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Archiviazione del procedimento sanzionatorio - 6 maggio 2019 [9164123]

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[doc. web n. 9164123]

Archiviazione del procedimento sanzionatorio - 6 maggio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 112 del 6 maggio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

ESAMINATA l’ordinanza-ingiunzione n. 340 del 22 maggio 2018, con la quale il Garante ha applicato la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 10.000 alla sig.ra XX nata a XX(XX), il XX, per la violazione di cui agli artt. 33 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196/2003), nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d. lg. n. 101/2018;

VISTI gli artt. 14, commi 1 e 2, della legge n. 689/1981, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990;

RILEVATO che l’ordinanza-ingiunzione sopra indicata trae origine dall’atto di contestazione n. 19950/106955 del 6 luglio 2016, che risulta essere stato erroneamente notificato non al trasgressore ma all’avv. XX del foro di Roma, senza che agli atti risultino elezioni di domicilio da parte del trasgressore medesimo con specifico riferimento alla notifica degli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo;

RITENUTO che l’atto di contestazione di cui sopra non è stato notificato al trasgressore e che risultano ormai ampiamente decorsi i termini di notificazione di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981;

RITENUTO, pertanto, che nel caso in argomento ricorrono gli elementi indicati nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per procedere all’annullamento d’ufficio della richiamata ordinanza-ingiunzione e, segnatamente: a) l’illegittimità dell’ordinanza, tenuto conto che la mancata conoscenza dell’atto di contestazione da parte del trasgressore ha impedito al medesimo di esercitare il proprio diritto di difesa e di incidere in concreto sul contenuto dispositivo dell’ordinanza stessa; b) le ragioni di interesse pubblico connesse alla circostanza che sull’ordinanza in argomento pende ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale civile di Roma la cui prosecuzione esporrebbe le parti ad un ingiustificato aggravio di spese;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

per i sopra indicati motivi, di annullare l’ordinanza-ingiunzione n. 340 del 22 maggio 2018 e per l’effetto di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con l’atto di contestazione di violazione amministrativa n. 19950/106955 del 6 luglio 2016.

Roma, 6 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9164123
Data
06/05/19

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca