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Provvedimento del 26 settembre 2019 [9168753]

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[doc. web n. 9168753]

Provvedimento del 26 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 26 settembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 19 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati ad un forum contenente notizie ritenute false, pubblicate da soggetti anonimi e riguardanti un suo presunto coinvolgimento in procedimenti penali inesistenti;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato:

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni inesatte tenuto conto dell'assenza di provvedimenti di condanna a proprio carico, circostanza comprovata dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale prodotto in allegato al reclamo;

che il trattamento dei dati che lo riguardano non può dirsi giustificato dalla pertinenza delle informazioni al ruolo pubblico ricoperto, come invece dedotto in sede di interpello dal titolare del trattamento, tenuto conto del fatto che nei commenti contestati non è fatto alcun riferimento all'attività professionale esercitata dal medesimo;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con la quale con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX e XX, ha comunicato:

in via preliminare, alcune informazioni relative all'attività professionale svolta dal reclamante che ha operato quale consulente finanziario per conto di società di rilievo e che, nel 2009, è stato cancellato dal relativo albo a seguito di radiazione disposta con delibera Consob, in quanto, secondo quanto riportato all'interno di un sito specializzato nell'informazione finanziaria sul risparmio gestito, "avrebbe truffato un cliente concludendo un contratto di investimento rivelatosi poi inesistente";

il reclamante, omettendo di comunicare all'Autorità tali informazioni, "ha prospettato (...) un quadro fattuale distorto e non corrispondente al vero al fine di ottenere la deindicizzazione dei contenuti per cui è causa in violazione di legge";

di non poter pertanto accogliere la richiesta di rimozione avanzata dall’interessato ritenendo non sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio, tenuto conto del fatto che "i contenuti cui indirizzano gli URL contestati risalgono ad un periodo compreso tra il 2013 ed il 2017" e riportano informazioni "riguardanti attività illecite commesse dal reclamante nello svolgimento della sua carriera professionale di consulente finanziario", la conoscibilità delle quali è da ritenersi di interesse per la collettività anche al fine di proteggere quest'ultima "da comportamenti pubblici o professionali impropri";

VISTA la nota del 17 luglio 2019 con la quale il reclamante, nel contestare le deduzioni di controparte, ha rilevato che la sentenza di condanna per truffa, alla quale fa riferimento uno dei post reperibili in rete in associazione al suo nominativo, riguarda altri soggetti, essendo egli rimasto del tutto estraneo al relativo procedimento penale come dimostrato dalla comunicazione di iscrizione indagato trasmessa unitamente all'atto di reclamo;

VISTA la nota del 30 luglio 2019 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

l'interessato ha svolto l'attività di promotore finanziario sino al 2009, anno in cui la Consob - secondo quanto riportato all'interno di un sito specializzato nell'informazione finanziaria e confermato dall'interessato nel corso del procedimento - ne ha disposto la radiazione dal relativo albo in relazione all'esecuzione di operazioni non corrette con riguardo ad un investimento mobiliare proposto ad un cliente;

al provvedimento adottato dall'organismo di vigilanza sulle società e la borsa – nel quale si dà atto di un difetto informativo nei riguardi del cliente imputabile all’attività svolta dall’interessato, pur precisando che l’accertamento condotto prescinde “da eventuali intenti fraudolenti” - non risulta aver fatto seguito, nei confronti del medesimo, alcun procedimento penale per reati connessi a detta vicenda, come sembra confermato dal certificato dei carichi pendenti e dalla comunicazione di iscrizione indagato prodotti dal medesimo;

i commenti pubblicati all'interno del forum - peraltro riconducibili a soggetti anonimi avverso i quali l'interessato non dispone di mezzi di tutela alternativi a quello esperito con l’atto di reclamo - non risultano pertanto suffragati da dati oggettivi idonei a comprovare condotte illecite imputabili al medesimo che, sulla base di quanto dichiarato nel corso del procedimento, sarebbe rimasto estraneo anche al procedimento penale menzionato all'interno di detto forum e conclusosi con sentenza del 2017 pronunciata dal Tribunale di Firenze nei confronti di altri soggetti;

sono decorsi circa dieci anni dallo svolgimento dei fatti oggetto della delibera Consob del 2009 ed attualmente il reclamante svolge, al di fuori dell’Unione europea, un'attività diversa da quella esercitata all'epoca della citata delibera;

la perdurante reperibilità in rete, in associazione al nominativo dell'interessato, degli URL indicati è pertanto idonea a determinare, in virtù di quanto sopra esposto, un impatto sproporzionato sui diritti del medesimo che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida), tenuto anche conto del fatto che le informazioni ivi riportate consistono in commenti di utenti anonimi che non appaiono confermati da informazioni di tipo oggettivo dedotte dal titolare del trattamento o altrimenti reperibili;

RITENUTO di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta avanzata dall'interessato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL individuati nell'atto di reclamo quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo del medesimo; 

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. e), del Regolamento; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo fondato e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g) del medesimo, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati nell'atto introduttivo quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato;

dispone l’iscrizione nel registro di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento nei termini di cui in premessa.

Il Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia