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Ordinanza ingiunzione - 13 dicembre 2018 [9124641]

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[doc. web n. 9124641]

Ordinanza ingiunzione - 13 dicembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 507 del 13 dicembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che la Tenenza della Guardia di finanza di Osimo, in esecuzione di una delega di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX e previo nulla osta concesso in data 18 giugno 2018 dalla citata Procura, ha accertato, sulla scorta degli elementi acquisiti, che il sig. XX Cod.fisc.:XX, nato ad XX, il XX, quale titolare dell’Impresa individuale XX p.Iva: XX, con sede in XX, via XX ( di seguito Impresa Individuale), ha proceduto, nell’ambito di un’attività di money tranfer per conto e quale agente della Western Union Payment Services Ireland Limited, ad effettuare due distinte operazioni di trasferimento fondi all’estero (Francia) attribuendole a due soggetti inconsapevoli, così come rilevato da appositi verbali di altre sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p redatti nei confronti dei predetti soggetti che hanno disconosciuto le loro firme apposte in calce ai moduli di ricevuta “To Send Money” dichiarando altresì di non aver disposto le transazioni registrate con i citati moduli, e quindi senza acquisire il loro consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale di contestazione datato 6 agosto 2018 che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state contestate all’Impresa Individuale, quale titolare del trattamento dei dati, due violazioni amministrative previste dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, per aver effettuato, per ciascun interessato, un trattamento di dati personali, consistente in altrettanti trasferimenti di denaro a nome dei predetti interessati che erano ignari dei trattamenti dei loro dati personali, effettuati, quindi, senza acquisirne il relativo consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice;

RILEVATO che, per gli effetti previsti dall’art. 17 della legge n. 689/1981 in ordine alla definizione in via breve dei procedimenti sanzionatori in parola, dai riscontri effettuati dall’Ufficio mediante verifiche sui tabulati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi ai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione dei dati personali, non risulta alcun pagamento effettuato dall’Impresa individuale XX;

VISTI gli scritti difensivi datati 19 giugno 2015, redatti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 nei quali l’Impresa individuale, evidenziando come l’organo accertatore avesse riconosciuto già in sede di contestazione “(…) che la violazione (…) non fosse rilevante (…). In virtù di ciò, infatti, decidevano di applicare la disposizione prevista dall’art. 164-bis (comma 1) del Codice (…). Decidendo di applicare la pena minima ridotta di due quinti non si comprende il successivo aumento all’art. 16 della legge n. 689/1981”, ne ha fatto discendere che “(…) i verbalizzanti poi avrebbero raddoppiato la somma (…) in quanto ritenevano, erroneamente, la sussistenza di due violazioni (…)”. Inoltre, il trasgressore ha ritenuto di rilevare come “(…) i verbalizzanti non hanno neppure tenuto conto della tenuità dei fatti  ex art. 11 Legge n. 689/81 (…)”. Ha evidenziato, altresì, come “Le condotte addebitate (…), rientrano nell’art. 8 comma 2 della Legge 689 del 1981 (…) che ha introdotto nel sistema sanzionatorio amministrativo il cumulo giuridico (…) ossia il principio della continuazione”. Ad ogni buon conto ha osservato come “All’odierno istante ben può comunque essere concessa una rateizzazione  nel pagamento di quanto dovuto (…)”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato.

Diversamente da quanto ritenuto, la Guardia di finanza ha puntualmente accertato due distinte violazioni. Il trasgressore, infatti, così come accertato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/1981, ha violato il disposto dell’art. 23 del Codice non provvedendo ad acquisire uno specifico consenso da ciascuno dei due interessati inconsapevoli. Tale evidenza rende inconferente quanto argomentato con riferimento all’interpretazione fornita circa la ricorrenza dell’art. 164-bis, comma 1 del Codice e dell’art. 16 della legge n. 689/1981. I verbalizzanti, pertanto, hanno ritenuto correttamente di applicare i casi di minore gravità di cui al citato art. 164-bis, comma 1 del Codice alle due violazioni contestate e hanno doverosamente calcolato l’importo per la definizione in via breve ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 per ciascuna delle due violazioni in argomento.

Parimenti inconferente risulta quanto dedotto relativamente alla “(…) tenuità dei fatti  ex art. 11 Legge n. 689/81 (…)”. Sul punto si evidenzia come l’organo accertatore dei due illeciti contestati non abbia alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell’importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l’art. 16 della legge n. 689/1981, l’ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all’eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio. L’applicazione dei criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981 spetta al Garante che, definendo il procedimento amministrativo sanzionatorio, adotta l’ordinanza ingiunzione.

Riguardo la richiamata disciplina prevista dall’art. 8 della legge n. 689/1981, si evidenzia come, nel caso di specie, tale disposto non sia applicabile, atteso che i rilievi attengono a due distinte condotte (azioni) ovvero due distinte omesse acquisizioni del consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice di due interessati inconsapevoli. In ragione di ciò non è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni previsto sia dall’art. 8, comma 1 della legge n. 689/1981 il cui presupposto è l’unicità dell’azione. La disciplina prevista invece dall’art. 8 comma 2 della legge n. 689/1981, non è, invece, applicabile in quanto riconducibile esclusivamente alle sanzioni previste in materia di previdenza e assistenza obbligatorie;

RILEVATO, pertanto, che l’Impresa individuale ha effettuato due trattamenti di dati personali consistenti in due distinte operazioni di trasferimento fondi verso la Francia attribuite a due soggetti inconsapevoli puntualmente individuati, e quindi senza acquisire il loro consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del Codice;

CONSIDERATO che per entrambe i due trattamenti di dati degli interessati in questione doveva essere acquisito, diversamente da quanto accertato nel caso che ci occupa, un consenso espresso e specifico ai sensi dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascuno dei due interessati;

RITENUTO, in ogni caso, che, così come già rilevato nel verbale di contestazione in argomento, si configurano i presupposti, per i due illeciti contestati, per l’applicazione della previsione di cui all’art. 164-bis, comma 1 del Codice, ai sensi del quale se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), per ciascuna delle due sanzioni contestate per un importo totale di euro 8.000,00 (ottomila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 8 (otto) rate mensili dell’importo di euro 1.000,00 (mille) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all’Impresa individuale XX p.Iva: XX, con sede in XX, via XX, in persona del titolare sig. XX Cod.fisc.:XX, nato ad XX, il XX, di pagare la somma complessiva di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall’art. 162, comma 2-bis, in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1 del Codice, come indicato in motivazione frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 8 (otto) mensili dell’importo di 1.000,00 (mille) euro ciascuna;

INGIUNGE

allo stesso di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia