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Parere su uno schema di decreto recante la disciplina del riconoscimento di un contributo per l’installazione di dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi - 15 gennaio 2020 [9264222]

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[doc. web n. 9264222]

Parere su uno schema di decreto recante la disciplina del riconoscimento di un contributo per l’installazione di dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi - 15 gennaio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 2 del 15 gennaio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al Garante, al fine del prescritto parere, uno schema di decreto – da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - di attuazione dell’articolo 52 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019), recante la disciplina del riconoscimento di un contributo per l’installazione di dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto, che si compone di 12 articoli, disciplina le modalità di attribuzione del contributo per l’acquisto, o per il rimborso di parte del costo sostenuto, di dispositivi antiabbandono e prevede, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, un contributo pari a 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

In particolare, l’articolo 2 prevede che il contributo, o il rimborso, è richiesto una tantum (in base ad apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) da uno dei genitori o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, per un minore che non abbia compiuto il quarto anno di età al momento dell’acquisto.

L’articolo 3 disciplina nel dettaglio le modalità di erogazione del contributo, mentre l’articolo 4 definisce la procedura per beneficiare del contributo stesso. In particolare, è previsto che il richiedente, prima di procedere all’acquisto del dispositivo, debba registrarsi su una piattaforma informatica accessibile dal sito del Ministero. L’identità del richiedente, secondo quanto indicato dal comma 3 del predetto articolo, è verificata attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (di seguito “SPID”). Successivamente alla registrazione, il richiedente provvede ad inserire anche i dati identificativi del minore (comma 4), mentre viene verificata, attraverso un collegamento con l’anagrafe tributaria, la validità dei codici fiscali (comma 5).

Gli articoli 5 e 6 prevedono le modalità di registrazione nella piattaforma informatica delle strutture (esercenti e enti presso i quali è possibile utilizzare il buono elettronico) e le modalità di accredito dell’importo.

L’articolo 7 disciplina, invece, le modalità in caso di rimborso per l’acquisto - effettuato in data antecedente al 20 febbraio 2020 - del dispositivo antiabbandono. Il richiedente deve, in conformità al comma 2 del predetto articolo, presentare apposita istanza allegando copia del giustificativo di spesa. Qualora il giustificativo non riporti la specifica di acquisto dovrà essere allegata una dichiarazione del richiedente, secondo il modello reso disponibile dal Ministero nella piattaforma informatica. Nel caso del rimborso, inoltre, dovranno essere inserite dal richiedente anche le coordinate bancarie del conto intestato allo stesso (comma 5).

L’articolo 8, rubricato “Soggetti attuatori”, prevede che il Ministero stipuli apposite convenzioni con la società SOGEI S.p.A., incaricata delle attività informatiche relative alla piattaforma su cui si registrano richiedenti ed esercenti e la società CONSAP S.p.A., quale gestore delle liquidazioni delle fatture emesse dagli esercenti e dei rimborsi richiesti.

L’articolo 9 prevede che la SOGEI invii al Ministero una reportistica per la rendicontazione (comma 1) e provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dalla emissione dei buoni di spesa, al fine di rispetto dei limiti di spesa (comma 2).

Infine, l’articolo 10 “Trattamento dei dati personali” individua il Ministero come titolare del trattamento e come responsabili i soggetti attuatori di cui all’articolo 8 prevedendo apposita designazione per atto scritto. Il comma 3 del predetto articolo prevede che nelle convenzioni di cui all’articolo 8 siano individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazioni dei dati. 

RITENUTO

3. Lo schema di decreto in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante ai competenti uffici del Ministero e delle due società interessate (SOGEI e CONSAP) nel corso di interlocuzioni volte a rendere lo schema conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali.

Le indicazioni fornite dall’Ufficio, hanno riguardato, in primo luogo, la chiara individuazione nel predetto schema dei dati trattati , nel rispetto del principio di trasparenza in conformità all’art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento, sia con riferimento al richiedente e al minore (quali nome, cognome e codice fiscale), che con riguardo all’ipotesi di rimborso (coordinate bancarie (IBAN) del richiedente), nonché delle verifiche poste in essere da SOGEI sulla validità dei codici fiscali del richiedente e del minore, attraverso il collegamento con l’anagrafe tributaria.

Si è inoltre precisato, all’articolo 4, comma 3, che l’identità dei richiedenti è verificata attraverso SPID acquisendo, dai gestori dell’identità digitale, soltanto nome, cognome e codice fiscale, nel rispetto del principio di finalità del trattamento di cui all’articolo 5, par. 1, lett. b) del Regolamento. 

Con riferimento ai profili di sicurezza, l’articolo 8 dello schema prevede che il Ministero stipuli apposite convenzioni con SOGEI e CONSAP che dovranno individuare, oltre ad adeguati tempi di conservazione dei dati, le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza rispetto ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Al riguardo, come risulta nelle premesse dello schema, nonché come chiarito nella lettera di trasmissione del Ministero della richiesta di parere, il trattamento dei dati è configurato nel rispetto di quanto osservato dal Garante nei provvedimenti di attuazione che sono già stati adottati – da ultimo con parere del dicembre 2019 – in materia di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica per i diciottenni e della Carta docente.

Infine, si rileva che l’attività di monitoraggio, prevista dall’articolo 9 dello schema, effettuata da SOGEI, come anche specificato dal Ministero nel corso delle interlocuzioni, è volta esclusivamente a rendicontare gli oneri derivanti dall’emissione dei buoni elettronici, ai soli fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dall’articolo 11.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Roma, 15 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9264222
Data
15/01/20

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante