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Provvedimento del 24 gennaio 2019 [9090803]

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[doc. web n. 9090803]

Provvedimento del 24 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 18 del 24 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 23 maggio 2018 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuela Andreola, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto a Google LLC ed a Google Italy S.r.l. la rimozione, dai risultati reperibili in associazione al suo nominativo - oltreché ad altri criteri di ricerca quali "HH", "ZZ" e "YY" - di alcuni URL collegati a vicende relative al fallimento di detta società, avvenuto nel 2014, chiedendo altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante associazione del suo nominativo ad una vicenda ormai conclusasi da diversi anni con la chiusura del fallimento della società di cui era titolare ed amministratore unico, nonché a dichiarazione sindacali associate al ruolo da lui rivestito in tale circostanza, ma in relazione alle quali non vi è stato alcun seguito giudiziario;

eccepito che tra i risultati di ricerca reperibili, nello specifico, utilizzando come criteri di ricerca "ZZ" e "YY", compaiono anche pagine web del marzo 2015 riferite al fallimento di altra società non avente alcuna correlazione con la società della quale era titolare e "che viene richiamata per analogia";

PRESO ATTO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento che ha reso necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

l’Autorità, in virtù della diretta applicabilità del Regolamento ed in attesa dell’intervento del legislatore nazionale, ha disposto, con provvedimento n. 374 del 31 maggio 2018, la disapplicazione, a partire dalla predetta data, delle norme relative al procedimento su ricorso contenute nel Codice in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento stesso;

con d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” - sono state apportate le modifiche necessarie ad adeguare il contenuto del Codice alla normativa europea, prevedendo, tra l'altro, l’espressa abrogazione delle disposizioni relative alla tutela alternativa a quella giurisdizionale contenute nella sezione III del capo I del titolo I della parte III del medesimo Codice;

CONSIDERATO che:

l’Autorità, con nota del 5 luglio 2018, ha rappresentato all'interessato gli effetti dell’intervenuto mutamento del quadro normativo chiedendo di manifestare l’eventuale volontà di trattare la propria istanza a titolo di reclamo;

il medesimo ha espresso tale esplicita volontà con successiva comunicazione dell'11 luglio  2018 e che pertanto l’atto presentato deve essere deciso dal Garante secondo le disposizioni applicabili al procedimento su reclamo attualmente contenute nell’art. 77 del Regolamento, nonché nell'art. 143 del Codice novellato - oltreché nel regolamento interno n. 1/2007 - per la parte compatibile con il nuovo quadro normativo; 

l’Ufficio ha provveduto, con successiva nota interna del 24 agosto 2018, a disporre la restituzione dei diritti di segreteria già versati dall'interessato per la presentazione del ricorso, tenuto conto della gratuità del reclamo espressamente prevista dal Regolamento (crf. art. 57, par. 3, Reg.);

VISTA la nota del 31 agosto 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 14 settembre 2018 con la quale Google LLC e Google Italy S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, hanno rilevato:

in via preliminare, l'inammissibilità delle richieste di rimozione di URL reperibili esclusivamente utilizzando chiavi di ricerca diverse dal nome del reclamante quali "ZZ" e "YY", in quanto il diritto all'oblio può essere esercitato solo con riguardo a risultati ottenuti a partire dal nome di una persona fisica e non anche con "la denominazione commerciale di una persona giuridica (che non è titolare di alcun dato personale) o della sua sede"; 

di non doversi pertanto provvedere con riguardo alla richiesta di rimozione, in associazione al nominativo dell'interessato, degli URL indicati con i nn. da 4 a 7 della memoria (cfr. pag. 2 della stessa) in quanto non restituiti come risultati di ricerca utilizzando il criterio del nome, come ammesso anche dall'interessato che ha dichiarato che detti URL sono indicizzati esclusivamente tramite le chiavi di ricerca "ZZ" e "YY";

di non poter accogliere la richiesta di rimozione con riguardo ai restanti URL ritenendo non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio in quanto si tratta di notizie risalenti ad epoca recente (2014) relative al fallimento di una storica società ... del settore tessile della quale il reclamante era amministratore unico e che, in ragione dell'attività imprenditoriale tuttora svolta da quest'ultimo, devono ritenersi di interesse per la collettività;

CONSIDERATO, preliminarmente, con riguardo alla decisione nel caso di specie, che:

il trattamento effettuato da Google LLC nella circostanza incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano (art. 56, par. 2, del Regolamento);

pertanto, in applicazione dell'art. 55, par. 1, del medesimo Regolamento, può ritenersi sussistente la competenza in capo al Garante del potere di trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente in quanto stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell’atto introduttivo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; 

RILEVATO che:

la vicenda riguarda il fallimento di una importante società attiva nel settore tessile, della quale il reclamante era titolare ed amministratore unico, avvenuto nel 2014 a seguito di tagli del personale progressivamente attuati a partire dagli anni novanta; 

l'interessato svolge tuttora attività imprenditoriale, tenuto conto del fatto che il medesimo, contestualmente alla dichiarazione di fallimento, ha costituito una nuova impresa nella quale sono confluiti parte del personale e gli operatori della rete di vendita;

deve pertanto ritenersi sussistente, in virtù del breve lasso di tempo trascorso dall'evento di fallimento, nonché del ruolo imprenditoriale svolto dal reclamante, un attuale interesse della collettività alla conoscibilità di informazioni attinenti ad una vicenda economica nella quale l'interessato ha avuto un ruolo rilevante;

RITENUTO di dover considerare il reclamo infondato in relazione alla richiesta di rimozione dei predetti URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL individuati nell'atto introduttivo per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia