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Archiviazione di procedimento sanzionatorio - 7 novembre 2018 [9119818]

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[doc. web n. 9119818]

Archiviazione di procedimento sanzionatorio - 7 novembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 478 del 7 novembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge sopra citata, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

VISTA la segnalazione del 24 giugno 2017 -  indirizzata alla scrivente Autorità - con la quale due condomini residenti nel Condominio sito in Roma, via XX -  C.F. XX (d’ora in avanti “Condominio”), hanno lamentato una presunta violazione del D.lgs. 196/2003 - recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (d’ora in avanti “Codice”) - posta in essere dall’amministratore del Condominio per aver trasmesso documentazione contabile e, in particolare, i bilanci condominiali dal 2013 al 2016, al comodatario di uno degli appartamenti ubicati nell’immobile condominiale, in assenza dell’autorizzazione dei condomini segnalanti;

VISTA la nota del Dipartimento Realtà Economiche e Produttive prot. n. XX del 16 febbraio 2018 con cui il Garante ha richiesto al Condominio e, in particolare, all’amministratore dello stesso, in qualità di rappresentante legale pro tempore, informazioni in merito alla sopra citata segnalazione;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta, regolarmente notificata in data 1 marzo 2018 tramite raccomandata a/r - il cui avviso di consegna è agli atti del fascicolo - è risultata priva di riscontro;

VISTA la successiva nota prot. n. XX del 20 marzo 2018 a firma del Segretario Generale, con la quale il Garante, in considerazione della mancata risposta da parte del Condominio, ha rinnovato la richiesta di fornire, ai sensi dell’art.157 del Codice ed entro il 16 aprile 2018, le informazioni già richieste con la precedente nota del 16 febbraio 2018, ricordando che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 164 del Codice;

VISTA la nota prot. n. XX del 17 maggio 2018 con cui il Dipartimento Realtà Economiche e Produttive ha trasmesso gli atti al Dipartimento Attività Ispettive al fine di valutare l’avvio di un procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti dell’amministratore del condominio relativamente all’omessa informazione al Garante;

VISTO l’atto n. XX del 6 giugno 2018 con il quale il Garante, a fronte del mancato riscontro alla richiesta di informazioni prot. n. XX del 20 marzo 2018, ha contestato al Condominio, in persona del rappresentante legale pro-tempore, la violazione della disposizione di cui all’art. 157, sanzionata dall’art. 164 del Codice;

RILEVATO che dal rapporto amministrativo prot. n. 29074/118748 del 4 ottobre 2018, predisposto dall’Ufficio del Garante ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/81;

VISTA la nota del Garante prot. XX del 6 giugno 2018, indirizzata al Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza con richiesta di provvedere alla notifica dell’atto di contestazione sopra citato, nonché di acquisire informazioni mediante la redazione di un verbale di operazioni compiute;

VISTO il verbale di operazioni compiute dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza del 13 giugno 2016 nel corso delle quali, l’amministratore del condominio ha dichiarato che “Per quanto riguarda la mancata risposta alle due richieste informazioni inviatemi dall'Autorità Garante, dichiaro di non averlo fatto, in quanto essendo oberata di lavoro in questo periodo, non ho tenuto conto dei ristretti limiti temporali per rispondere all'Autorità Garante e quindi mio malgrado, mi sono ritrovata in netto difetto nei confronti di detta Autorità della qualcosa mi rammarico".

VISTA  la memoria difensiva, datata 7 luglio 2016, formulata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui il legale incaricato dall’amministratore del Condominio, in riferimento all’atto di contestazione n. XX del 6 giugno 2018,  ha inteso rappresentare:

a) in via preliminare “ (…) che la contestazione in oggetto è stata elevata a carico del Condominio di Via XX in Roma, in persona dell’Amm.re p.t., mentre la segnalazione/esposto  (…)   (da parte di due condomini)   è   stata   presentata   nei   confronti dell’Amm.re pro-tempore (…), per aver concesso l’accesso al (…) comodatario dell’immobile (…) (di proprietà di uno di tali due condomini) alla documentazione contabile condominiale senza alcuna autorizzazione. Per tale motivo, si eccepisce la nullità della contestazione di violazione amministrativa notificata in data 13.06.2018 per errata indicazione del legittimato passivo”;

b) che la “(…) omessa risposta (…) (dell’amministratore pro-tempore) alle due richieste di informazioni (…) (del Garante) (…) (è avvenuta in ragione) di mera dimenticanza dovuta alla grande mole di lavoro (…) in quel periodo. Inoltre, proprio per il fatto che l’esposto proveniva da (…) (uno dei segnalanti) non è stato rivolto il dovuto interesse: infatti, (…) (tale segnalante) negli anni ha letteralmente sommerso (…) (l’amministratore del condominio) di corrispondenza con richieste e contestazioni”;
 

In ragione di quanto sopra, la parte ha richiesto, oltre all’audizione innanzi al Garante, di “ (…) annullare la violazione amministrativa (…) e, per l’effetto, annullare la relativa sanzione per i motivi sopra esposti”.

VISTA la comunicazione del legale incaricato dall’amministratore del Condominio, inoltrata all’indirizzo PEC del Garante in data 20 settembre 2018, riguardante la rinuncia della parte all’audizione;

RITENUTO che non sussistono le condizioni per confermare i rilievi mossi con l’atto di contestazione n. XX del 6 giugno 2018, in quanto la contestazione è stata elevata a carico del Condominio, mentre la richiesta di informazioni di questa Autorità è stata presentata nei confronti dell’amministratore dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di dover archiviare il procedimento sanzionatorio relativo alla violazione dell´art. 157 del Codice, di cui all’atto di contestazione n. XX del 6 giugno 2018;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui agli artt. 157 e 164 del Codice, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 7 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9119818
Data
07/11/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca