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Parere su istanza di accesso civico - 5 novembre 2020 [9563423]

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[doc. web n. 9563423]

Parere su istanza di accesso civico - 5 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 216 del 5 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 216personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame di un cittadino su un provvedimento di diniego a una propria istanza di accesso civico presentata alla predetta Autorità.

Dall’istruttoria risulta che è stata presentata una richiesta di accesso civico – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto i nominativi dei due avvocati che hanno ricevuto incarichi dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ai quali si fa riferimento (senza individuarli nominativamente) nella Delibera ANAC n. 4 del 15/1/2020, adottata nei confronti del predetto Consorzio, pubblicata sul sito web istituzionale.

L’amministrazione ha negato l’ostensione dei predetti dati per motivi inerenti, fra l’altro, alla protezione dei dati personali, rappresentando che la delibera «nella sua versione resa pubblica, contiene tutti i dati riguardanti le contestazioni mosse dall’Autorità alla S.A. CAS e […] la comunicazione integrale [dei nominativi dei professionisti], nulla aggiunge alla valenza divulgativa del provvedimento dell’ANAC».

Il richiedente l’accesso civico ha quindi presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego al RPCT dell’ANAC (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), ritenendolo non legittimo e insistendo nelle proprie richieste, evidenziando inoltre che i nomi dei legali sono già stati resi noti da articoli di stampa e l’obiettivo dell’accesso risiede nella volontà di ricevere una conferma della relativa identità.

OSSERVA

1. Introduzione

Ai sensi della normativa statale di settore, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (artt. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).

Tale accesso civico può essere rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Sotto il profilo procedimentale, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi del citato art. 5-bis, comma 2 – ossia di soggetti che possono subire un pregiudizio concreto, fra l’altro, alla protezione dei propri dati personali – «è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013).

2. Sui dati personali oggetto di accesso civico

Il caso sottoposto all’attenzione del Garante ha a oggetto la questione riguardante l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico, di dati identificativi di due professionisti che hanno ricevuto incarichi di patrocino legale dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), ai quali si fa riferimento in una delibera dell’ANAC.

Dall’istruttoria, è emerso che tale Consorzio, costituito ai sensi dell’art. 16 della legge n. 531 del 12/8/1982, è un ente pubblico al quale si applica la normativa statale in materia di trasparenza, contenuta nel d. lgs. n. 33/2013.

Tale disciplina prevede specifici obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale delle pp.aa. di dati e informazioni dei professionisti a cui sono conferiti incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio degli enti, sia se inquadrati con contratti d’opera professionale in qualità di consulenti e collaboratori (art. 15, d. lgs. n. 33/2013), sia se affidati tramite procedura di appalto di servizi (art. 37, d. lgs. n. 33/2013; art. 1, comma 32, l. n. 190 del 6/11/2012; d. lgs. n. 50 18/4/2016) (cfr. ANAC, FAQ n. 9.18. «in materia di trasparenza sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#9; nonché ANAC, delibera n. 4/2020, cit., parte finale del dispositivo).

3. Valutazioni in ordine allo specifico caso sottoposto all’attenzione del Garante

La particolarità del caso sottoposto all’attenzione del Garante risiede nella circostanza che il soggetto istante ha chiesto l’ostensione di dati personali dei professionisti non all’ente che ha conferito l’incarico legale (ossia il Consorzio per le Autostrade Siciliane), ma a un soggetto diverso. Nello specifico, la richiesta è stata inoltrata all’ANAC, sulla base del fatto che a essi si fa riferimento nella propria delibera n. 4/2020, adottata nei confronti del citato Consorzio, che aveva a oggetto proprio le modalità di affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa dell’ente.

Nella citata delibera dell’ANAC i nomi dei professionisti non sono individuati nominativamente, in quanto i rilievi mossi nel relativo dispositivo sono adottati esclusivamente nei confronti del Consorzio. Pertanto, in base al principio di minimizzazione dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD), si concorda con quanto sostenuto nel provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato dall’amministrazione, laddove si rappresenta che la delibera «nella sua versione resa pubblica, contiene tutti i dati riguardanti le contestazioni mosse dall’Autorità alla S.A. CAS e […] la comunicazione integrale [dei nominativi dei professionisti], nulla aggiunge alla valenza divulgativa del provvedimento dell’ANAC».

Ciò chiarito, per i profili in materia di protezione dei dati personali, occorre, tuttavia, evidenziare che la questione sottostante la richiesta di accesso esula dalle valutazioni (si ritiene corrette) effettuate da ANAC circa l’eccedenza dell’indicazione dei nominativi dei professionisti nella delibera n. 4/2020 pubblicata online, ma attiene alla possibilità di fornire, tramite l’istituto dell’accesso civico, i dati personali (nella specie il nome e cognome) dei predetti professionisti, detenuti, in ogni caso, da ANAC ai fini dell’istruttoria aperta nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Così inquadrata la fattispecie, occorre però evidenziare che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato dall’amministrazione, non consente di comprendere – a causa forse della sua eccessiva sinteticità sul punto – le effettive ragioni per le quali l’ostensione dei nominativi dei professionisti richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei rispettivi dati personali ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Ciò anche considerando l’esistenza di un certo regime di trasparenza a carico delle pp.aa. sugli incarichi legali affidati a professionisti, prima ricordato (cfr. supra par. 2). Inoltre, fra atti inviati al Garante ai fini dell’adozione del proprio parere, non risulta allegata la documentazione relativa al coinvolgimento dei soggetti controinteressati nel presente procedimento, le cui eventuali motivate opposizioni all’accesso civico ai propri dati personali andavano in ogni caso tenute in considerazione.

Tali carenze istruttorie impediscono a questa Autorità di esprimersi nel merito del diniego opposto dall’amministrazione al soggetto istante e, pertanto – fermo restando ogni diversa valutazione in ordine alla sussistenza di ulteriori limiti che potrebbero in ogni caso portare a negare l’accesso civico – si valuta opportuno un riesame della motivazione del provvedimento di riscontro dell’istanza di accesso civico ai dati personali richiesti, rispetto all’effettiva esistenza del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Rispetto a tale operazione si considera che possano essere utili elementi di valutazione, oltre alle eventuali motivazioni dei soggetti controinteressati coinvolti nel procedimento, anche l’esistenza di un preciso regime di trasparenza a carico delle pp.aa. sugli incarichi legali affidati a professioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 5 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione