una  vicenda risalente nel tempo, che si caratterizza per la sua dimensione prettamente locale e, quindi, di interesse circoscritto che non giustifica la sua reperibilità indiscriminata in rete da parte di chiunque a partire dal nome e cognome del ricorrente, fermo restando che l’URL medesimo continua ad essere reperibile mediante altri parametri di ricerca;

RILEVATO, altresì, con specifico riguardo all’URL indicato in premessa con il n. 3, che:

lo stesso rimanda ad un articolo pubblicato anteriormente alla sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del ricorrente, circostanza della quale non si dà atto al suo interno e determinando così il mancato aggiornamento delle informazioni che lo riguardano;

in base ai criteri fissati dalla direttiva europea in materia di protezione dei dati personali  (cfr. art. 6, comma 1, lett. d) direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), nonché dall’art. 11 del Codice, i dati personali devono “essere esatti e, se necessario, aggiornati” e che pertanto un trattamento inizialmente lecito può diventare con il tempo incompatibile con tali principi;

come affermato anche dalle citate “Linee Guida” (cfr. punto 4 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) “tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”;

RITENUTO, pertanto, di accogliere parzialmente il ricorso e di dover conseguentemente ordinare a Google, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, di disporre, entro venti giorni dalla ricezione della presente decisione, la rimozione degli URL sopra indicati con il n. 2 e 3; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso ed ordina a Google, ai sensi dell’art. 150, comma 2, del Codice, di disporre, entro venti giorni dalla ricezione della presente decisione, la rimozione degli URL indicati in premessa con il n. 2 e il 3; 

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo all’URL indicato in premessa con il n. 1.
Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l’inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell’art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia