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Provvedimento del 14 febbraio 2019 [9102927]

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[doc. web n. 9102927]

Provvedimento del 14 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 45 del 14 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito, “Direttiva”);

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il reclamo presentato al Garante in data  6 luglio  2018 dal Sig. XX con il quale questi ha lamentato la ricezione, sulla propria utenza riservata, di una comunicazione telefonica del 12 ottobre 2017 da parte di un’operatrice della Planet Group S.r.l. (di seguito “Planet Group”) “nell’ambito dell’attività promozionale cambio prodotto” nell’interesse di Eni gas e luce S.p.A. (di seguito “Eni”, o “EGL” o “Società”) - della quale lo stesso è cliente del mercato di maggior tutela con riguardo alla fornitura di gas – chiedendo: “ di voler condannare la controparte alla presentazione di quanto legittimamente richiesto ed a dichiarare a chi ha fornito in maniera irregolare i [suoi] dati personali …, e di voler condannare la parte soccombente al pagamento delle spese precedentemente effettuate (…)”;

PRESO ATTO che, con il suddetto reclamo, il Sig. XX ha lamentato, in particolare:

- di aver appreso, nel corso della telefonata, che l’operatrice avrebbe avuto visibilità delle fatture emesse da Eni con riguardo alla sua utenza;

- dopo aver in un primo tempo aderito all’offerta di cambio prodotto e ricevuto la proposta di un nuovo contratto di fornitura in data 16 ottobre 2017, di aver successivamente esercitato il proprio diritto di ripensamento con comunicazione del 24 ottobre;

- di aver rivolto alla Planet Group, in data 13 ottobre 2017, nell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del previgente Codice, una richiesta di accesso ai propri dati personali, nonché di cancellazione degli stessi e di blocco del trattamento;

- di aver richiesto, inoltre, che tali interventi venissero portati a conoscenza di eventuali terzi, ai quali i dati stessi fossero stati comunicati o diffusi, e di aver esercitato altresì  il diritto di opposizione al trattamento  per finalità di direct marketing e, in ogni caso, per motivi legittimi, precisando di non aver prestato alcun consenso al trattamento dei propri dati;

VISTA, la nota di riscontro del 26 ottobre 2017, con la quale Planet Group ha rappresentato che:

- i dati personali del reclamante sono stati trattati dalla stessa in qualità di responsabile del trattamento e ricevuti dalla committente Eni quale titolare;

- i dati in questione provenivano da una lista di contattabilità fornita da Eni nell’ambito dell’attività promozionale “cambio prodotto”;

- il contatto in questione sarebbe stato effettuato nei confronti del Sig. XX in quanto cliente Eni del “mercato di maggior tutela”, al fine di proporgli il passaggio al “mercato libero”;

- tutti i nominativi contenuti nelle liste consegnate loro da Eni sarebbero state contattabili avendo quest’ultima raccolto in precedenza regolare consenso;

- a seguito dell’opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto del reclamante, ne sono stati cancellati i dati al fine di escludere ogni ulteriore e futuro contatto  e il relativo numero telefonico è stato inserito in una black list; di tutto ciò è stata data comunicazione alla committente.

VISTA la successiva comunicazione del 15 gennaio 2018 con la quale ENI ha confermato:

- il ruolo di responsabile del trattamento rivestito dalle “imprese che sono dirette collaboratrici della società”;

- che, da verifiche effettuate nei relativi archivi informatici, è risultato non essere effettivamente stato concesso dal reclamante il consenso al trattamento dei propri dati personali “per essere informato in merito ad iniziative Promozionali Proprie, ad Analisi/Ricerche di Mercato e Iniziative Promozionali Terzi”;

CONSIDERATO che, in assenza di riscontro circa la lamentata circostanza della visibilità, da parte dell’operatrice della Planet Group, delle fatture relative al contratto di fornitura di gas in essere, il Sig. XX e della relativa utilizzabilità a fini commerciali ha presentato, in data 22 marzo 2018, ricorso al Garante ai sensi degli artt. 145 ss. del Codice (ricorso successivamente dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva, essendo stato proposto nei confronti di Eni S.p.A. e non di Eni gas e luce S.p.A.) e ha presentato quindi l’odierno reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento;

VISTA la nota del 25 settembre 2018 con cui l’Ufficio, nell’ambito dell’istruttoria preliminare ha  richiesto ad Eni di fornire proprie osservazioni su quanto contenuto in tale ultimo atto;

VISTA la risposta del 15 ottobre 2018 con la quale la Società ha evidenziato che:

- il reclamante era un proprio cliente dal marzo 2001 e che l’offerta di servizi applicata allo stesso era quella a “condizioni regolate” afferente al cd. “mercato tutelato”;

- le questioni sollevate da quest’ultimo sono già state trattate nell’ambito della procedura attivata con il precedente ricorso presentato al  Garante;

- in tale ultimo contesto, la Società aveva inviato i propri chiarimenti ad Eni S.p.A. (in data 15 maggio 2018 in allegazione alla memoria difensiva presentata da quest’ultima), comprese le osservazioni relative a quanto poi lamentato nel successivo reclamo  presentato dal XX;

- il numero di telefono del reclamante era stato inserito nella lista “cambio prodotto” fornita alla Planet Group e riguardante i clienti del mercato tutelato “da contattare per fornire le necessarie  informazioni e proporre il passaggio dal “mercato tutelato” al “mercato libero” che all’epoca dei fatti era obbligatorio a partire al 1° luglio 2019 , come previsto dalla L. 4.8.2017 n. 124 (cd. legge sulla concorrenza)”;

- Planet Group avrebbe pertanto contattato il reclamante, con la proposta di cambio contratto per conto di Eni, senza che fosse necessario acquisirne il consenso all’utilizzo dei relativi dati per finalità promozionali, trattandosi, piuttosto, “(…) di una comunicazione in parte contrattualmente dovuta (anche solo per ragioni di buona fede contrattuale ), in parte rientrante nell’interesse legittimo di EGL come fornitore del servizio”;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha ulteriormente precisato che:

- essendo il Sig. XX un proprio utente, in ragione della previsione normativa di cui alla legge n. 124 del 2017, relativa al passaggio dal mercato tutelato a quello libero (previsto, all’epoca del contatto telefonico a partire dal 1° luglio 2019 ed in seguito procrastinato alla medesima data del 2020), lo stesso è stato contattato al fine di renderlo edotto “di un’importante novità legislativa chiedendo se avesse intenzione di mutare in anticipo il proprio rapporto contrattuale” e che, pertanto, sia alla luce della precedente disciplina in materia di protezione dei dati personali che del vigente Regolamento, la comunicazione effettuata sarebbe da considerarsi “perfettamente legittima”;

- il cambio prodotto inizialmente richiesto dal reclamante è stato dallo stesso successivamente annullato e, soprattutto, che Planet Group: “non risulta disporre delle fatture degli utenti EGL in quanto EGL non trasmette ai propri partner le fatture degli stessi”;

- tale ultima circostanza è risultata essere già stata evidenziata e documentata nell’ambito del menzionato procedimento instaurato a seguito del ricorso presentato all’Autorità con attestazioni sia di Planet Group che della stessa EGL;

- di aver sempre dato riscontro alle richieste del Sig. XX come peraltro emerso dalla documentazione già prodotta nel suddetto procedimento;
VISTA la nota del successivo 16 ottobre 2018 con la quale il reclamante ha evidenziato che:

- la  comunicazione volta ad informare i clienti delle novità legislative: “è stata inserita correttamente da EGL nelle bollette a [lui] trasmesse” ;

- la telefonata ricevuta aveva una chiara valenza promozionale, nonostante l’assenza del proprio consenso;

VISTA la nota del 20 novembre 2018 con la quale l’Ufficio ha richiesto alla Società l’ulteriore invio della documentazione contrattuale relativa al rapporto in esame, nonché dell’informativa rilasciata al reclamante, oltre a documentazione idonea a comprovare i consensi eventualmente prestati da quest’ultimo con riguardo ai diversi trattamenti effettuati da Eni;

VISTA la comunicazione del successivo 7 dicembre con cui la Società ha inviato  all’Autorità copia di una modulistica standard relativa sia al contratto di fornitura che all’informativa e al modello per la raccolta dei consensi, priva dei dati e delle necessarie sottoscrizioni del reclamante, nonché di uno screenshot della schermata del sistema gestione clienti di Eni gas e luce relativa alla posizione del Sig. XX;

RILEVATO, proprio con riguardo all’apposita schermata dedicata alle “autorizzazioni”, che il reclamante non ha voluto fornire il proprio consenso né ad iniziative promozionali della società, né ad analisi o ricerche di mercato, così come pure ad iniziative promozionali di terzi, a conferma, quindi, di quanto già attestato nella menzionata comunicazione inviata dalla Società il 15 gennaio 2018;

VISTE la legge 4 agosto 2017, n. 124 (cd. “legge concorrenza 2017”) e la deliberazione n. 746/2017/R/COM  del 10 novembre 2017 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito “AEEGSI”), recante “obblighi di informazione in capo ai venditori disposti dalla legge concorrenza 2017 in relazione al superamento delle tutele  di prezzo al 2019, nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale”, dalle quali, in particolare, emerge che:

- la suddetta legge ha disposto la liberalizzazione delle tariffe relative alla fornitura di servizi di energia elettrica gas e acqua, prevedendo in particolare, ai fini che qui interessano, l’interruzione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale e  abrogando, a partire dal 1° luglio 2019 (termine in seguito prorogato di 12 mesi), la disciplina che prevede la definizione, da parte dell’Autorità, delle tariffe del gas per i consumatori;

- più specificamente, la menzionata disciplina ha previsto (all’art. 1, comma 69) che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti  finali  di  energia elettrica  riforniti  in  maggior  tutela  debbano  ricevere  adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai  commi  precedenti (in particolare i commi 59  e  60) secondo  le modalità definite con provvedimento dell’AEEGSI; mentre il successivo comma 72 ha stabilito per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte di detta Autorità e a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori che la stessa garantisca, tra l’altro, la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura  del  mercato;

- in un quadro di misure volte ad aumentare la consapevolezza e la partecipazione dei clienti finali nel mercato libero (cd. capacitazione) l’Autorità, con la citata deliberazione del 10  novembre 2017, ha previsto che proprio “ai sensi dell’art. 1, comma 69, della legge Concorrenza 2017, gli attuali esercenti la maggior tutela e i fornitori nell’ambito della tutela gas con riferimento rispettivamente ai soli clienti forniti in maggior tutela e ai soli clienti serviti in tutela gas” siano tenuti ad effettuare una serie di adempimenti informativi;

- in particolare, con riguardo alle specifiche modalità per fornire un’adeguata informativa sulla rimozione delle tutele di prezzo, come indicato dal citato art. 1, comma 69, la suddetta delibera ha espressamente previsto di riportare nella cd. fattura sintetica, i testi delle comunicazioni resi noti dall’Autorità secondo specifiche modalità;

- nell’ambito della medesima deliberazione del 10 novembre 2017, sono state poi previste ulteriori modalità di comunicazione, sia attraverso la pubblicazione, sulla home page del sito internet del fornitore, di un link che rinvia alla sezione “Evoluzione mercati al dettaglio” del sito web dell’Autorità, dedicato al superamento delle tutele di prezzo, sia indirizzando il cliente finale, all’atto della richiesta telefonica di informazione, in merito al proprio contratto con riferimento al superamento della tutela di prezzo, al sito web dell’Autorità e al call center dello Sportello per il consumatore, fornendo gli specifici riferimenti;

RILEVATO, in via preliminare, che:

- la Società, con dichiarazione della quale l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”, ha affermato che Planet Group “non risulta disporre delle fatture degli utenti EGL in quanto EGL non trasmette ai propri partner le fatture degli stessi”;

-  di non dover adottare alcuna decisione in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento, tenuto conto del regime di gratuità dello strumento del reclamo introdotto dall’art. 57, par. 3, del Regolamento e non essendo prevista la rifusione di spese legali, tenuto conto del fatto che l’assistenza di un legale è meramente facoltativa;

RILEVATO, nel merito, che:

-  stante la puntuale indicazione delle modalità informative da parte dell’AEEGSI, i fornitori non sono tenuti - e nella fattispecie in esame che Eni non era tenuta - ad effettuare altre e diverse comunicazioni rispetto a quelle istituzionalmente previste e comunque attraverso il ricorso a contatti telefonici effettuati da un teleseller outboud, quale nel caso di specie Planet Group, essendo espressamente previsto, con la modalità del contatto telefonico, il solo indirizzamento al sito web dell’Autorità e sempre a condizione che sia lo stesso cliente finale ad effettuare spontaneamente la richiesta telefonica di informazioni;

- tali considerazioni permangono anche ove si consideri che il lamentato contatto telefonico si è collocato in un arco temporale risalente a pochi mesi prima della citata delibera dell’AEEGSI;

- anche nell’attesa delle indicazioni dell’Autorità di regolazione circa le modalità da adottare, nell’ambito del processo di transizione dal mercato tutelato al mercato libero, per informare i cd. “clienti domestici” del futuro assetto normativo, sul fornitore non poteva comunque incombere un preventivo “obbligo di comunicazione delle novità legislative”, peraltro ancora prive di attuazione;

- il presunto fine di informare sulle suddette novità era, invece, volto a giustificare l’effettuazione di una vera e propria attività promozionale (in particolare quella di “cambio prodotto” come asserito dalla stessa Planet Group nella comunicazione del 26 ottobre 2017), con lo scopo di promuovere i nuovi servizi e prodotti commercializzati da Eni, proprio in vista della futura liberalizzazione del mercato del gas, da indirizzarsi a soggetti che in quanto già clienti avrebbero potuto “mutare in anticipo il proprio rapporto contrattuale”, come peraltro anche espressamente richiamato dalla stessa Eni nella già menzionata nota di riscontro del 15 ottobre 2018;

- la comunicazione rivolta al reclamante non può quindi definirsi, come asserito da Eni, “contrattualmente dovuta” sotto il profilo della necessaria informazione al cliente delle imminenti novità normative;

RILEVATO, inoltre, che:

- il Garante, in merito al corretto utilizzo dei dati degli utenti con riguardo al telemarketing, ha fornito indicazioni, in particolare nell’ambito del provvedimento generale del 19 gennaio 2011 recante “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni”  (doc. web 1784528);

- in detto provvedimento è stato fra l’altro evidenziato che l’utilizzo dei dati degli interessati, non presenti in elenchi degli abbonati, per finalità promozionali mediante l’impiego del telefono è possibile esclusivamente nei confronti di quei soggetti che abbiano manifestato uno specifico consenso informato al trattamento dei dati stessi (ai sensi degli artt. 13 e 23 del previgente Codice), mentre, per quelli presenti in tali elenchi, è possibile solo ove gli interessati non abbiano manifestato la propria opposizione al trattamento per finalità di telemarketing attraverso l’iscrizione all’istituito Registro pubblico delle opposizioni, o, ancora, seppure iscritti abbiano, anteriormente all’istituzione di tale registro, manifestato uno specifico consenso informato al trattamento dei propri dati per le menzionate finalità, consenso che il titolare è anche tenuto a documentare per iscritto come richiesto dal menzionato art. 23;

- poste tali premesse, in assenza del necessario consenso, preventivo, libero e documentato per iscritto del  Sig. XX con riguardo al trattamento dei propri dati per finalità di carattere promozionale ai sensi della norma da ultimo citata, il contatto telefonico da parte della Planet Group nell’interesse della committente Eni gas e luce non poteva essere legittimamente effettuato; e ciò tanto più ove si consideri che nel sistema informatico di Eni risultava una specifica manifestazione di volontà negativa del reclamante rispetto al trattamento dei propri dati per finalità di direct marketing, come confermato dalla schermata tratta dal sistema gestionale della clientela e prodotta dalla Società con l’ultima nota di riscontro del 7 dicembre 2018;

- né  rilevante può ritenersi il richiamo da parte della Società, in quanto titolare del trattamento, al proprio legittimo interesse come ipotesi di esonero dall’obbligo di acquisizione del consenso dell’interessato, posto che tale  presupposto non avrebbe potuto operare in assenza di un necessario bilanciamento effettuato dal Garante (nei casi individuati dallo stesso in base ai principi sanciti dalla legge) con gli interessi e i diritti degli interessati, come  espressamente previsto dall’ art. 24 comma 1 lett. g) del previgente Codice;

RILEVATO conclusivamente che, in base quanto sin qui rappresentato, il trattamento per finalità di marketing dei dati personali utilizzati con le modalità sopra descritte, è avvenuto in violazione dei principi di liceità e correttezza del trattamento di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) del previgente Codice, nonché in violazione dell’art. 23 dello stesso, posta l’assenza del consenso preventivo, libero e documentato per iscritto del reclamante.

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) rileva, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento, l’illiceità del trattamento posto in essere da  Eni gas e luce S.p.A., con sede in Piazza Ezio Vannoni, 1 (20097) San Donato Milanese (MI), in vigenza della Direttiva 95/46/Ce e d.lgs. n. 196/2003 nei termini di cui in premessa. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 78 Regolamento (UE), avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia