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Ordinanza ingiunzione - 14 febbraio 2019 [9106367]

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[doc. web n. 9106367]

Ordinanza ingiunzione - 14 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 49 del 14 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che, a seguito di alcuni articoli di stampa in cui si segnalava l’utilizzo, da parte del dott. XX, degli indirizzi di posta elettronica dei propri pazienti al fine di inviare loro una missiva avente contenuto di propaganda elettorale, l’Ufficio avviava un’istruttoria preliminare volta a verificare il rispetto da parte del professionista delle disposizioni contenute nel “Provvedimento in materia di trattamento di dati personali presso i partiti politici e di esonero dell’informativa per fini di propaganda elettorale”, adottato dal Garante in data 6 marzo 2014 (in www.gpdp.it, doc. web n. 3013267);

VISTA la nota del 1° agosto 2018, con cui l’Ufficio concludeva l’istruttoria preliminare, accertando l’illiceità del trattamento dei dati personali posto in essere dal dott. XX. Risultava, infatti, che gli indirizzi di posta elettronica, utilizzati per l’invio delle missive di propaganda elettorale, si riferivano a pazienti che lo stesso aveva visitato o seguito presso l’Istituto Europeo di oncologia (di seguito “IEO”). All’atto della cessazione del rapporto di lavoro con il suddetto Istituto, il dott. XX aveva acquisito gli indirizzi di posta elettronica e, in qualità di autonomo titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”), li aveva utilizzati per l’invio delle citate missive, senza, tuttavia, aver provveduto a rendere l’informativa e ad acquisire il consenso degli interessati, in violazione degli artt. 13, comma 4, 23 e 26 del Codice;

VISTO il verbale n. 28753/124370 del 2 ottobre 2018 con cui sono state contestate ad XX nato a XX il XX, XX, residente a XX, le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione agli artt. 13, comma 4, 23 e 26 del medesimo Codice, per aver omesso di rendere l’informativa e di acquisire il consenso in merito all’invio di e-mail di propaganda elettorale, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 12 novembre 2018, inviato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui il dott. XX  ha precisato di aver utilizzato gli indirizzi e-mail dei propri pazienti al fine di informarli della cessazione del proprio rapporto di lavoro con l’IEO e, al contempo, dei suoi spostamenti presso altre strutture di diverse regioni d’Italia, esprimendo, in una circostanza, il suo sostegno a un candidato in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Nell’inviare tali tipologie di comunicazioni, la parte ha osservato come siano state sempre rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, informando adeguatamente gli interessati e permettendo loro di opporsi alla ricezione delle suddette comunicazioni, mediante un link posto in calce alle e-mail;

LETTO il verbale di audizione del 4 dicembre 2018, svoltasi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in ordine alle violazioni amministrative contestate. Per quanto concerne la violazione di cui all’art. 161 del Codice, si osserva che, in base all’art. 13, comma 4, del Codice, quando i dati non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa deve essere resa al momento della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Nel caso di specie, risulta accertato che la parte ha acquisito dall’IEO la mailing list contenente i nominativi e gli indirizzi e-mail dei propri pazienti, al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro; tuttavia, non risulta provato né documentato in atti che sia stata resa l’informativa agli interessati, al momento dell’acquisizione da parte del dott. XX dei suddetti dati, così come previsto dall’art. 13, comma 4, del Codice. Per quanto riguarda, invece, la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice, si rappresenta che la condotta illecita contestata alla parte si riferisce all’utilizzo dei dati personali per finalità differenti da quelli di cura (che avevano giustificato l’originario trattamento), senza che gli interessati avessero espresso il proprio specifico e autonomo consenso. Infatti, la missiva oggetto dell’istruttoria, non si limitava a rendere noto ai pazienti gli spostamenti del professionista, ma indicava chiaramente il sostegno a un candidato nell’ambito delle consultazioni elettorali che si sarebbero svolte di lì a poco in Lombardia. Aspetto senz’altro censurabile sotto il profilo della protezione dei dati personali, posto che si tratta di una finalità perseguita dal dott. XX senza che gli interessati avessero espresso alcuna manifestazione di consenso al riguardo;

RILEVATO, pertanto, che il dott. XX, in qualità di titolare, ha effettuato un trattamento di dati personali riguardanti i pazienti che aveva visitato o seguito presso l’IEO (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando una comunicazione, mediante e-mail,  avente ad oggetto propaganda elettorale, in violazione degli artt. 13, comma 4, 23 e 26 del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice, che punisce la violazione dell’art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all’art. 161, e nella misura minima di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice, per un ammontare complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a XX, nato a XX il XX, XX, residente a XX di pagare la somma complessiva di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

ad XX di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia